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Document 31999R1586

    Regolamento (CE) n. 1586/1999 della Commissione del 20 luglio 1999 recante modifica del regolamento (CE) n. 2632/98 che fissa il coefficiente unico di adattamento applicabile al quantitativo di riferimento provvisorio di ogni operatore tradizionale nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali per il 1999

    GU L 188 del 21.7.1999, p. 19–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1586/oj

    31999R1586

    Regolamento (CE) n. 1586/1999 della Commissione del 20 luglio 1999 recante modifica del regolamento (CE) n. 2632/98 che fissa il coefficiente unico di adattamento applicabile al quantitativo di riferimento provvisorio di ogni operatore tradizionale nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali per il 1999

    Gazzetta ufficiale n. L 188 del 21/07/1999 pag. 0019 - 0019


    REGOLAMENTO (CE) N. 1586/1999 DELLA COMMISSIONE

    del 20 luglio 1999

    recante modifica del regolamento (CE) n. 2632/98 che fissa il coefficiente unico di adattamento applicabile al quantitativo di riferimento provvisorio di ogni operatore tradizionale nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali per il 1999

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999(2),

    visto il regolamento (CE) n. 2362/98 della Commissione, del 28 ottobre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime d'importazione delle banane nella Comunità(3), modificato dal regolamento (CE) n. 756/1999(4), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

    (1) considerando che ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2362/98 la Commissione stabilisce, se del caso, un coefficiente unico di adattamento applicabile al quantitativo di riferimento provvisorio di ogni operatore, in funzione del volume globale dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali nonché dell'importo totale dei quantitativi di riferimento provvisori degli operatori tradizionali determinati in applicazione degli articoli 4 e successivi dello stesso regolamento;

    (2) considerando che sulla base delle comunicazioni effettuate dagli Stati membri, in applicazione dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2362/98, con riguardo al volume globale dei quantitativi di riferimento degli operatori tradizionali, la Commissione ha stabilito con il regolamento (CE) n. 2632/98(5), un coefficiente unico di adattamento da applicare al quantitativo di riferimento provvisorio di ogni operatore tradizionale per il 1999;

    (3) considerando che i risultati delle verifiche e dei controlli complementari, effettuati dalle autorità nazionali competenti in collaborazione con la Commissione, conducono ad una modifica del coefficiente unico di adattamento da applicare al quantitativo di riferimento provvisorio di ogni operatore tradizionale; che a tal fine occorre modificare l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2632/98;

    (4) considerando che le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano le eventuali misure da adottare in una fase successiva, in particolare al fine di rispettare gli impegni internazionali sottoscritti dalla Comunità nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), e non potrebbero essere invocate dagli operatori come fondamento di legittime aspettative per quanto riguarda la proroga del regime di importazione;

    (5) considerando che le disposizioni del presente regolamento devono entrare in vigore immediatamente, per consentire agli Stati membri di apportare le necessarie modifiche ai quantitativi di riferimento degli operatori,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2632/98, il coefficiente "0,939837" è sostituito dal coefficiente "0,947938".

    Articolo 2

    Le autorità competenti degli Stati membri notificano agli operatori interessati il quantitativo assegnato per il 1999, adattato in applicazione dell'articolo 1, entro il 1o settembre 1999.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1999.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

    (2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

    (3) GU L 293 del 31.10.1998, pag. 32.

    (4) GU L 98 del 13.4.1999, pag. 10.

    (5) GU L 333 del 9.12.1998, pag. 21.

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