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Document 31999D0539

1999/539/CE: Decisione della Commissione del 26 luglio 1999 che modifica la decisione 98/372/CE della Commissione relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali vivi delle specie bovina e suina provenienti da alcuni paesi europei, in considerazione di alcuni aspetti riguardanti la Bulgaria e la Repubblica ceca [notificata con il numero C(1999) 2437] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 207 del 6.8.1999, p. 26–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/05/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/539/oj

31999D0539

1999/539/CE: Decisione della Commissione del 26 luglio 1999 che modifica la decisione 98/372/CE della Commissione relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali vivi delle specie bovina e suina provenienti da alcuni paesi europei, in considerazione di alcuni aspetti riguardanti la Bulgaria e la Repubblica ceca [notificata con il numero C(1999) 2437] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 207 del 06/08/1999 pag. 0026 - 0029


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1999

che modifica la decisione 98/372/CE della Commissione relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali vivi delle specie bovina e suina provenienti da alcuni paesi europei, in considerazione di alcuni aspetti riguardanti la Bulgaria e la Repubblica ceca

[notificata con il numero C(1999) 2437]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/539/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(2), in particolare gli articoli 6 e 7,

(1) considerando che, a seguito delle misure adottate dalle autorità di Bulgaria per impedire la diffusione di un focolaio di afta epizootica, tale paese è stato regionalizzato con la decisione 96/730/CE della Commissione, del 17 dicembre 1996, recante misure di protezione applicabili alle importazioni di taluni animali e dei relativi prodotti provenienti dalla Bulgaria nonché abrogazione della decisione 96/643/CE(3), modificato da ultimo dalla decisione 98/373/CE(4);

(2) considerando che, a norma della decisione 98/372/CE della Commissione, del 29 maggio 1998, relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali vivi delle specie bovina e suina provenienti da alcuni paesi europei(5), modificata dalla decisione 98/505/CE(6), è vietata l'importazione di bovini da sei province della Bulgaria;

(3) considerando che la situazione zoosanitaria in Bulgaria è migliorata e che da due anni il paese è indenne dall'afta epizootica;

(4) considerando che una recente missione veterinaria della Commissione ha appurato che i servizi veterinari della Bulgaria controllano efficacemente l'intero territorio e che è pertanto possibile abolire il divieto per le restanti sei province della Bulgaria;

(5) considerando che si ritiene necessario mantenere la restrizione per il territorio bulgaro che comprende il corridoio di venti chilometri lungo il confine con la Turchia;

(6) considerando che si ritiene ancora necessario subordinare l'importazione di bovini a una quarantena precedente l'importazione, quale garanzia supplementare, nei termini di cui all'allegato IV della decisione 98/372/CE;

(7) considerando che la peste suina classica è tuttora presente nella popolazione di suini selvatici di alcune zone della Repubblica ceca;

(8) considerando che tale situazione potrebbe mettere in pericolo gli allevamenti della Comunità europea;

(9) considerando che occorre pertanto modificare le condizioni d'importazione di animali vivi della specie suina da alcune zone della Repubblica ceca, per tener conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica relativa alla peste suina classica;

(10) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 98/372/CE è modificata come segue:

1. l'allegato I è sostituito dall'allegato I della presente decisione;

2. l'allegato II è sostituito dall'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

(2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

(3) GU L 331 del 20.12.1996, pag. 49.

(4) GU L 170 del 16.6.1998, pag. 62.

(5) GU L 170 del 16.6.1998, pag. 34.

(6) GU L 226 del 13.8.1998, pag. 50.

ALLEGATO I

Delimitazione dei territori di alcuni paesi europei ai fini della certificazione veterinaria di polizia sanitaria

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

GARANZIE DI POLIZIA SANITARIA RICHIESTE PER LA CERTIFICAZIONE

ANIMALI VIVI

>SPAZIO PER TABELLA>

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