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Document 31999R1367

    Regolamento (CE) n. 1367/1999 della Commissione, del 25 giugno 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1223/94 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata per determinati prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

    GU L 162 del 26.6.1999, p. 31–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1367/oj

    31999R1367

    Regolamento (CE) n. 1367/1999 della Commissione, del 25 giugno 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1223/94 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata per determinati prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

    Gazzetta ufficiale n. L 162 del 26/06/1999 pag. 0031 - 0032


    REGOLAMENTO (CE) N. 1367/1999 DELLA COMMISSIONE

    del 25 giugno 1999

    che modifica il regolamento (CE) n. 1223/94 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata per determinati prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/98 della Commissione(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

    (1) considerando che il regolamento (CE) n. 1223/94, della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1479/98(4), stabilisce, all'articolo 4, paragrafo 1, un periodo di validità dei titoli per i cereali che può arrivare a un massimo di cinque mesi dopo la presentazione della domanda; che, in deroga a quanto sopra, il paragrafo 2 dello stesso articolo prevede che il periodo di validità dei titoli di fissazione anticipata per il grano duro possa arrivare a un massimo di sei mesi dopo la presentazione della domanda e che il periodo di validità dei titoli di fissazione anticipata per l'orzo esportato sotto forma di birra possa arrivare a un massimo di undici mesi dopo la presentazione della domanda;

    (2) considerando che il periodo di validità dei titoli per il grano duro esportato allo stato naturale è stato ridotto e che esso scade ora alla fine del quarto mese successivo a quello di presentazione della domanda; che è opportuno quindi sopprimere la deroga applicabile al grano duro esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II;

    (3) considerando che il malto è la principale materia prima utilizzata per la fabbricazione della birra; che è opportuno adeguare il periodo di validità dei titoli per l'orzo esportato sotto forma di birra a quello dei titoli per il malto, come stabilito all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/98(6);

    (4) considerando che il comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato II non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1223/94, la lettera c) è soppressa e la lettera a) è sostituita dal testo seguente: "a) nel settore dell'orzo esportato sotto forma di birra, di cui al codice NC 2203, o di birra di malto con titolo alcolometrico volumico effettivo non superiore a 0,5 %, di cui al codice NC 2202 90 10:

    - i titoli richiesti nel periodo compreso tra il 1o luglio e il 31 ottobre sono validi fino alla fine dell'undicesimo mese successivo a quello della domanda;

    - i titoli richiesti nel periodo compreso tra il 1o novembre al 30 aprile dell'anno successivo sono validi fino al 30 settembre di tale anno;".

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1999.

    Per la Commissione

    Martin BANGEMANN

    Membro della Commissione

    (1) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

    (2) GU L 309 del 19.11.1998, pag. 28.

    (3) GU L 136 del 31.5.1994, pag. 33.

    (4) GU L 195 dell'11.7.1998, pag. 9.

    (5) GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

    (6) GU L 56 del 26.2.1998, pag. 12.

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