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Document 31999R1664
Commission Regulation (EC) No 1664/1999 of 28 July 1999 amending Regulation (EEC) No 689/92 fixing the procedure and conditions for the taking over of cereals by intervention agencies
Regolamento (CE) n. 1664/1999 della Commissione, del 28 luglio 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 689/92 che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento
Regolamento (CE) n. 1664/1999 della Commissione, del 28 luglio 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 689/92 che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento
GU L 197 del 29.7.1999, pp. 28–29
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2000
Regolamento (CE) n. 1664/1999 della Commissione, del 28 luglio 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 689/92 che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento
Gazzetta ufficiale n. L 197 del 29/07/1999 pag. 0028 - 0029
REGOLAMENTO (CE) N. 1664/1999 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 1999 che modifica il regolamento (CEE) n. 689/92 che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999(2), in particolare l'articolo 5, visto il regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco, del sorgo e del frumento duro(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999, in particolare l'articolo 6, lettera a), (1) considerando che, a causa delle condizioni climatiche, la Finlandia e la Svezia producono sostanzialmente varietà di orzo, il cui periodo di crescita è molto breve; che, in tali paesi, le dimensioni dei chicchi dell'orzo esastico sono inferiori a 2,2 millimetri; che, per quanto riguarda le dimensioni dei chicchi, l'orzo non corrisponde quindi ai requisiti qualitativi fissati per l'intervento; che l'applicazione immediata in Finlandia ed in Svezia delle norme comunitarie comporterebbe il rischio di escludere dall'intervento considerevoli quantitativi di orzo, provocando notevoli difficoltà ai produttori di questi due paesi; che è quindi necessario autorizzare temporaneamente la Finlandia e la Svezia ad accettare all'intervento orzo con chicchi di dimensioni inferiori a 2,2 millimetri; che l'accettazione di chicchi di dimensioni inferiori non deve comportare l'accettazione all'intervento di orzo di qualità inferiore; che è pertanto opportuno disporre che l'orzo in questione abbia un peso specifico di almeno 64 kg/hl; (2) considerando che l'attuazione della riforma della politica agricola comune a partire dalla campagna 1993/94 nel settore dei cereali può comportare difficoltà per i produttori di certi tipi di cereali in talune regioni della Comunità; che, per attenuare l'incidenza dei meccanismi della riforma sul reddito di tali produttori, è necessario derogare nuovamente, per la campagna 1999/2000, a talune disposizioni attinenti alla qualità, come è già stato fatto per la campagna 1998/99; (3) considerando che il regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1612/98(5), stabilisce le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento; che è necessario modificare tale regolamento; (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 689/92 viene modificato come segue: 1) All'articolo 2, paragrafo 3, dopo il primo comma è aggiunto il seguente testo: "Tuttavia, in deroga al paragrafo 2, lettera a), dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2731/75, per quanto riguarda l'orzo raccolto in Finlandia o in Svezia con un peso specifico di almeno 64 kg/hl, presentato all'intervento in tali paesi fino alla fine della campagna di commercializzazione 1999/2000, per 'chicchi striminziti' si intendono i chicchi che, dopo l'eliminazione degli altri elementi indicati nell'allegato di tale regolamento, passano attraverso vagli a maglie di 2 millimetri." 2) Il paragrafo 4 dell'articolo 2, è sostituito dal testo seguente: "4. In deroga al paragrafo 2, per la campagna 1999/2000: - a richiesta di uno Stato membro si deciderà, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, di fissare il tenore massimo di umidità dei cereali offerti all'intervento al 15 % ad eccezione del granturco e del sorgo; - la detrazione prevista per l'orzo di peso specifico inferiore a 64 kg/hl, di cui all'allegato II, tabella III, non si applica." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1999. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. (2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18. (3) GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 22. (4) GU L 74 del 20.3.1992, pag. 18. (5) GU L 209 del 25.7.1998, pag. 25.