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Document 31999R0175

Regolamento (CE) n. 175/1999 della Commissione del 26 gennaio 1999 che modifica i regolamenti (CEE) n. 3942/92, (CE) n. 86/94, (CE) n. 1082/96 e (CE) n. 1459/98 che stabiliscono metodi di riferimento per la determinazione di taluni traccianti nel burro, nel butteroil e nella crema

GU L 20 del 27.1.1999, p. 22–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/02/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/175/oj

31999R0175

Regolamento (CE) n. 175/1999 della Commissione del 26 gennaio 1999 che modifica i regolamenti (CEE) n. 3942/92, (CE) n. 86/94, (CE) n. 1082/96 e (CE) n. 1459/98 che stabiliscono metodi di riferimento per la determinazione di taluni traccianti nel burro, nel butteroil e nella crema

Gazzetta ufficiale n. L 020 del 27/01/1999 pag. 0022 - 0025


REGOLAMENTO (CE) N. 175/1999 DELLA COMMISSIONE del 26 gennaio 1999 che modifica i regolamenti (CEE) n. 3942/92, (CE) n. 86/94, (CE) n. 1082/96 e (CE) n. 1459/98 che stabiliscono metodi di riferimento per la determinazione di taluni traccianti nel burro, nel butteroil e nella crema

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 6, l'articolo 7 bis, paragrafo 3 e l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3942/92 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2539/93 (4), e il regolamento (CE) n. 86/94 della Commissione (5) hanno fissato rispettivamente metodi di riferimento per la determinazione del sitosterolo e dello stigmaterolo nel butteroil e nel burro; che il regolamento (CE) n. 1082/96 della Commissione (6) ha fissato un metodo di riferimento per la determinazione dell'estere di etile dell'acido beta-apo-8'-carotenico nel burro e nel burro concentrato e che il regolamento (CE) n. 1459/98 della Commissione (7) ha fissato un metodo di riferimento per la determinazione della vanillina nel burro concentrato, nel burro o nella crema,

considerando che l'obiettivo dei metodi di riferimento succitati era di controllare il rispetto delle condizioni di aggiunta dei traccianti nel burro, butteroil e crema, nel contesto di taluni programmi in base ai quali detti prodotti fruiscono di sovvenzioni; che il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1982/98 (9), che abroga e sostituisce il regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione (10), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 531/96 (11), ha modificato i limiti di tolleranza precedentemente applicabili per l'incorporazione di traccianti;

considerando che i limiti di tolleranza per l'incorporazione di traccianti sono stati analogamente adattati dal regolamento (CEE) n. 3143/85 della Commissione (12), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 101/1999 (13) e dal regolamento (CE) n. 429/90 della Commissione (14), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 (15);

considerando inoltre che l'esperienza acquisita ha provato che è necessario chiarire l'utilizzazione dei risultati dei controlli per poter verificare il tasso e la purezza dei traccianti incorporati nonché la loro omogeneità;

considerando che è pertanto necessario modificare i regolamenti che stabiliscono i vari metodi di riferimento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3942/92 è così modificato:

1) All'articolo 1 il brano di frase «regolamento (CEE) n. 570/88» è sostituito da «regolamento (CE) n. 2571/97».

2) Il punto 8 dell'allegato è modificato come segue:

a) Il punto 8.1 è sostituito dal seguente testo:

«8.1. Per verificare che l'incorporazione dei traccianti ha avuto luogo correttamente, dal prodotto tracciato devono essere prelevati tre campioni.»

b) I punti 8.2.2 e 8.2.3 sono sostituiti dal seguente testo:

«8.2.2. I risultati dell'analisi dei tre campioni del prodotto vengono utilizzati per verificare il tasso e l'omogeneità di incorporazione del tracciante: il risultato più basso ottenuto dall'analisi del prodotto viene confrontato con i seguenti limiti [si prende in considerazione la differenza critica per una probabilità del 95 % (CrD95)]:

- 120,0 mg/kg (il 95 % del tasso minimo di incorporazione per stigmasterolo puro al 95 %),

- 122,0 mg/kg (il 95 % del tasso minimo di incorporazione per stigmasterolo puro all'85 %),

- 84,0 mg/kg (il 70 % del tasso minimo di incorporazione per stigmasterolo puro al 95 %),

- 86,0 mg/kg (il 70 % del tasso minimo di incorporazione per stigmasterolo puro all'85 %).

La concentrazione di tracciante nel campione che dà il risultato più basso viene utilizzata per interpolazione tra 120,0 mg/kg e 84,0 mg/kg o rispettivamente tra 122,0 mg/kg e 86,0 mg/kg.»

c) I punti 8.3.2 e 8.3.3 sono sostituiti dal seguente testo:

«8.3.2. I risultati dell'analisi dei tre campioni del prodotto vengono utilizzati per verificare il tasso e l'omogeneità di incorporazione del tracciante: il risultato più basso ottenuto dall'analisi del prodotto viene confrontato con i seguenti limiti [si prende in considerazione la differenza critica per una probabilità del 95 % (CrD95)]:

- 486,0 mg/kg (il 95 % del tasso minimo di incorporazione per sitosterolo puro al 90 %),

- 358,0 mg/kg (il 70 % del tasso minimo di incorporazione per sitosterolo puro al 90 %).

La concentrazione di tracciante nel campione che dà il risultato più basso viene utilizzata per interpolazione tra 486,0 mg/kg e 358,0 mg/kg.»

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 86/94 è modificato come segue:

1) All'articolo 1 il brano di frase «regolamento (CEE) n. 570/88» è sostituito da «regolamento (CE) n. 2571/97».

2) Il punto 8 dell'allegato è modificato come segue:

a) Il punto 8.1 è sostituito dal seguente testo:

«8.1. Per verificare che l'incorporazione dei traccianti ha avuto luogo correttamente, dal prodotto tracciato devono essere prelevati tre campioni.»

b) I punti 8.2.2 e 8.2.3 sono sostituiti dal seguente testo:

«8.2.2. I risultati dell'analisi dei tre campioni del prodotto vengono utilizzati per verificare il tasso e l'omogeneità di incorporazione del tracciante: il risultato più basso ottenuto dall'analisi del prodotto viene confrontato con i seguenti limiti [si prende in considerazione la differenza critica per una probabilità del 95 % (CrD95)]:

- 116,0 mg/kg (il 95 % del tasso minimo di incorporazione per stigmasterolo puro al 95 %),

- 118,0 mg/kg (il 95 % del tasso minimo di incorporazione per stigmasterolo puro all'85 %),

- 81,0 mg/kg (il 70 % del tasso minimo di incorporazione per stigmasterolo puro al 95 %),

- 82,0 mg/kg (il 70 % del tasso minimo di incorporazione per stigmasterolo puro all'85 %).

La concentrazione di tracciante del campione che dà il risultato più basso viene utilizzata per interpolazione tra 116,0 mg/kg e 81,0 mg/kg o rispettivamente tra 118,0 mg/kg e 82,0 mg/kg.»

c) I punti 8.3.2 e 8.3.3 sono sostituiti dal seguente testo:

«8.3.2. I risultati dell'analisi dei tre campioni del prodotto vengono utilizzati per verificare il tasso e l'omogeneità di incorporazione del tracciante: il risultato più basso ottenuto dall'analisi del prodotto viene confrontato con i seguenti limiti [si prende in considerazione la differenza critica per una probabilità del 95 % (CrD95)]:

- 486,0 mg/kg (il 95 % del tasso minimo di incorporazione per sitosterolo puro al 90 %),

- 358,0 mg/kg (il 70 % del tasso minimo di incorporazione per sitosterolo puro al 90 %).

La concentrazione di tracciante nel campione che dà il risultato più basso viene utilizzata per interpolazione tra 486,0 mg/kg e 358,0 mg/kg.»

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 1082/96 è modificato come segue:

1) All'articolo 1 il brano di frase «regolamento (CEE) n. 570/88» è sostituito da «regolamento (CE) n. 2571/97».

2) Il punto 8 dell'allegato è modificato come segue:

a) Il punto 8.1 è sostituito dal seguente testo:

«8.1. Per verificare che l'incorporazione dei traccianti ha avuto luogo correttamente, dal prodotto tracciato devono essere prelevati tre campioni.»

b) I punti 8.2.2 e 8.2.3 sono sostituiti dal seguente testo:

«8.2.2. I risultati dell'analisi dei tre campioni del prodotto vengono utilizzati per verificare il tasso e l'omogeneità di incorporazione del tracciante: il risultato più basso ottenuto dall'analisi del prodotto viene confrontato con i seguenti limiti [si prende in considerazione la differenza critica per una probabilità del 95 % (CrD95)]:

- 18,0 mg/kg (il 95 % del tasso minimo di incorporazione),

- 13,0 mg/kg (il 70 % del tasso minimo di incorporazione).

La concentrazione di tracciante nel campione che dà il risultato più basso viene utilizzata per interpolazione tra 18,0 mg/kg e 13,0 mg/kg.»

c) I punti 8.3.2 e 8.3.3 sono sostituiti dal seguente testo:

«8.3.2. I risultati dell'analisi dei tre campioni del prodotto vengono utilizzati per verificare il tasso e l'omogeneità di incorporazione del tracciante: il risultato più basso ottenuto dall'analisi del prodotto viene confrontato con i seguenti limiti [si prende in considerazione la differenza critica per una probabilità del 95 % (CrD)]:

- 20,0 mg/kg (il 95 % del tasso minimo di incorporazione),

- 14,0 mg/kg (il 70 % del tasso minimo di incorporazione).

La concentrazione di tracciante nel campione che dà il risultato più basso viene utilizzata per interpolazione tra 20,0 mg/kg e 14,0 mg/kg.»

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 1459/98 è modificato come segue:

1) Al punto 6 il brano di frase «SM = massa in g del campione esaminato (5.1.1, 5.1.2, 5.1.3)» è sostituito da «SM = massa in g del campione esaminato (5.1.1, 5.1.2, 5.1.3).

Quando la crema viene analizzata per individuare la vanillina, la concentrazione del tracciante va espressa in mg tracciante/kg grasso di latte. A tal fine si moltiplica C per 100/f, essendo il tenore di grasso in percentuale della crema (m/m).»

2) Il punto 8 dell'allegato è modificato come segue:

a) Il punto 8.2.1 è sostituito dal seguente testo:

«8.2.1. La quantità di 4-idrossi-3-metossibenzaldeide da incorporare è di 250 grammi per tonnellata di burro concentrato o di burro. Quando la ricerca di traccianti riguarda la crema, il tasso di incorporazione è di 250 g/t di grasso di latte.»

b) I punti 8.2.2 e 8.2.3 sono sostituiti dal seguente testo:

«8.2.2. I risultati dell'analisi dei tre campioni del prodotto vengono utilizzati per verificare il tasso e l'omogeneità di incorporazione del tracciante: il risultato più basso ottenuto dall'analisi del prodotto viene confrontato con i seguenti limiti [si prende in considerazione la differenza critica per una probabilità del 95 % (CrD95)]:

- 221,0 mg/kg (il 95 % del tasso minimo di incorporazione),

- 159,0 mg/kg (il 70 % del tasso minimo di incorporazione).

La concentrazione di tracciante nel campione che dà il risultato più basso viene utilizzata per interpolazione tra 221,0 mg/kg e 159,0 mg/kg.»

c) I punti 8.3.1, 8.3.2 e 8.3.3 sono sostituiti dal seguente testo:

«8.3.1. La quantità di 4-idrossi-3-metossibenzaldeide da incorporare è di 100 grammi per tonnellata di burro concentrato o di burro. Quando la ricerca di traccianti riguarda la crema, il tasso di incorporazione è di 100 g/t di grasso di latte.

8.3.2. I risultati dell'analisi dei tre campioni del prodotto vengono utilizzati per verificare il tasso e l'omogeneità di incorporazione del tracciante: il risultato più basso ottenuto dall'analisi del prodotto viene confrontato con i seguenti limiti [si prende in considerazione la differenza critica per una probabilità del 95 % (CrD95)]:

- 79,0 mg/kg (il 95 % del tasso minimo di incorporazione),

- 54,0 mg/kg (il 70 % del tasso minimo di incorporazione).

La concentrazione di tracciante nel campione che dà il risultato più basso viene utilizzata per interpolazione tra 79,0 mg/kg e 54,0 mg/kg.»

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

(3) GU L 399 del 31. 12. 1992, pag. 29.

(4) GU L 233 del 16. 9. 1993, pag. 1.

(5) GU L 17 del 20. 1. 1994, pag. 7.

(6) GU L 142 del 15. 6. 1996, pag. 26.

(7) GU L 193 del 9. 7. 1998, pag. 16.

(8) GU L 350 del 20. 12. 1997, pag. 3.

(9) GU L 256 del 18. 9. 1998, pag. 9.

(10) GU L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.

(11) GU L 78 del 28. 3. 1996, pag. 13.

(12) GU L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9.

(13) GU L 11 del 16. 1. 1999, pag. 14.

(14) GU L 45 del 21. 2. 1990, pag. 8.

(15) GU L 16 del 21. 1. 1999, pag. 19.

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