EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R0534

Regolamento (CE) n. 534/1999 della Commissione dell'11 marzo 1999 che fissa i massimali di finanziamento delle azioni intese a migliorare la qualità della produzione oleicola per il ciclo di produzione 1999/2000

GU L 63 del 12.3.1999, p. 28–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/534/oj

31999R0534

Regolamento (CE) n. 534/1999 della Commissione dell'11 marzo 1999 che fissa i massimali di finanziamento delle azioni intese a migliorare la qualità della produzione oleicola per il ciclo di produzione 1999/2000

Gazzetta ufficiale n. L 063 del 12/03/1999 pag. 0028 - 0029


REGOLAMENTO (CE) N. 534/1999 DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 1999 che fissa i massimali di finanziamento delle azioni intese a migliorare la qualità della produzione oleicola per il ciclo di produzione 1999/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/98 (2),

visto il regolamento (CE) n. 528/1999 della Commissione, del 10 marzo 1999, recante misure intese a migliorare la qualità della produzione oleicola (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 528/1999, per ogni ciclo di produzione di 12 mesi si devono stabilire dei massimali di finanziamento per le azioni intese a migliorare la qualità della produzione oleicola e il suo impatto sull'ambiente che possono essere realizzate da ogni Stato membro produttore;

considerando che, per il primo anno d'applicazione del regolamento (CE) n. 528/1999, tenuto conto della data d'entrata in vigore di tale regolamento, occorre prevedere un lasso di tempo supplementare per l'elaborazione del programma delle azioni per il ciclo di produzione 1999/2000;

considerando che il regolamento (CE) n. 2095/98 della Commissione, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997/98, la produzione stimata di olio d'oliva e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione che può essere anticipato (4), stabilisce a 2 290 600 tonnellate la suddetta produzione stimata; che quest'ultima corrisponde a 1 157 000 tonnellate per la Spagna, 422 000 tonnellate per la Grecia, 670 000 tonnellate per l'Italia, 39 000 tonnellate per il Portogallo e 2 600 tonnellate per la Francia; che la trattenuta sull'aiuto alla produzione per tale campagna di commercializzazione dell'olio d'oliva deve servire come base per il finanziamento delle azioni intese a migliorare la qualità del ciclo di produzione che inizia il 1° maggio 1999;

considerando che le azioni da realizzare presentano costi minimi relativamente stabili; che per alcuni Stati membri il massimale del finanziamento totale può rivelarsi insufficiente; che è pertanto opportuno determinare i limiti adeguati per questi casi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il ciclo di produzione compreso tra il 1° maggio 1999 e il 30 aprile 2000, i massimali di finanziamento per le azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 528/1999 sono i seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 2

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 528/1999, la data limite per l'elaborazione del programma delle azioni per il ciclo di produzione 1999/2000 è fissata al 30 aprile 1999.

Articolo 3

In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 528/1999, per gli Stati membri il cui massimale di finanziamento previsto all'articolo 1 non supera 100 000 EUR il contributo finanziario nazionale complementare può raggiungere al massimo 250 000 EUR.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 32.

(3) GU L 62 dell'11. 3. 1999, pag. 8.

(4) GU L 266 dell'1. 10. 1998, pag. 62.

Top