Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1545

    Regolamento (CE) n. 1545/1999 della Commissione, del 14 luglio 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1091/94, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio, relativo alla protezione delle foreste della Comunità contro l'inquinamento atmosferico

    GU L 180 del 15.7.1999, p. 9–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/12/2006; abrog. impl. da 32006R1737

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1545/oj

    31999R1545

    Regolamento (CE) n. 1545/1999 della Commissione, del 14 luglio 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1091/94, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio, relativo alla protezione delle foreste della Comunità contro l'inquinamento atmosferico

    Gazzetta ufficiale n. L 180 del 15/07/1999 pag. 0009 - 0032


    REGOLAMENTO (CE) N. 1545/1999 DELLA COMMISSIONE

    del 14 luglio 1999

    che modifica il regolamento (CE) n. 1091/94, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio, relativo alla protezione delle foreste della Comunità contro l'inquinamento atmosferico

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio, del 17 novembre 1986, relativo alla protezione delle foreste della Comunità contro l'inquinamento atmosferico(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 307/97(2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

    (1) considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino, dal regolamento (CEE) n. 3528/86, l'azione comunitaria è intesa ad aiutare gli Stati membri a realizzare una sorveglianza intensiva e continua degli ecosistemi forestali presso i posti di osservazione permanenti;

    (2) considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3528/86, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati raccolti attraverso la rete di posti di osservazione creata ai fini della sorveglianza intensiva e continua;

    (3) considerando che la suddetta rete è stata allestita dagli Stati membri in conformità con l'allegato I del regolamento (CE) n. 1091/94 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1390/97(4); che la metodologia comune e la presentazione dei dati dell'inventario permanente dello stato delle chiome, degli inventari del suolo e del fogliame, delle misurazioni dell'accrescimento e della sedimentazione, delle osservazioni meteorologiche e del controllo della soluzione circolante sono indicate negli allegati da III a X del regolamento (CE) n. 1091/94;

    (4) considerando che i risultati della valutazione della vegetazione al suolo sono stati già rilevati e che è necessario aggiungere al regolamento (CE) n. 1091/94 le disposizioni relative alla metodologia comune e alla trasmissione dei dati corrispondenti; che occorre inoltre aggiornare la metodologia comune per la misurazione dei fenomeni meteorologici;

    (5) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato forestale permanente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1091/94 è modificato come segue:

    1) All'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: "Nei posti di sorveglianza permanente viene condotta una sorveglianza intensiva e continua degli ecosistemi forestali. Questa comprende un inventario ininterrotto dello stato delle chiome, un inventario dello stato del suolo e delle condizioni del fogliame, misurazioni concernenti l'accrescimento, la sedimentazione e i fenomeni meteorologici, nonché il campionamento e l'analisi della soluzione circolante e la valutazione della vegetazione al suolo, effettuati secondo criteri di campionamento obiettivi e metodi di analisi prestabiliti."

    2) All'articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: "Le modalità tecniche di applicazione del presente articolo figurano negli allegati III-XI."

    3) All'articolo 2, paragrafo 1, è aggiunto il seguente trattino dopo l'ultimo trattino: "- la valutazione della vegetazione al suolo".

    4) L'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

    5) L'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

    6) L'allegato VIIa è modificato in base all'allegato III del presente regolamento.

    7) L'allegato IX è sostituito dall'allegato IV del presente regolamento.

    8) È aggiunto un allegato XI, costituito dall'allegato V del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1999.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 326 del 21.11.1986, pag. 2.

    (2) GU L 51 del 21.2.1997, pag. 9.

    (3) GU L 125 del 18.5.1994, pag. 1.

    (4) GU L 190 del 19.7.1997, pag. 3.

    ALLEGATO I

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 1091/94 è sostituito dal seguente allegato:

    "ALLEGATO I

    METODOLOGIA COMUNE PER LA CREAZIONE DI UNA RETE DI POSTI DI OSSERVAZIONE PERMANENTI A FINI DI SORVEGLIANZA INTENSIVA E CONTINUA

    (Articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3528/86 modificato)

    I. Osservazioni generali

    L'azione contemplata all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3528/86, modificato, mira a creare una rete di posti di osservazione permanenti negli Stati membri della Comunità per la raccolta di dati nel quadro di una sorveglianza intensiva e continua.

    L'azione si prefigge i seguenti obiettivi:

    - realizzare una sorveglianza intensiva e continua degli ecosistemi forestali sotto il profilo dei danni provocati dall'inquinamento atmosferico e da altri fattori che incidono sullo stato delle foreste;

    - migliorare la conoscenza dei rapporti di causa/effetto tra le alterazioni dell'ecosistema forestale e i fattori che lo influenzano, in particolare l'inquinamento atmosferico, mediante una serie di misurazioni e controlli localizzati degli ecosistemi forestali e delle relative componenti;

    - ottenere informazioni utili sull'evoluzione di alcuni ecosistemi forestali della Comunità.

    II. Creazione della rete di posti di osservazione permanenti

    II.1. Selezione dei posti di osservazione

    Gli Stati membri hanno selezionato, entro il 30 giugno 1994, un numero sufficiente di posti di osservazione permanenti situati sul loro territorio. Da allora, alcuni Stati membri hanno completato il loro programma nazionale di sorveglianza intensiva aggiungendo ulteriori posti di osservazione. Il numero dei posti di osservazione dovrebbe essere limitato ad un massimo di 15 per Stato membro, ma gli Stati membri sono autorizzati a scegliere un numero maggiore di posti a condizione di non superare il 20 % del totale dei posti di osservazione nazionali appartenenti al reticolato comunitario di 16 km x 16 km (regolamento (CEE) n. 1696/87).

    La selezione dei posti di osservazione è di competenza degli Stati membri, i quali applicano, per quanto possibile, i seguenti criteri:

    - i posti di osservazione dovrebbero essere ubicati in modo da risultare rappresentativi delle principali specie forestali e delle condizioni silvicole più diffuse nel paese;

    - le parcelle selezionate come posti di osservazione avranno una superficie minima di 0,25 ettari misurata su un piano orizzontale;

    - per ridurre al minimo gli effetti delle attività svolte nei dintorni, ciascuna parcella sarà circondata da una zona cuscinetto, la cui larghezza dipenderà dal tipo e dall'età della foresta. Se la parcella e l'area circostante sono uniformi per altezza e struttura di età, la larghezza della zona cuscinetto può essere limitata a 5 o 10 m; se la superficie forestale in cui è situato il posto di osservazione presenta popolamenti, specie e strutture di età eterogenee, la zona cuscinetto dovrà essere fino a 5 volte più larga dell'altezza massima potenziale della porzione di foresta compresa nel posto di osservazione;

    - dal momento che i posti di osservazione sono destinati a servire per un monitoraggio di lunga durata, le estremità e/o i confini delle parcelle devono essere segnati in modo chiaro e visibile e ciascun albero campione dev'essere numerato in via permanente;

    - i posti di osservazione devono essere facilmente accessibili in qualsiasi momento, senza restrizioni quanto all'accesso o al campionamento;

    - il posto di osservazione, la relativa zona cuscinetto e il resto della foresta sono soggetti alle stesse modalità di gestione (per esempio, le operazioni silvicolturali dovrebbero essere analoghe) e l'attività di sorveglianza dovrà recare il minimo possibile di inconvenienti;

    - si eviterà l'inquinamento diretto da fonti locali note; i posti di osservazione non devono essere ubicati in prossimità di aziende agricole, strade principali o industrie inquinanti;

    - nel posto di osservazione o nelle vicinanze di esso devono essere disponibili in numero sufficiente alberi da campionamento;

    - i posti di osservazione e le relative zone cuscinetto devono essere il più possibile omogenei quanto alle specie o alle consociazioni di specie, all'età, alle dimensioni, al tipo di suolo e alla pendenza;

    - i posti di osservazione saranno situati a discreta distanza dal margine della foresta.

    Si raccomanda di selezionare parcelle già utilizzate negli ultimi anni nel quadro del regolamento (CEE) n. 3528/86 o di altri programmi. Qualora si debbano aggiungere nuovi posti di osservazione, si raccomanda di sceglierli nelle adiacenze di quelli esistenti nell'ambito del reticolato comunitario di 16 x 16 km o in modo che siano identici a questi ultimi, cercando nel contempo la possibilità di sfruttare altre fonti di informazione nei paraggi (per esempio stazioni meteorologiche).

    II.2. Allestimento dei posti di osservazione e relativa documentazione

    Nel 1994, gli Stati membri hanno presentato i dati generali sui posti di osservazione e la descrizione particolareggiata di ognuno di essi.

    Quest'ultima indica la posizione esatta del posto di osservazione ed è visualizzata da una mappa schematica su cui sono segnate le estremità e/o i confini della parcella, i numeri degli alberi ed ogni altro elemento permanente all'interno o nelle vicinanze del posto di osservazione (strade di accesso, corsi d'acqua ecc.). In futuro si dovranno indicare sulla mappa anche i luoghi di campionamento (per esempio scavi per il sondaggio del suolo).

    II.3. Delimitazione di sottoparcelle

    Il campione per la valutazione degli alberi (inventario della chioma, valutazione dell'accrescimento) comprende, in linea di massima, tutti gli alberi del posto di osservazione. Se quest'ultimo ha una vegetazione arborea molto fitta (nei popolamenti densi), si può delimitare una sottoparcella ai fini di queste indagini. L'estensione della sottoparcella dev'essere sufficiente per ottenere dati attendibili nell'arco di almeno 20 anni o, di preferenza, durante tutta la vita del popolamento. La sottoparcella dovrebbe contenere non meno di venti alberi per l'intero periodo considerato.

    II.4. Informazioni generali concernenti il posto di osservazione

    Per ciascun posto di osservazione permanente allestito ai fini della sorveglianza intensiva e continua si devono rilevare i seguenti dati all'atto dell'insediamento e nel corso delle prime indagini:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Qualora siano allestiti nuovi posti di osservazione per completare il programma nazionale di sorveglianza intensiva, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, per ciascun posto di osservazione insediato, i dati rilevati all'atto dell'insediamento, mediante archivio dati [(cfr. allegato VIIa, modulo 1a)] e relazioni scritte [(cfr. allegato VIIa, modulo 1b)], entro la fine dell'anno in cui viene effettuato l'insediamento o il reinsediamento. Le informazioni di rilievo ottenute nel corso degli anni, durante il monitoraggio, vengono trasmesse annualmente per mezzo dei moduli 1a e 1b (allegato VII). Il resto delle informazioni viene trasmesso subito dopo la prima indagine pertinente, eventualmente previo aggiornamento.

    III. Sostituzione dei posti di osservazione distrutti

    III.1. Osservazioni generali

    La selezione dei posti di osservazione intensiva è di competenza degli Stati membri. Alcuni criteri per tale selezione sono indicati nel presente allegato. La maggior parte degli Stati membri ha già messo a punto una particolare strategia per controllare gli ecosistemi forestali nazionali, basata sull'osservazione delle principali specie arboree e condizioni silvicole.

    Sebbene i posti di osservazione debbano essere selezionati in modo da essere disponibili per controlli a lungo termine, è comunque possibile che essi siano prematuramente distrutti, per esempio da incendi. In alcuni casi è possibile effettuare campionamenti finali prima della scomparsa di tutti gli alberi del posto di osservazione. Il passo successivo dovrebbe consistere nel rivedere la strategia su cui si basano i criteri di selezione e nel decidere quali criteri applicare per scegliere il nuovo posto di osservazione.

    III.2. Chiusura di un posto di osservazione

    È opportuno cogliere l'occasione per effettuare alcune misurazioni e valutazioni. Se è ancora possibile prima della distruzione (definitiva) del posto di osservazione, si può procedere a un campionamento (distruttivo) degli alberi sorvegliati nel posto stesso. Dopo l'abbattimento si può misurare la lunghezza esatta dell'albero e prelevare campioni dei dischi del fusto e del fogliame.

    III.3. Strategia

    Nella maggior parte degli Stati membri la strategia di controllo riguarda aspetti della superficie forestale, dell'ecosistema forestale, delle specie e spesso anche del suolo, dei fenomeni meteorologici e dei livelli di sedimentazione. Quando è necessario sostituire un posto di osservazione, è opportuno verificare se la strategia originaria è ancora valida e come si possono colmare le lacune. Occorre allora tener presente che, oltre alle indagini originarie (stato delle chiome, del suolo e delle condizioni del fogliame, accrescimento), negli ultimi anni sono state introdotte ulteriori indagini sulla sedimentazione, sui fenomeni meteorologici, sulla soluzione circolante e sulla vegetazione a terra, nonché tecniche di telerilevamento(1). Si raccomanda pertanto di tener conto degli sviluppi del programma di sorveglianza intensiva al momento di progettare la sostituzione dei posti di osservazione.

    È comunque opportuno, in generale, che i nuovi posti di osservazione siano situati nella stessa regione dei posti distrutti e che presentino lo stesso tipo di suolo, lo stesso livello di sedimentazione e le stesse specie di alberi.

    III.4. Riallestimento dei posti di osservazione

    Per la scelta dei nuovi posti di osservazione, si applicano gli stessi criteri utilizzati per i posti distrutti. Dopo l'insediamento dei nuovi posti di osservazione, occorre svolgere il prima possibile alcune indagini da non ripetere entro breve tempo, quali l'inventario dello stato del suolo e il telerilevamento. Non è necessario effettuare subito dopo l'insediamento ulteriori indagini sullo stato delle chiome e del fogliame, poiché tali indagini vengono svolte ogni anno o ogni due anni. Se la prima indagine regolare sull'accrescimento è prevista per oltre tre anni dopo l'insediamento del posto di osservazione, occorre misurare l'accrescimento immediatamente dopo l'insediamento.

    III.5. Punti che meritano particolare attenzione

    I posti di osservazione riallestiti riceveranno un nuovo numero. In occasione della successiva presentazione dei dati regolari, gli Stati membri comunicano alla Commissione i motivi della sostituzione dei posti di osservazione, i risultati delle ultime osservazioni e misurazioni effettuate e i criteri applicati per la scelta dei nuovi posti di osservazione.

    (1) I dati tecnici per l'uso facoltativo della fotografia aerea sui posti di sorveglianza intensiva sono illustrati nel manuale "Applicazioni del telerilevamento", pubblicato dalla Commissione europea.".

    ALLEGATO II

    L'allegato II del regolamento (CE) n. 1091/94 è sostituito dal seguente allegato:

    "ALLEGATO II

    DOMANDA DI CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA COMUNITÀ PER LE MISURE DA REALIZZARE A NORMA DELL'ARTICOLO 2 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 3528/86 MODIFICATO

    Le domande di contributo finanziario devono essere presentate conformemente alle indicazioni dell'allegato A del regolamento (CEE) n. 526/87 della Commissione(1) e corredate di una sintesi delle informazioni sotto elencate, nonché della tabella di cui al modulo 2a del presente allegato, debitamente riempita.

    Per ciascuna delle misure da realizzare a norma dell'articolo 2 si devono fornire i seguenti elementi informativi:

    1. Breve descrizione delle misure

    2. Richiedente

    Legame del richiedente con le misure.

    3. Organismo competente per l'esecuzione delle misure

    Oggetto e portata delle principali attività dell'organismo.

    4. Descrizione dettagliata delle misure

    Nel caso in cui si tratti:

    a) della creazione o del completamento della rete di posti di osservazione permanenti per la sorveglianza intensiva e continua:

    1. descrizione della situazione esistente,

    2. ubicazione e superficie della zona o delle zone interessate (con rappresentazione cartografica),

    3. numero di posti di osservazione permanenti;

    b) della realizzazione di un inventario dello stato delle chiome presso i posti di osservazione permanenti:

    1. descrizione della situazione esistente,

    2. numero di posti di osservazione da includere nell'inventario (modulo 2a),

    3. descrizione particolareggiata del metodo di campionamento applicato a livello dei posti di osservazione (numero di alberi, contrassegni, ecc.),

    4. scadenzario di esecuzione delle operazioni previste (modulo 2b);

    c) della realizzazione di un inventario dello stato del suolo presso i posti di osservazione permanenti:

    1. descrizione della situazione esistente,

    2. numero di posti di osservazione da includere nell'inventario pedologico (modulo 2a),

    3. descrizione particolareggiata del metodo di campionamento applicato a livello dei posti di osservazione (numero di campioni singoli, descrizione del profilo del suolo ecc.),

    4. descrizione particolareggiata dei parametri da determinare e del metodo di analisi da applicare, compresa una descrizione precisa di eventuali calibrature, correzioni o nuovi calcoli necessari per rendere i risultati compatibili con quelli ottenuti per difetto,

    5. scadenzario di esecuzione delle operazioni previste (modulo 2b);

    d) della realizzazione di un inventario dello stato del fogliame presso i posti di osservazione permanenti:

    1. descrizione della situazione esistente,

    2. numero di posti di osservazione da includere nell'inventario fillologico (modulo 2a),

    3. descrizione particolareggiata del metodo di campionamento applicato a livello dei posti di osservazione (numero di campioni singoli, descrizione ecc.),

    4. descrizione particolareggiata dei parametri da determinare e del metodo di analisi da applicare, compresa una descrizione precisa di eventuali calibrature, correzioni o nuovi calcoli necessari per rendere i risultati compatibili con quelli ottenuti per difetto,

    5. scadenzario di esecuzione delle operazioni previste (modulo 2b);

    e) della realizzazione di misurazioni delle variazioni di accrescimento presso i posti di osservazione permanenti:

    1. descrizione della situazione esistente,

    2. numero di posti di osservazione da includere nelle misurazioni dell'accrescimento (modulo 2a),

    3. descrizione particolareggiata del metodo di misurazione applicato a livello dei posti di osservazione (numero di misurazioni, descrizioni, ecc.),

    4. descrizione particolareggiata dei parametri da determinare e del metodo di analisi da applicare, compresa una descrizione precisa di eventuali calibrature, correzioni o nuovi calcoli necessari per rendere i risultati compatibili con quelli ottenuti per difetto,

    5. scadenzario di esecuzione delle operazioni previste (modulo 2b);

    f) della realizzazione di misurazioni dei tassi di deposito presso i posti di osservazione permanenti:

    1. descrizione della situazione esistente,

    2. numero di posti di osservazione da includere nelle misurazioni dei depositi (modulo 2a),

    3. descrizione particolareggiata del metodo di misurazione applicato a livello dei posti di osservazione (numero di misurazioni, descrizione, ecc.),

    4. descrizione particolareggiata dei parametri da determinare e del metodo di analisi da applicare, compresa una descrizione precisa di eventuali calibrature, correzioni o nuovi calcoli necessari per rendere i risultati compatibili con quelli ottenuti per difetto,

    5. scadenzario di esecuzione delle operazioni previste (modulo 2b);

    g) della realizzazione di misurazioni meteorologiche presso i posti di osservazione permanenti:

    1. descrizione della situazione esistente,

    2. numero di posti di osservazione da includere nelle misurazioni meteorologiche (modulo 2a),

    3. descrizione particolareggiata del metodo di misurazione applicato a livello dei posti di osservazione (numero di misurazioni, descrizione, ecc.),

    4. descrizione particolareggiata dei parametri da determinare e del metodo di analisi da applicare, compresa una descrizione precisa di eventuali calibrature, correzioni o nuovi calcoli necessari per rendere i risultati compatibili con quelli ottenuti per difetto,

    5. scadenzario di esecuzione delle operazioni previste (modulo 2b);

    h) della realizzazione di misurazioni della soluzione circolante presso i posti di osservazione permanenti:

    1. descrizione della situazione esistente,

    2. numero di posti di osservazione da includere nelle misurazioni dei depositi (modulo 2a),

    3. descrizione particolareggiata del metodo di misurazione applicato a livello dei posti di osservazione (numero di misurazioni, descrizione, ecc.),

    4. descrizione particolareggiata dei parametri da determinare e del metodo di analisi da applicare, compresa una descrizione precisa di eventuali calibrature, correzioni o nuovi calcoli necessari per rendere i risultati compatibili con quelli ottenuti per difetto,

    5. scadenzario di esecuzione delle operazioni previste (modulo 2b);

    i) della realizzazione di una valutazione della vegetazione al suolo presso i posti di osservazione permanenti:

    1. descrizione della situazione esistente,

    2. numero di posti di osservazione da includere nelle valutazione della vegetazione al suolo (modulo 2a),

    3. descrizione particolareggiata del metodo di campiamento applicato a livello dei posti di osservazione (numero di campiamento descrizione, ecc.),

    4. descrizione particolareggiata dei parametri da determinare e del metodo di analisi da applicare, compresa una descrizione precisa di eventuali calibrature, correzioni o nuovi calcoli necessari per rendere i risultati compatibili con quelli ottenuti per difetto,

    5. scadenzario di esecuzione delle operazioni previste (modulo 2b).

    5. Costo delle misure di cui ai punti 4 a)-4 i) (modulo 2a)

    1. Costo della creazione o del completamento della rete [4 a)]

    1.1. costo per posto di osservazione

    1.2. costo totale

    1.3. contributo richiesto alla Comunità.

    2. Costi di insediamento, osservazione o campionamento per ciascuna indagine [4 b)-4 i)]

    2.1. costo per posto di osservazione

    2.2. costo totale

    2.3. contributo richiesto alla Comunità.

    3. Costi di analisi e valutazione per ciascuna indagine [4 b)-4 i)]

    3.1. costo per posto di osservazione

    3.2. costo totale

    3.3. contributo richiesto alla Comunità.

    4. Costo totale del progetto [somma dei costi di insediamento (punto 1.2), osservazione e/o campionamento (punto 2.2), nonché analisi e valutazione (punto 3.2)].

    5. Contributo totale richiesto alla Comunità [somma dei contributi per insediamento (punto 1.3), osservazione e/o campionamento (punto 2.3), nonché analisi e valutazione (punto 3.3)].

    6. Riempire i moduli 2a e 2b

    ...

    Data e firma

    (1) GU L 53 del 21.2.1987, pag. 14."

    >PIC FILE= "L_1999180IT.001701.EPS">

    >PIC FILE= "L_1999180IT.001801.EPS">

    ALLEGATO III

    Sono aggiunte le seguenti parti all'allegato VIIa del regolamento (CE) n. 1091/94:

    - al paragrafo 1 (Nomi degli archivi) sono aggiunte le diciture seguenti:

    ">SPAZIO PER TABELLA>"

    - l'ultimo capoverso è sostituito dal testo seguente: "I nomi degli archivi sono costituiti dall'indicativo del paese, composto di due lettere (XX nell'elenco dei nomi), seguito dall'anno dell'osservazione (1996 nell'esempio riportato) o da GENER se i dati sono rilevati una tantum, da un punto (.) e da un codice di tre lettere. Per l'archivio posto di osservazione, quest'ultimo sarà formato dalle lettere PL e dalla(e) prima(e) lettera(e) dell'indagine Suolo, Fogliame, Accrescimento, Sedimento, Meteorologia, Soluzione Circolante e Vegetazione al Suolo. Per l'archivio dati, il codice è composto di una o due lettere per Suolo, Fogliame, Accrescimento, Sedimento, Meteorologia, Soluzione Circolante o Vegetazione al Suolo e di una o due lettere per Obbligatorio, Facoltativo o per le varie parti dell'indagine sull'accrescimento (Valutazione) o dell'indagine sul sedimento (Aria).";

    - il modulo 5b è sostituito dal modulo 5b accluso;

    - i moduli 8a, 8b, 8c, 8d, 8e e 8f sono sostituiti dai moduli 8a, 8b e 8c acclusi;

    - sono aggiunti i seguenti due moduli (10a e 10b);

    - nella rubrica "Codici da utilizzare per i dati dei posti di osservazione permanenti da trasmettere alla Commissione" sono introdotte le seguenti modifiche:

    Informazioni relative all'inventario del fogliame

    Il punto 26 è soppresso.

    Informazioni relative al controllo dei fenomeni meteorologici

    I punti da 41 a 46 sono sostituiti dai seguenti punti: "(41) Codice del posto di osservazione/strumento

    Tutti gli strumenti installati nel posto di osservazione o nelle vicinanze di esso riceveranno un codice del posto di osservazione/strumento. Esso consiste nel numero del posto di osservazione (fino a quattro cifre) e di un numero d'ordine per tutti gli strumenti (fino a 99).

    Quando uno strumento viene sostituito o aggiunto, si applica un nuovo codice (ad esempio, al quinto strumento nel posto di osservazione 1234 viene applicato il codice 1234.05).

    (42) Posizione

    La posizione dello strumento è indicata come segue:

    S: lo strumento si trova sul posto, ad esempio nella zona cuscinetto del posto di osservazione; può trovarsi sotto chioma, sopra la chioma o nel suolo della foresta;

    F: lo strumento si trova in pieno campo (situato nelle vicinanze) nella zona forestale;

    W: lo strumento si trova in una stazione meteorologica (generalmente fuori dalla zona forestale);

    O: lo strumento si trova altrove.

    (43) Variabile

    Indicazione della variabile misurata con lo strumento:

    AT= temperatura dell'aria

    PR= precipitazioni

    RH= umidità relativa

    WS= velocità del vento

    WD= direzione del vento

    SR= irraggiamento solare

    UR= raggi UV b

    TF= precipitazioni al suolo

    SF= scorrimento lungo il fusto

    ST= temperatura del suolo

    MP= potenziale matriciale nel suolo

    WC= acqua contenuta nel suolo

    XX= altri codici per ulteriori parametri, che devono essere specificati nella relazione di accompagnamento dei dati (RAD).

    (44) Informazioni relative agli strumenti

    Posizione verticale

    La posizione verticale (in altezza o in profondità) degli strumenti dev'essere indicata in metri e accompagnata dal segno + (altezza sopra il terreno) o dal segno - (profondità sotto il terreno) in formato a 2 cifre e 2 decimali.

    Codice dello strumento

    Per i campionatori e i metodi di registrazione dei dati devono essere utilizzati i seguenti codici:

    10: lettura manuale e registrazione su carta

    20: registrazione meccanica (lettura manuale e registrazione su carta)

    30: registrazione diretta su carta

    40: registrazione digitale (in situazione autonoma)

    50: registrazione digitale (registratore in sequenza integrato)

    L'apparecchiatura utilizzata dev'essere descritta nei dettagli nella relazione di accompagnamento dei dati.

    Intervallo di scansione (soltanto per strumenti automatici).

    L'intervallo tra due rilevamenti successivi è espresso in secondi.

    Intervallo di memorizzazione (soltanto per strumenti automatici)

    L'intervallo tra due momenti successivi di immissione dei dati è espresso in minuti.

    (45) Parametri da valutare nel controllo dei fenomeni meteorologici

    Precipitazione e precipitazioni al suolo

    Il valore delle precipitazioni è espresso dalla somma delle precipitazioni giornaliere, in formato a non più di quattro cifre e un decimale.

    Temperatura (dell'aria e del suolo)

    Le temperature sono espresse °C, in formato +- a due cifre più un decimale. Devono essere indicate le temperature media, minima e massima giornaliere.

    Umidità relativa

    L'umidità relativa è espressa dalla media, dalla minima e dalla massima giornaliere, in formato a due cifre più un decimale.

    Velocità del vento

    La velocità del vento è espressa dalla media e dalla massima giornaliere, in formato a due cifre più un decimale.

    Direzione del vento

    La direzione del vento è espressa dalla direzione predominante del vento ogni giorno. La rosa dei venti è divisa in 8 sezioni di 45 °, da 22,5 ° in poi (NE(=45 °), E (=90 °), SE (=135 °),... N (=0 °). La direzione più frequente è indicata con il suo valore medio.

    Irraggiamento solare e raggi UV b

    L'irraggiamento solare e i raggi UV b sono espressi dai valori medi giornalieri, in formato a non più di quattro cifre e un decimale.

    Scorrimento lungo il fusto

    Lo scorrimento lungo il fusto è calcolato secondo i mm di precipitazione ed è epsresso dalla somma giornaliera, in formato a non più di quattro cifre e un decimale.

    Potenziale matriciale del suolo

    Il potenziale matriciale del suolo è espresso in hPa, indicando i valori medio, minimo e massimo giornalieri, in formato a non più di quattro cifre e un decimale.

    Acqua contenuta nel suolo

    L'acqua contenuta nel suolo è espressa in vol %, indicando i valori medio, minimo e massimo giornalieri in formato a non più di quattro cifre e un decimale.

    (46) Completezza

    Si tratta di un indicatore della copertura dei procedimenti di scansione di memorizzazione, espresso in percentuale in formato a non più di tre cifre (100 %=copertura completa)."

    I punti 47, 48, 49 e 50 sono soppressi.

    I seguenti punti sono aggiunti all'elenco: "Informazioni relative alla valutazione della vegetazione al suolo

    (61) Numero di posto di osservazione/indagine

    Ogni momento (del giorno) e ogni situazione (dentro o fuori dal recinto) in cui viene effettuata una valutazione della vegetazione al suolo in un dato posto di osservazione sono indicati da un numero di indagine. Combinando il numero del posto di osservazione con il numero di indagine si ottiene un unico numero di posto di osservazione/indagine.

    (62) Recinzione

    Poiché la vegetazione può essere molto diversa dentro e fuori da un recinto, è stato deciso che in linea di massima la vegetazione al suolo dev'essere esaminata al di fuori dal recinto. Qualora venga effettuata un'indagine anche dentro il recinto, questa dev'essere registrata separatamente e indicata da un codice di recinzione:

    1= Sì, l'indagine è stata effettuata nell'area recintata

    2= No, l'indagine è stata effettuata al di fuori dell'area recintata.

    (63) Area totale sottoposta a campionamento

    La dimensione dell'area sottoposta a campionamento è espressa in m2 in formato a non più di quattro cifre. Nella relazione di accompagnamento dei dati (RAD-Q) sono indicati i dati esatti relativi al numero di ripetizioni, la posizione/esposizione dei posti di osservazione della vegetazione al suolo e le dimensioni dei posti stessi.

    (64) Altezza e copertura degli strati

    L'altezza media e la copertura stimata dello strato complessivo di vegetazione al suolo, dello strato di arbusti, dello strato erbaceo e dello strato di muschi sono indicate come segue:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    x= da indicare

    L'altezza media degli strati è espressa in metri in formato a una cifra e due decimali. La copertura stimata è espressa in % dell'area totale sottoposta a campionamento.

    (65) Strati

    Sono definiti i seguenti strati:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (66) Codice della specie

    Si applica un codice della specie, costituito da tre gruppi di codici numerici corrispondenti alla famiglia, al genere e alla specie, separati da punti (.). La maggior parte dei codici consistono in un numero a tre cifre. Purtroppo, il codice di un genere è costituito da tre cifre più la parola "bis". Al codice della specie può essere aggiunta una lettera che indica la varietà. L'elenco totale, comprendente oltre 11000 specie, sarà fornito in formato digitale dalla Commissione ad uso dei centri focali nazionali (NFC).Nei casi in cui la Flora Europae non è sufficientemente completa, il NFC può allestire un elenco speciale delle specie importanti a livello nazionale. I codici delle specie razionali consisteranno in un nuovo numero di codice (famiglia, genere e specie) più il codice del paese (2 lettere), separati da punti (.). Il NFC terrà un elenco completo di tutti i codici, comprendente particolari importanti relativi alla specie (nome completo, sinonimi, ecc.), e lo accluderà alla RAD.

    (67) Copertura delle specie di piante

    I paesi sono liberi di stabilire l'abbondanza/copertura delle singole specie di piante. La copertura è espressa in %, in formato a non più di 5 cifre e 2 decimali (999.99). Nella RAD sono specificati i metodi completi di valutazione e la conversione in %."

    >PIC FILE= "L_1999180IT.002301.EPS">

    >PIC FILE= "L_1999180IT.002401.EPS">

    >PIC FILE= "L_1999180IT.002501.EPS">

    >PIC FILE= "L_1999180IT.002601.EPS">

    ALLEGATO IV

    L'allegato IX del regolamento (CE) n. 1091/94 è sostituito dal seguente allegato:

    "ALLEGATO IX

    METODOLOGIA COMUNE PER LE MISURAZIONI METEOROLOGICHE PRESSO I POSTI DI OSSERVAZIONE PERMANENTI

    I. Osservazioni generali

    Le misurazioni meteorologiche devono essere effettuate almeno nel 10 % dei posti di osservazione permanenti. Si raccomanda di effettuarle nei posti di osservazione in cui si svolgono anche misurazioni del sedimento. L'installazione dell'attrezzatura per le misurazioni meteorologiche sarà completata entro il 30 giugno 1999.

    Il presente allegato si basa sulle raccomandazioni tecniche del gruppo di esperti ad hoc sulla meteorologia (UE/ICP Foreste) e fa riferimento al manuale (1996/1997) redatto da tale gruppo.

    II. Metodologia per l'esecuzione dell'inventario

    II.1. Ubicazione degli strumenti campionatori

    Per rappresentare le condizioni climatiche specifiche della superficie boscata, le misurazioni devono essere effettuate all'interno della zona forestale in questione. In generale, le misurazioni (tranne quelle della temperatura del suolo, dell'umidità del suolo e delle precipitazioni nel popolamento) possono essere effettuate o sopra la copertura forestale della particella, o in una stazione situata in pieno campo nella zona forestale vicina (in linea di massima a non oltre 2 km di distanza) al popolamento del posto di osservazione. La distanza dal punto di misurazione nella stazione in pieno campo ai popolamenti circostanti o ad altri ostacoli dev'essere pari ad almeno il doppio dell'altezza di un albero maturo/ostacolo. La temperatura del suolo, l'umidità del suolo e le precipitazioni nel popolamento devono essere misurate all'interno del popolamento del posto di osservazione permanente.

    Si cercherà di operare per quanto possibile in associazione con l'apparecchiatura utilizzata per la misurazione del sedimento. Per evitare danni al terreno e alle radici, gli apparecchi dovrebbero essere ubicati in modo da essere facilmente raggiungibili senza dover attraversare la particella.

    II.2. Metodi per misurare la situazione meteorologica in un dato momento, all'interno o nei pressi della particella

    Dal momento in cui viene installata una stazione meteorologica in una radura presso il posto di osservazione, o una torre nel popolamento vicino al posto di osservazione, la situazione meteorologica dev'essere controllata senza interruzione. L'apparecchiatura tecnica, i sensori e la relativa collocazione devono essere conformi alle norme dell'Organizzazione meteorologica mondiale e compatibili con la rete nazionale di servizi meteorologici. Si devono rilevare i seguenti parametri:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Si raccomandano stazioni automatiche con rilevamento semicontinuo delle variabili ([ap ] 1 s) e immissione elettronica di valori aggregati per periodi di un'ora o frazioni di un'ora.

    II.3. Raccolta, combinazione, conservazione e presentazione delle informazioni

    Prima di essere presentati, i dati devono essere aggregati in valori giornalieri (somma o media, rispettivamente valore minimo e massimo).

    Si devono raccogliere e presentare le seguenti informazioni relative al posto di osservazione:

    - numero del posto di osservazione,

    - descrizione dettagliata dell'apparecchiatura impiegata,

    - posizione dei posti di osservazione (longitudine, latitudine e altitudine) e dell'apparecchiatura installata (in rapporto al posto di osservazione),

    - date di inizio e fine delle misurazioni,

    - frequenza (numero di periodi).

    Le informazioni sulle variabili sono presentate giornalmente.

    ELENCO DEI PARAMETRI

    >SPAZIO PER TABELLA>

    x= da indicare.

    Per ciascun posto di osservazione in cui sono state eseguite le suddette rilevazioni, si compilerà un sommario delle informazioni raccolte, redatto secondo i moduli XX1996.PLM, XX1996.MEM e XX1996.MEO (8a, 8b e 8c), che verrà inviato alla Commissione ogni anno."

    ALLEGATO V

    II seguente allegato XI è aggiunto al regolamento (CE) n. 1091/94:

    "ALLEGATO XI

    METODOLOGIA COMUNE PER LA VALUTAZIONE DELLA VEGETAZIONE AL SUOLO PRESSO I POSTI DI OSSERVAZIONE PERMANENTI

    I. Osservazioni generali

    La valutazione della vegetazione al suolo dev'essere effettuata almeno nel 10 % dei posti di osservazione permanenti. La prima valutazione comune dev'essere completata prima dell'autunno del 1999. Gli obiettivi della valutazione della vegetazione al suolo sono due:

    - definizione dello stato attuale degli ecosistemi forestali in base alla loro composizione,

    - controllo dei cambiamenti di vegetazione dovuti a fattori ambientali naturali e antropici.

    Possono essere utilizzati anche i dati relativi alla vegetazione al suolo raccolti e analizzati anteriormente al 1997, purché siano state applicate le metodologie descritte in appresso.

    II presente allegato si basa sulle raccomandazioni tecniche del gruppo di esperti ad hoc sulla valutazione della vegetazione al suolo (UE/ICP Foreste) e fa riferimento al manuale (1997) redatto da tale gruppo.

    II. Metodologia per I'esecuzione dell'inventario

    II.1. Scelta dell'ubicazione dei campionatori

    La valutazione della vegetazione al suolo dev'essere effettuata nei posti di osservazione permanenti. Le zone scelte per tale valutazione devono essere rappresentative del posto di osservazione. Per ottenere repliche statistiche, si possono usare diverse unità di campionamento. Gli Stati membri sono liberi di scegliere il numero e la forma delle unità di campionamento. Se il posto di osservazione è recintato, le unità di campionamento devono essere collocate al di fuori del recinto. Altre unità di campionamento possono essere installate all'interno del recinto. Devono essere evitate zone disturbate (per esempio scavi per il sondaggio del suolo, zone d'indagine della soluzione circolante, sentieri). L'ubicazione delle unità di campionamento dev'essere contrassegnata in via permanente. La metodologia precisa per tale segnalazione può essere scelta dagli Stati membri, ma il materiale utilizzato dev'essere inerte in modo da evitare contaminazioni.

    II.2. Informazioni generali

    Si devono raccogliere le seguenti informazioni generali:

    - numero del posto di osservazione,

    - date del campionamento e dell'analisi,

    - recinzione,

    - area totale sottoposta a campionamento,

    - informazioni sullo strato complessivo di vegetazione al suolo (copertura), sullo strato di arbusti e di erbe (copertura e altezza media) e sullo strato di muschi (copertura).

    II.3. Misurazione dell'abbondanza o della copertura della specie

    Per la valutazione, gli Stati membri possono applicare il loro sistema di misurazione, purché possa essere convertito direttamente in una percentuale di copertura che vada dallo 0,01 % (molto rada) al 100 % (copertura completa).

    II.4. Specie

    La valutazione comprende tutte le fanerogame, le crittogame vascolari e le principali specie di muschi terrestri (briofiti). Si raccomanda di includere anche i licheni terrestri. Le specie non terrestri e i funghi possono essere compresi in via facoltativa. La nomenclatura dev'essere conforme alla Flora Europaea. Nei casi in cui la Flora Europaea non è valida e sono disponibili identificazioni tassonomiche più precise, il NFC interessato pub elaborare un'estensione di questo elenco di specie standard, informandone la Commissione.

    II.5. Frequenza e tempi della valutazione

    Ogni 5 anni devono essere effettuati studi della vegetazione in tutti i posti di osservazione. Si raccomanda di effettuare la valutazione della vegetazione al suolo ogni anno in un numero limitato di posti di osservazione (per esempio il 10 %). In caso di composizione vegetale stagionalmente complessa, nel corso dell'anno può essere necessaria una seconda valutazione per tener conto di tutta la copertura vegetale. Le valutazioni successive devono essere effettuate all'incirca nello stesso periodo dell'anno.

    II.6. Analisi e presentazione

    Le informazioni relative alle unità di campionamento devono essere unificate a livello di posti di osservazione. Qualora esistano unità di campionamento all'interno e all'esterno dei recinti, le informazioni devono essere divise in due gruppi. I risultati della valutazione della vegetazione al suolo devono essere presentati ogni anno alla Commissione in formato standard, quale indicato nei moduli l0a e 10b (archivi XX1996.PLV e XX1996.VEM).

    La presentazione dei risultati della valutazione della vegetazione al suolo in un dato posto di osservazione comprende il numero del posto di osservazione/indagine, le coordinate del posto di osservazione, le informazioni relative alla recinzione e agli strati principali. Le informazioni a livello della valutazione comprendono il numero del posto di osservazione/indagine, il codice della specie (con le abbreviazioni in 8 lettere indicate nell'elenco allegato o nell'elenco esteso per le specie aggiuntive) e l'indicatore di copertura espresso con una percentuale a livello del posto di osservazione.

    III. Informazioni di accompagnamento dei dati

    III.1. Informazioni di accompagnamento dei dati sulle metodologie applicate (RAD-Q).

    Un documento separato conterrà informazioni dettagliate sui seguenti elementi:

    - schema di campionamento delle varie unità di campionamento (numero e area delle sottoparcelle),

    - definizione degli strati esaminati (muschi, erbe, arbusti, alberi),

    - scale utilizzate e conversione delle scale in percentuali,

    - informazioni sulle specie non comprese nell'elenco di specie standard e relativi codici,

    - metodi di aggregazione utilizzati per unire i dati a livello del posto di osservazione.

    Si raccomanda di presentare tali informazioni alla Commissione utilizzando i questionari RAD di cui all'allegato C.

    III.2. Relazione di accompagnamento dei dati sulle divergenze dai metodi standard (RAD)

    Qualsiasi divergenza importante dalle norme che possa aver influenzato la valutazione e qualsiasi perturbazione di rilievo intervenuta dev'essere registrata e comunicata separatamente.

    III.3. Informazioni di accompagnamento dei dati sulla valutazione e sull'interpretazione (relazione annuale)

    Le informazioni sulla valutazione e l'interpretazione dei dati relativi alla vegetazione al suolo (in combinazione o meno con altri dati) devono essere presentate alla Commissione nella relazione annuale."

    >PIC FILE= "L_1999180IT.003101.EPS">

    >PIC FILE= "L_1999180IT.003201.EPS">

    Top