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Document 31999R2606

    Regolamento (CE) n. 2606/1999 della Commissione, del 9 dicembre 1999, che stabilisce la nuova stima della produzione di cotone non sgranato per la campagna 1999/2000 e la relativa percentuale di maggiorazione

    GU L 316 del 10.12.1999, p. 36–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2606/oj

    31999R2606

    Regolamento (CE) n. 2606/1999 della Commissione, del 9 dicembre 1999, che stabilisce la nuova stima della produzione di cotone non sgranato per la campagna 1999/2000 e la relativa percentuale di maggiorazione

    Gazzetta ufficiale n. L 316 del 10/12/1999 pag. 0036 - 0036


    REGOLAMENTO (CE) N. 2606/1999 DELLA COMMISSIONE

    del 9 dicembre 1999

    che stabilisce la nuova stima della produzione di cotone non sgranato per la campagna 1999/2000 e la relativa percentuale di maggiorazione

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio(1),

    visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/98(3), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1) conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1554/95, il regolamento (CE) n. 1844/98 della Commissione(4) ha stabilito, per il cotone non sgranato, la produzione stimata per la campagna 1998/1999;

    (2) a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1554/95, la nuova stima della produzione di cotone non sgranato e la percentuale di maggiorazione relativa al calcolo dell'anticipo applicabile a decorrere dal 16 dicembre della campagna in corso devono essere stabilite anteriormente al 1o dicembre di ciascuna campagna, tenendo conto dello stato di avanzamento della raccolta. Secondo i dati disponibili, è opportuno fissare come di seguito indicato gli elementi suddetti per la campagna di commercializzazione 1999/2000. Per rendere possibile l'applicazione del nuovo importo dell'anticipo entro il termine stabilito, occorre prevedere l'entrata in vigore del regolamento il giorno successivo alla sua pubblicazione;

    (3) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Per la campagna di commercializzazione 1999/2000, la nuova stima della produzione di cotone non sgranato è fissata a:

    - 1280000 tonnellate per la Grecia,

    - 390472 tonnellate per la Spagna,

    - 67 tonnellate per gli altri Stati membri.

    2. Per la campagna di commercializzazione 1999/2000, la percentuale di maggiorazione di cui all'articolo 5, paragrafo 3 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95 è fissata a 7,5 %.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1999.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 148 del 30.6.1995, pag. 45.

    (2) GU L 148 del 30.6.1995, pag. 48.

    (3) GU L 190 del 4.7.1998, pag. 4.

    (4) GU L 240 del 28.8.1998, pag. 3.

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