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Document 31999R1349

Regolamento (CE) n. 1349/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che stabilisce talune misure relative all'importazione di prodotti agricoli trasformati dalla Svizzera per tener conto dei risultati dei negoziati dell'Uruguay Round nel settore agricolo

GU L 162 del 26.6.1999, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1349/oj

31999R1349

Regolamento (CE) n. 1349/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che stabilisce talune misure relative all'importazione di prodotti agricoli trasformati dalla Svizzera per tener conto dei risultati dei negoziati dell'Uruguay Round nel settore agricolo

Gazzetta ufficiale n. L 162 del 26/06/1999 pag. 0001 - 0004


REGOLAMENTO (CE) N. 1349/1999 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1999

che stabilisce talune misure relative all'importazione di prodotti agricoli trasformati dalla Svizzera per tener conto dei risultati dei negoziati dell'Uruguay Round nel settore agricolo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) che nell'ambito dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera(1) sono state accordate su base di reciprocità alcune concessioni relative a determinati prodotti agricoli trasformati;

(2) che a seguito della decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994)(2), alcune concessioni relative ai prodotti agricoli trasformati sono state modificate a decorrere dal 1o luglio 1995;

(3) che, di conseguenza, alcuni aspetti dell'accordo concluso con la Svizzera, in particolare il protocollo relativo ai prodotti agricoli trasformati allegato al suddetto accordo, dovrebbero essere adeguati per mantenere l'attuale livello delle preferenze reciproche;

(4) che a tale scopo sono ancora in corso con la Svizzera negoziati per giungere a un accordo sulle modifiche del suddetto protocollo; che, tuttavia, non è possibile concludere tali negoziati e porre in vigore gli adattamenti necessari entro il 1o luglio 1999;

(5) che in tale situazione è opportuno che la Comunità adotti misure autonome per salvaguardare l'attuale livello delle preferenze reciproche finché non saranno conclusi i negoziati; che i dazi risultanti da queste misure non possono essere più elevati di quelli derivanti dall'applicazione della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1o luglio 1999 al 30 giugno 2000 gli importi di base presi in considerazione nel calcolo degli elementi agricoli e dei dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti originari della Svizzera sono quelli indicati nell'allegato.

2. Se la Svizzera non applicasse più le misure reciproche in favore della Comunità, la Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 3448/93(3) può, secondo la procedura di cui all'articolo 16 del suddetto regolamento, sospendere l'applicazione delle misure previste al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. VERHEUGEN

(1) GU L 300 del 31.12.1972, pag. 189.

(2) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.

(3) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

ANEXO/BILAG/ANHANG/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA

Importes de base, considerados para calcular los elementos agrícolas reducidos y derechos adicionales, aplicables a la importación en la Comunidad/Basisbeløb taget i betragtning ved beregningen af de nedsatte landbrugselementer og tillægstold som anvendes ved indførsel i Fællesskabet/Grundbeträge, die bei der Berechnung der ermäßigten Agrarteilbeträge und Zusatzzölle bei der Einfuhr in die Gemeinschaft berücksichtigt worden sind/Βασικά ποσά που ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισμό των μεταβλητών στοιχείων και πρόσθετων δασμών που εφαρμόζονται στα αγροτικά στοιχεία κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα/Basic amounts taken into consideration in calculating the reduced agricultural components and additional duties, applicable on importation into the Community/Montants de base pris en considération pour le calcul des éléments agricoles réduits et droits additionnels applicables à l'importation dans la Communauté/Importi di base, presi in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli e dei dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità/Basisbedragen, in aanmerking genomen bij de berekening van de verlaagde agrarische elementen en aanvullende invoerrechten, geldend bij invoer in de Gemeenschap/Montantes de base tomados em consideração aquando do cálculo dos elementos agrícolas reduzidos e dos direitos adicionais aplicáveis à importação na Comunidade/Yhteisöön tulevaan tuontiin sovellettavia alennettuja maatalousosia ja lisätulleja laskettaessa huomioon otettavat perusmäärät/Grundpriser som beaktas vid beräkning av minskade jordbrukskomponenter och tilläggstull som skall utgå på import till gemenskapen

>SPAZIO PER TABELLA>

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