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Document 31999D0394

    1999/394/CE, Euratom: Decisione del Consiglio, del 25 maggio 1999, riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità

    GU L 149 del 16.6.1999, p. 36–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/394/oj

    31999D0394

    1999/394/CE, Euratom: Decisione del Consiglio, del 25 maggio 1999, riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità

    Gazzetta ufficiale n. L 149 del 16/06/1999 pag. 0036 - 0038


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 25 maggio 1999

    riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità

    (1999/394/CE, Euratom)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 121, paragrafo 3,

    visto il regolamento interno del Consiglio, in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

    (1) considerando che il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999(1), nonché il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999(2), relativi alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), prevedono che l'Ufficio avvii e svolga indagini amministrative all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi istituiti dai trattati CE e CEEA o in base ad essi;

    (2) considerando che la responsabilità dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, come istituito dalla Commissione, va oltre la protezione degli interessi finanziari e si estende a tutte le attività connesse alla tutela degli interessi comunitari contro comportamenti irregolari perseguibili in sede disciplinare o penale;

    (3) considerando che è necessario aumentare la portata e l'efficacia della lotta antifrode avvalendosi dell'esperienza acquisita nel campo delle indagini amministrative;

    (4) considerando che è pertanto necessario che tutte le istituzioni, tutti gli organi e tutti gli organismi, nella loro autonomia amministrativa, affidino all'Ufficio il compito di procedere al loro interno a indagini amministrative volte ad accertare fatti gravi, connessi all'esercizio delle loro attività professionali, che possono costituire un inadempimento degli obblighi dei funzionari e degli agenti delle Comunità, come quelli di cui all'articolo 11, all'articolo 12, secondo e terzo comma, agli articoli 13, 14, 16 e all'articolo 17, primo comma dello statuto applicabile ai funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti (in prosieguo "lo statuto"), lesivo degli interessi di dette Comunità e perseguibile in sede disciplinare o penale, oppure una colpa personale grave ai sensi dell'articolo 22 dello statuto o un inadempimento di obblighi analoghi dei membri, dei dirigenti o dei membri del personale istituzioni, degli organi e degli organismi delle Comunità cui non si applica lo statuto o un inadempimento di obblighi imposti dal diritto comunitario ai membri del Consiglio e dei suoi organi, nell'ambito delle loro attività professionali esercitate in tale funzione;

    (5) considerando che tali indagini devono svolgersi secondo modalità equivalenti in tutte le istituzioni, tutti gli organi e tutti gli organismi comunitari e che l'attribuzione di tale compito all'Ufficio non incide sulla responsabilità propria delle istituzioni, degli organi e degli organismi e non menoma in alcun modo la tutela giuridica delle persone interessate;

    (6) considerando che, in attesa della modifica dello statuto è necessario determinare le modalità pratiche con cui i membri delle istituzioni e degli organi, i dirigenti degli organismi e i funzionari e agenti degli stessi collaborano al regolare svolgimento delle indagini interne;

    (7) considerando che il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio prevedono all'articolo 4, paragrafo 6 che ciascuna istituzione, organo e organismo adotti una decisione contenente in particolare norme riguardanti l'obbligo per i membri o dirigenti, i funzionari e gli agenti delle istituzioni, degli organi e degli organismi di cooperare con gli agenti dell'Ufficio e di fornire loro informazioni, le procedure che gli agenti dell'Ufficio devono osservare all'atto dell'esecuzione delle indagini interne e le garanzie dei diritti delle persone interessate da un'indagine interna;

    (8) considerando che l'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne effettuate dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)(3) impegna le istituzioni firmatarie, nonché le istituzioni, gli organi e gli organismi che aderiranno, ad adottare una decisione interna conforme al modello allegato a detto accordo e a discostarsene soltanto allorché esigenze particolari proprie a ciascuna istituzione ne impongano la necessità tecnica;

    (9) considerando che nessuna esigenza particolare impone la necessità tecnica di discostarsi dal modello di decisione per quanto riguarda i funzionari e altri agenti del Segretariato generale del Consiglio (in prosieguo denominato "Segretariato generale");

    (10) considerando che conviene che il Consiglio affidi all'Ufficio il compito di effettuare nel suo ambito indagini amministrative destinate a ricercare fatti gravi che possano costituire un inadempimento degli obblighi imposti dal diritto comunitario alle persone che sono membri del Consiglio e dei suoi organi; che conviene tuttavia tener conto del fatto che, a differenza delle altre istituzioni, i membri del Consiglio ed i suoi organi esercitano essenzialmnte funzioni a titolo nazionale e rimangono, nell'esercizio di dette funzioni, soggetti al diritto nazionale; che conviene pertanto limitare l'applicazione della presente decisione alle sole attività professionali delle persone in questione esercitate nella loro qualità di membro dell'istituzione e dei suoi organi;

    (11) considerando che l'Ufficio non ha competenza giudiziaria e effettua unicamente indagini amministrative; che tali indagini devono essere svolte nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, in particolare del protocollo sui privilegi e sulle immunità, nonché dei testi adottati per la loro applicazione, e dello statuto;

    (12) considerando che tali indagini si svolgono secondo le condizioni e le modalità previste dai regolamenti della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica; che detti regolamenti non attribuiscono tuttavia all'Ufficio alcun diritto di accesso agli edifici occupati dagli Stati membri, in particolare le loro Rappresentaze permanenti;

    (13) considerando che la decisione interna prevista dall'accordo interistituzionale si limita strettamente a precisare l'obbligo di cooperare con l'Ufficio e di fornirgli informazioni, l'obbligo per l'ufficio responsabile della sicurezza di assistere gli agenti dell'Ufficio e, reciprocamente, l'obbligo per l'Ufficio di informare le persone coinvolte in un'indagine da esso avviata,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Obbligo di cooperare con l'Ufficio

    Il segretario generale, i servizi e i funzionari o agenti del Segretariato generale sono tenuti a assicurare piena cooperazione agli agenti dell'Ufficio e a fornire loro tutta l'assistenza necessaria alle indagini. A tale scopo essi forniscono agli agenti dell'Ufficio tutti gli elementi di informazione e i chiarimenti utili.

    Fatte salve le pertinenti disposizioni dei trattati che istuiscono le Comunità europee, in particolare del protocollo sui privilegi e sulle immunità, nonché dei testi adottati per la loro applicazione, i membri del Consiglio e dei suoi organi cooperano pienamente con l'Ufficio.

    Articolo 2

    Obbligo d'informazione

    I funzionari e gli agenti del Segretariato generale i quali vengano a conoscenza di elementi di fatto che facciano presumere l'esistenza di eventuali casi di frode, di corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi delle Comunità, oppure di fatti gravi, connessi all'esercizio di attività professionali, che possono costituire un inadempimento degli obblighi dei funzionari e degli agenti delle Comunità perseguibile in sede disciplinare o penale, oppure un inadempimento di obblighi imposti ai membri del Consiglio e ai suoi organi dal diritto comunitario, nell'ambito delle attività svolte in tale qualità, qualora tale inadempimento sia lesivo degli interessi della Comunità; ne informano immediatamente il proprio capo servizio o il proprio direttore generale oppure, ove lo ritengano utile, il segretario generale o direttamente l'Ufficio.

    Il segretario generale, i direttori generali e i capi servizio del Segretariato generale trasmettono senza indugio all'Ufficio ogni elemento di fatto a loro noto che faccia presumere l'esistenza di irregolarità di cui al primo comma.

    In nessun caso i funzionari e agenti del Segretariato generale possono subire un trattamento ingiusto o discriminatorio a causa di una comunicazione di cui al primo e secondo comma.

    I membri del Consiglio e i Rappresentanti permanenti che vengano a conoscenza di fatti di cui al primo comma ne informano il presidente del consiglio, oppure, se lo ritengono utile, direttamente l'Ufficio. I delegati degli Stati membri che vengano a conoscenza di fatti di cui al primo comma ne informano il Rappresentante permanente del loro Stato membro.

    Articolo 3

    Assistenza da parte del servizio responsabile della sicurezza

    Previa richiesta del direttore dell'Ufficio, il servizio responsabile della sicurezza del Segretariato generale assiste gli agenti dell'Ufficio nell'esecuzione materiale delle indagini.

    Articolo 4

    Informazione dell'interessato sull'indagine

    Qualora si manifesti la possibilità di coinvolgimento personale di un membro del Consiglio o dei suoi organi o di un funzionario o di un agente del Segretariato generale, l'interessato deve esserne prontamente informato, se ciò non rischia di pregiudicare l'indagine. In ogni caso non si può trarre alcuna conclusione, al termine dell'indagine, riguardante personalmente uno di questi senza aver dato modo all'interessato di esprimersi su tutti i fatti che lo concernono.

    Nei casi in cui, ai fini dell'indagine, sia necessaria la massima segretezza e si debba ricorrere ai mezzi investigativi di competenza di un'autorità giudiziaria nazionale, l'esecuzione dell'obbligo di invitare la persona interessata ad esprimersi può essere differita con il consenso del presidente del Consiglio o del segretario generale.

    Articolo 5

    Informazione riguardo all'archiviazione dell'indagine

    Se al termine di un'indagine interna non risultano elementi a carico della persona, l'indagine interna che lo riguarda viene archiviata con decisione del direttore dell'Ufficio, il quale ne informa l'interessato per iscritto.

    Articolo 6

    Domanda diretta a togliere l'immunità

    Viene trasmessa al direttore dell'Ufficio, per parere, ogni domanda di un'autorità di polizia o di un'autorità giudiziaria degli Stati membri diretta a togliere l'immunità di un funzionario o agente del Segretariato generale per eventuali casi di frode, di corruzione o di ogni altra attività illecita. Se la domanda diretta a togliere l'immunità riguarda un membro del Consiglio o i suoi organi, l'Ufficio ne viene informato.

    Articolo 7

    Decorrenza di efficacia

    La presente decisione ha effeto dal 1o giugno 1999.

    Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 1999.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    H. EICHEL

    (1) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

    (2) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8.

    (3) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

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