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Document 31999D0244
1999/244/EC: Commission Decision of 26 March 1999 amending Decision 97/296/EC drawing up the list of third countries from which the import of fishery products is authorised for human consumption (notified under document number C(1999)768) (Text with EEA relevance)
1999/244/CE: Decisione della Commissione, del 26 marzo 1999, recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana [notificata con il numero C(1999)768] (Testo rilevante ai fini del SEE)
1999/244/CE: Decisione della Commissione, del 26 marzo 1999, recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana [notificata con il numero C(1999)768] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 91 del 7.4.1999, p. 37–39
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 17/11/2006; abrog. impl. da 32006D0766
1999/244/CE: Decisione della Commissione, del 26 marzo 1999, recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana [notificata con il numero C(1999)768] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 091 del 07/04/1999 pag. 0037 - 0039
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 1999 recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana [notificata con il numero C(1999)768] (Testo rilevante ai fini del SEE) (1999/244/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi(1), modificata da ultimo dalla decisione 98/603/CE(2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 7, (1) considerando che la decisione 97/296/CE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla decisione 1999/136/CE(4), elenca i paesi e i territori dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana; che la parte I dell'allegato I elenca i nomi dei paesi terzi e territori oggetto di una specifica decisione e la parte II enumera quelli che sono conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE; che l'allegato II elenca i nomi dei paesi terzi e territori dai quali erano autorizzate, fino al 31 gennaio 1999, le importazioni secondo le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 7, della direttiva 91/493/CEE; (2) considerando che la decisione 98/245/CE della Commissione(5) stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle Seicelle; che le Seicelle dovranno essere pertanto aggiunte alla parte I dell'allegato I che elenca i paesi terzi e i territori dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana; (3) considerando che la Polinesia francese, il Gabon e Saint-Pierre e Miquelon hanno comunicato di soddisfare le condizioni di equivalenza e di poter garantire che i prodotti della pesca da loro esportati nella Comunità soddisfano le condizioni sanitarie della direttiva 91/493/CEE; che è pertanto necessario modificare l'elenco di cui sopra per includere nella parte II tali paesi terzi e territori; (4) considerando che, a motivo delle gravi lacune riscontrate durante una visita di controllo nel Kazakistan, le importazioni di caviale non sono autorizzate e tale paese va pertanto depennato dalla parte II dell'elenco; (5) considerando che le importazioni dai paesi terzi di cui all'allegato II non sono più autorizzate dal 1o febbraio 1999; (6) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato della presente decisione sostituisce l'allegato I e l'allegato II della decisione 97/296/CE. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17. (2) GU L 289 del 28.10.1998, pag. 36. (3) GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21. (4) GU L 44 del 18.2.1999, pag. 61. (5) Cfr. pagina 40 della presente Gazzetta ufficiale. ALLEGATO Elenco dei paesi e territori dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati all'alimentazione umana I. Paesi e territori oggetto di una specifica decisione in base alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio AL- Albania AR- Argentina AU- Australia BD- Bangladesh BR- Brasile CA- Canada CI- Costa d'Avorio CL- Cile CO- Colombia CU- Cuba EC- Ecuador EE- Estonia FK- Falkland FO- Isole Færøer GH- Ghana GM- Gambia GT- Guatemala ID- Indonesia IN- India JP- Giappone KR- Corea del Sud MA- Marocco MG- Madagascar MR- Mauritania MV- Maldive MX- Messico MY- Malaysia NG- Nigeria NZ- Nuova Zelanda PE- Perù PH- Filippine RU- Russia SC- Seicelle SG- Singapore SN- Senegal TH- Thailandia TN- Tunisia TW- Taiwan TZ- Tanzania UY- Uruguay ZA- Sudafrica II. Paesi e territori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE del Consiglio AG- Antigua e Barbuda (1) AN- Antille Olandesi AO- Angola AZ- Azerbaigian (2) BJ- Benin BS- Bahama BZ- Belize CH- Svizzera CM- Camerun CN- Cina CR- Costa Rica CV- Capo Verde CY- Cipro CZ- Repubblica ceca DZ- Algeria ER- Eritrea FJ- Figi GA- Gabon GL- Groenlandia GN- Guinea Conakri HK- Hong Kong HN- Honduras HR- Croazia HU- Ungheria (3) IL- Israele IR- Iran JM- Giamaica KE- Kenya LK- Sri Lanka LT- Lituania LV- Lettonia MM- Myanmar MT- Malta MU- Maurizio MZ- Mozambico NA- Namibia NI- Nicaragua PA- Panama PF- Polinesia francese PG- Papua Nuova Guinea PK- Pakistan PL- Polonia PM- St. Pierre e Miquelon RO- Romania SB- Isole Salomone SH- Sant'Elena SI- Slovenia SR- Suriname TG- Togo TR- Turchia UG- Uganda US- Stati Uniti d'America VC- St. Vincent e Grenadine (1) VE- Venezuela VN- Vietnam ZW- Zimbabwe (1) Autorizzazione unicamente per le importazioni di pesce fesco. (2) Autorizzazione unicamente per le importazioni di caviale. (3) Autorizzazione unicamente per le importazioni di animali vivi destinati al consumo umano.