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Document 31999R2626

Regolamento (CE) n. 2626/1999 della Commissione, del 13 dicembre 1999, che modifica l'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

GU L 321 del 14.12.1999, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000; abrog. impl. da 32000R2388

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2626/oj

31999R2626

Regolamento (CE) n. 2626/1999 della Commissione, del 13 dicembre 1999, che modifica l'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 321 del 14/12/1999 pag. 0003 - 0003


REGOLAMENTO (CE) N. 2626/1999 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1999

che modifica l'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2204/1999 della Commissione(2), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) occorre operare una distinzione tra funghi preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico di cui alla sottovoce 2001 90 50, da un lato, e funghi preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acico acetico di cui alla voce 2003 10, dall'altro;

(2) conformemente al testo delle note esplicative del sistema armonizzato per la voce 2001, il sale, può essere aggiunto, tra altri additivi, ai prodotti di tale voce; in questo caso il sale è stato aggiunto soltanto ai fini della preparazione;

(3) per poter fare la distinzione con i prodotti della sottovoce 2003 10, risulta necessario limitare il tenore totale di sale nei prodotti della sottovoce 2001 90 50;

(4) è opportuno limitare il tenore in peso di sale ad un massimo di 2,5 %;

(5) la nota complementare 1 del capitolo 20 va chiarita in modo tale da rispecchiare detta modifica;

(6) occorre abrogare i punti 3 e 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1196/97 della Commissione(3) utilizzato in precedenza per classificare prodotti in questione in base al loro tenore di aceto, a prescindere dal tenore di sale;

(7) le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo della nota complementare 1 del capitolo 20 della nomenclatura allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 è sostituito dal testo seguente: "1. Sono considerati come prodotti della voce 2001 solo gli ortaggi e legumi, la frutta ed altre parti commestibili di piante preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, aventi tenore, in peso, di acido volatile libero, calcolato in acido acetico, uguale o superiore a 0,5 %. Inoltre, i funghi di cui alla sottovoce 2001 90 50 non possono avere un tenore, in peso, di sale superiore a 2,5 %."

Articolo 2

Sono eliminati i punti 3 e 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1196/97.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1999.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2) GU L 278 del 28.10.1999, pag. 1.

(3) GU L 170 del 28.6.1997, pag. 13.

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