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Document 31999R0046

Regolamento (CE) n. 46/1999 della Commissione dell'8 gennaio 1999 recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

GU L 10 del 15.1.1999, p. 1–80 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. impl. da 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/46/oj

31999R0046

Regolamento (CE) n. 46/1999 della Commissione dell'8 gennaio 1999 recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

Gazzetta ufficiale n. L 010 del 15/01/1999 pag. 0001 - 0080


REGOLAMENTO (CE) N. 46/1999 DELLA COMMISSIONE dell'8 gennaio 1999 recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 249,

considerando che in conformità con le conclusioni del Consiglio europeo di Essen tenutosi il 9 e il 10 dicembre 1994, allo scopo di facilitare gli scambi, la Comunità ha intrapreso un'azione di unificazione delle regole di origini preferenziali; che nell'ambito di questa iniziativa, una lista di trasformazioni unica accompagnata da note introduttive deve sostituire progressivamente la lista di trasformazioni e le relative note introduttive che figurano nell'allegato ai protocolli che riguardano le regole di origine previste per ciascuno degli accordi preferenziali firmati dalla Comunità; che, nella stessa prospettiva, è indispensabile riprendere la medesima lista unica, accompagnata dalle note introduttive sempre nel sistema delle preferenze generalizzate definito dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/98 (4);

considerando che è opportuno accertarsi che la definizione di «persone legate» di cui all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 si applichi al complesso delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2193/92 che si riferiscono a questa nozione;

considerando che ai sensi dell'articolo 877, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2454/93 l'autorità doganale di decisione è abilitata a deliberare in merito alle domande di rimborso e di sgravio; che occorre pertanto, per ragioni di chiarezza, adattare la redazione dell'articolo 890 medesimo regolamento;

considerando che le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato:

1) All'articolo 67, paragrafo 4, dopo il secondo comma è inserito il comma seguente:

«Le disposizioni del primo comma non si applicano ai prodotti dei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato.»

2) L'articolo 69 è sostituito dal seguente:

«Articolo 69

Ai fini dell'articolo 67, i prodotti che non sono interamente ottenuti in un paese beneficiario o nella Comunità si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sussistono le condizioni di cui all'elenco dell'allegato 15.

Dette condizioni indicano, per tutti i prodotti contemplati nella presente sezione, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali.

Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché sussistono le condizioni di cui all'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni relative al prodotto in cui esso è incorporato non si applicano, e non si tiene conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.»

3) All'articolo 70, i termini «paragrafo 1» sono soppressi.

4) L'articolo 70 bis seguente è inserito:

«Articolo 70 bis

1. L'unità da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione della presente sezione è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Quando un prodotto composto da un gruppo o da un assemblaggio di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione.

Quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato. le disposizioni della presente sezione si applicano ad ogni prodotto considerato singolarmente.

2. Quando, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, gli imballaggi sono classificati assieme al prodotto che contengono, essi vengono considerati come un tutt'uno con il prodotto ai fini della determinazione dell'origine.»

5) All'articolo 71, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. In deroga all'articolo 69, nella fabbricazione di un determinato prodotto possono essere utilizzati materiali non originari, a condizione che il loro valore complessivo non superi il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. Laddove nell'elenco siano indicate una o più percentuali per il valore massimo dei materiali non originari, dall'applicazione del primo comma non deve derivare un superamento di dette percentuali.»

6) All'articolo 72, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) l'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) (Brunei Darussalam, Indonesia, Laos, Malaysia, Filippine, Singapore, Tailandia e Vietnam);»

7) All'articolo 102, i termini «nell'allegato» sono sostituiti dai termini «nella parte B dell'allegato 14».

8) L'alinea dell'articolo 143, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«Ai fini del titolo II, capitolo 3, del codice del presente titolo, due o più persone sono considerate legate solo se:»

9) All'articolo 890, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il rimborso o lo sgravio è effettuato dietro presentazione delle merci. Quando le merci non possono essere presentate all'ufficio doganale di esecuzione, l'autorità doganale di decisione accorda il rimborso o lo sgravio soltanto se dagli elementi di controllo di cui dispone risulta che il certificato o il documento presentato a posteriori si riferisce senza alcun dubbio alle merci in causa.»

10) L'allegato 14 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

11) L'allegato 15 è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1999.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

(1) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(2) GU L 17 del 21.1.1997, pag. 1.

(3) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(4) GU L 212 del 30.7.1998, pag. 18.

ALLEGATO I

L'allegato 14 del regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:

a) Il seguente testo è inserito all'inizio dell'allegato:

«PARTE A

NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO 15

Nota 1:

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 69.

Nota 2:

2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da "ex"; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

2.3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.

2.4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

Nota 3:

3.1. Le disposizioni dell'articolo 69 relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nel paese beneficiario o nella Comunità.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nel paese beneficiario a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nel paese beneficiario. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

3.2. La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di "materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce . . ." significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

3.4. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali.

Ad esempio:

La regola per i tessuti di cui alle voci 5208-5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

3.5. Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2 per quanto riguarda i tessili).

Ad esempio:

La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

Ad esempio:

Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da "tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

3.6. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4:

4.1. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

4.2. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci 5101-5105, le fibre di cotone delle voci 5201-5203 e le altre fibre vegetali delle voci 5301-5305.

4.3. Nell'elenco, le espressioni "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

4.4. Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci 5501-5507.

Nota 5:

5.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).

5.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta;

- lana;

- peli grossolani di animali;

- peli fini di animali;

- crine di cavallo;

- cotone;

- carta e materiali per la fabbricazione della carta;

- lino;

- canapa;

- iuta ed altre fibre tessili liberiane;

- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;

- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;

- filamenti sintetici;

- filamenti artificiali;

- filamenti conduttori elettrici;

- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;

- fibre sintetiche in fiocco di poliestere;

- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;

- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;

- fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;

- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;

- fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;

- fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;

- altre fibre sintetiche in fiocco;

- fibre artificiali in fiocco di viscosa;

- altre fibre artificiali in fiocco;

- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;

- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;

- prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;

- altri prodotti di cui alla voce 5605.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Ad esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

Ad esempio:

Un tappeto con ciuffi di filati artificiali e ciuffi di filati di cotone e il dorso di iuta è un prodotto misto, poiché sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. Si può quindi utilizzare qualsiasi materiale non originario ad uno stadio di lavorazione successivo a quello consentito dalla regola, a condizione che il peso globale di tali materiali non superi il 10 per cento del peso del materiale tessile del tappeto. Perciò, il dorso di iuta, e/o i filati artificiali potrebbero essere importati a tale stadio di lavorazione, purché siano rispettati i limiti di peso.

5.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti", la tolleranza è del 20 % per tali filati.

5.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica", la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 6:

6.1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

6.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli 50-63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Ad esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli 50-63, né l'uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili.

6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli 50-63.

Nota 7:

7.1. I "trattamenti specifici" relativi alle voci ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:

a) distillazione sotto vuoto;

b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (1);

c) cracking;

d) reforming;

e) estrazione mediante solventi selettivi;

f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) polimerizzazione;

h) alchilazione;

i) isomerizzazione.

7.2. I "trattamenti specifici" relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

a) distillazione sotto vuoto;

b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (1);

c) cracking;

d) reforming;

e) estrazione mediante solventi selettivi;

f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) polimerizzazione;

h) alchilazione;

ij) isomerizzazione;

k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

l) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'"hydrofinishing" o la decolorazione);

n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86;

o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza.

7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

PARTE B

NOTE INTRODUTTIVE AGLI ELENCHI DEGLI ALLEGATI 19 E 20

(1) Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.»

b) Alla premessa, la frase seguente è cancellata:

«Salvo quando diversamente specificato, le presenti note si applicano ai tre regimi preferenziali.».

c) Alla premessa e alla nota 1.1, i termini «allegati 15, 19 e 20» sono sostituiti dai termini «allegati 19 e 20».

d) Alla premessa e alla nota 2.1, i termini «all'articolo 69, paragrafo 1, e» sono cancellati.

e) Alla nota 2.5, i termini «ai sensi degli articoli 70 e 101» sono sostituiti dai termini «ai sensi dell'articolo 101».

f) Alla nota 5, i termini seguenti sono cancellati:

«Territori della Cisgiordania e striscia di Gaza e Repubbliche iugoslave».

g) Alla nota 6, i termini seguenti sono cancellati:

«Territori della Cisgiordania e striscia di Gaza e Repubbliche iugoslave»

e

«SPG, Territori della Cisgiordania e striscia di Gaza e Repubbliche iugoslave».

ALLEGATO II

«ALLEGATO 15

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO (SPG)

>SPAZIO PER TABELLA>

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