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Document 31999D0800

    1999/800/CE: Decisione del Consiglio, del 22 ottobre 1999, relativa alla conclusione del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo e all'accettazione degli allegati del protocollo (Convenzione di Barcellona)

    GU L 322 del 14.12.1999, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/800/oj

    Related international agreement

    31999D0800

    1999/800/CE: Decisione del Consiglio, del 22 ottobre 1999, relativa alla conclusione del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo e all'accettazione degli allegati del protocollo (Convenzione di Barcellona)

    Gazzetta ufficiale n. L 322 del 14/12/1999 pag. 0001 - 0017


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 22 ottobre 1999

    relativa alla conclusione del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo e all'accettazione degli allegati del protocollo (Convenzione di Barcellona)

    (1999/800/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1 e l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo(1),

    considerando quanto segue:

    (1) la Comunità è parte contraente della convenzione per la protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento(2), in prosieguo denominata "Convenzione di Bruxelles"; ha inoltre stipulato quattro protocolli adottati nell'ambito della convenzione di Barcellona: il protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento del mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili(3), il protocollo relativo alla collaborazione in materia di lotta contro l'inquinamento del mare Mediterraneo provocato dagli idrocarburi e altre sostanze nocive in caso di situazione critica(4), il protocollo relativo alla protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento di origine tellurica(5) e il protocollo relativo alle zone specialmente protette del Mediterraneo(6);

    (2) la Commissione ha partecipato, a nome della Comunità e nell'ambito del gruppo di lavoro istituito dalle parti contraenti della convenzione di Barcellona, ai negoziati sul protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo e, a norma dell'articolo 32 dello stesso, il protocollo sostituirà, a decorrere dalla sua entrata in vigore, la prima versione del protocollo relativo alle zone specialmente protette nel Mediterraneo;

    (3) il 10 giugno 1995 la Comunità ha firmato a Barcellona il nuovo protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo, in prosieguo denominato "protocollo";

    (4) oltre alle disposizioni sulla conservazione dei siti d'interesse mediterraneo, la nuova versione del protocollo prevede la creazione di elenchi di specie in pericolo o minacciate e di specie di cui viene regolamentato l'utilizzo (allegati del protocollo);

    (5) l'atto finale della conferenza dei plenipotenziari di Barcellona del 9 e 10 giugno 1995, nel corso della quale è stato adottato e sottoscritto il protocollo, stabiliva che gli allegati al protocollo sarebbero stati adottati in una riunione successiva dei plenipotenziari;

    (6) tali allegati sono stati adottati durante la conferenza dei plenipotenziari svoltasi a Monaco il 24 novembre 1996 e preceduta da una riunione di esperti tenutasi il 23 novembre 1996; gli allegati potevano essere sottoscritti nel corso della conferenza, ma la Commissione non disponeva del mandato per rappresentare la Comunità;

    (7) gli Stati membri dell'area del Mediterraneo, parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei rispettivi protocolli, erano presenti alla conferenza dei plenipotenziari e hanno sottoscritto gli allegati; nell'atto finale della conferenza essi hanno tuttavia dichiarato che, per quanto riguarda gli ambiti di competenza comunitaria contenuti negli allegati, essi intraprendono le eventuali azioni previste solo se la Comunità aderisce a tali allegati;

    (8) a norma dell'articolo 174 del trattato, la politica comunitaria nel settore dell'ambiente contribuisce anche alla realizzazione degli obiettivi di conservazione, protezione e miglioramento della qualità dell'ambiente e alla promozione, su scala internazionale, delle misure destinate a risolvere problemi ambientali di portata regionale o planetaria;

    (9) il protocollo e i rispettivi allegati riguardano settori di competenza comunitaria in materia di ambiente [direttiva 70/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici(7) e direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche(8)] e di specie il cui utilizzo è disciplinato nell'ambito della politica comune della pesca e in detto contesto la Comunità verifica che la conclusione di tali accordi internazionali non violi o alteri la portata del diritto comunitario vigente,

    DECIDE:

    Articolo 1

    1. Sono approvati a nome della Comunità il protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo ed i suoi allegati.

    2. Il testo del protocollo e degli allegati è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    1. Il presidente del Consiglio deposita, a nome della Comunità, l'atto di conclusione del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo presso il depositario, a norma dell'articolo 30 del protocollo medesimo(9).

    2. Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica dell'accettazione degli allegati al protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo, conformemente all'articolo 16 della convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento(10). L'accettazione da parte della Comunità è accompagnata dalla seguente dichiarazione: "La Comunità parteciperà all'attuazione delle disposizioni previste negli allegati attraverso la creazione della rete Natura 2000".

    Articolo 3

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Essa diventa efficace il giorno dell'adozione.

    Fatto a Lussemburgo, addì 22 ottobre 1999.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    S. MÖNKÄRE

    (1) GU C 219 del 30.7.1999, pag. 186.

    (2) Decisione 77/585/CEE, GU L 240 del 19.9.1977, pag. 1.

    (3) Decisione 77/585/CEE, GU L 240 del 19.9.1977, pag. 1.

    (4) Decisione 81/420/CEE, GU L 162 del 19.6.1981, pag. 4.

    (5) Decisione 83/101/CEE, GU L 67 del 12.3.1983, pag. 1.

    (6) Decisione 84/132/CEE, GU L 68 del 10.3.1984, pag. 36.

    (7) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/49/CE (GU L 223 del 13.8.1997, pag. 9).

    (8) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/62/CE (GU L 305 dell'8.11.1997, pag. 42).

    (9) La data di entrata in vigore del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

    (10) La data di entrata in vigore del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

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