Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0218

    1999/218/CE: Decisione della Commissione del 25 febbraio 1999 relativa alle modalità in base alle quali i funzionari e gli agenti della Commissione europea possono essere autorizzati ad accedere ad informazioni classificate detenute dalla Commissione [notificata con il numero C(1999) 423]

    GU L 80 del 25.3.1999, p. 22–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/218/oj

    31999D0218

    1999/218/CE: Decisione della Commissione del 25 febbraio 1999 relativa alle modalità in base alle quali i funzionari e gli agenti della Commissione europea possono essere autorizzati ad accedere ad informazioni classificate detenute dalla Commissione [notificata con il numero C(1999) 423]

    Gazzetta ufficiale n. L 080 del 25/03/1999 pag. 0022 - 0024


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 febbraio 1999 relativa alle modalità in base alle quali i funzionari e gli agenti della Commissione europea possono essere autorizzati ad accedere ad informazioni classificate detenute dalla Commissione [notificata con il numero C(1999) 423] (1999/218/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 162, paragrafo 2,

    considerando che il trattato sull'Unione europea ha instaurato una politica straniera e di sicurezza comune che comprende tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione europea, compresa la definizione a termine di una politica di difesa comune, che potrebbe successivamente condurre ad una difesa comune;

    considerando che, in forza dell'articolo J.4 del trattato sull'Unione europea, l'Unione dell'Europa occidentale (UEO) fa parte integrante dello sviluppo dell'Unione europea e che quest'ultima ricorre all'UEO per elaborare e porre in essere le decisioni e le azioni dell'Unione aventi implicazioni nel settore della difesa;

    considerando che la politica dell'Unione in materia di sicurezza comune potrà essere approfondita dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam; che, ai sensi del protocollo n. 1 relativo all'articolo J.7 del trattato sull'Unione europea, quest'ultima elaborerà delle disposizioni per il miglioramento della cooperazione reciproca con l'UEO;

    considerando che, ai sensi dell'articolo J.9 del trattato sull'Unione europea, la Commissione è pienamente associata ai lavori nel settore della politica estera e di sicurezza comune; che, a questo titolo, la Commissione riceve ed elabora documenti che contengono informazioni il cui contenuto riveste un carattere sensibile e la cui divulgazione rischia di recare pregiudizio agli interessi dell'Unione europea, della Comunità e dei suoi Stati membri, nonché delle organizzazioni internazionali quali l'UEO e la NATO;

    considerando che, con la decisione C(94) 3282 del 30 novembre 1994, la Commissione ha determinato le misure di sicurezza applicabili alle informazioni classificate elaborate o scambiate nell'ambito delle attività dell'Unione europea;

    considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della suddetta decisione, le informazioni provenienti dall'UEO e dalla NATO sono soggette ad un regime speciale;

    considerando che le norme in materia di sicurezza devono riguardare non soltanto la protezione fisica delle informazioni classificate in possesso della Commissione, ma anche l'autorizzazione di membri del suo personale ad accedere a tali informazioni;

    considerando che è pertanto necessario modificare la procedura di autorizzazione dei funzionari e degli altri agenti della Commissione che devono avere accesso a tali informazioni a motivo della loro attività professionale e per le necessità del servizio e limitare l'accesso alle sole persone autorizzate;

    considerando che ogni decisione di autorizzazione verrà presa solo al termine di un'indagine di sicurezza svolta dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri;

    considerando che la presente decisione non ha alcuna incidenza sull'applicazione delle regole che disciplinano l'accesso del pubblico alle informazioni della Commissione nel settore dei trattati che istituiscono le Comunità europee, che la Commissione ha adottato nella decisione 94/90/CECA, CE, Euratom (1);

    considerando che la presente decisione non pregiudica l'applicazione delle specifiche misure di sicurezza disposte dal regolamento n. 3 del Consiglio, del 31 luglio 1958, relativo all'applicazione dell'articolo 24 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (2);

    considerando che l'articolo 5 del trattato CE fa obbligo agli Stati membri di facilitare le istituzioni nell'adempimento dei compiti che ad esse incombono in virtù dei trattati; che, per questo motivo, le autorità degli Stati membri devono collaborare con la Commissione per mantenere un alto livello di protezione e, di conseguenza, svolgere le indagini di sicurezza previste dalla presente decisione,

    DECIDE:

    Articolo 1

    1. Sono autorizzati ad accedere alle informazioni classificate in possesso della Commissione ai sensi della sua decisione C(94) 3282 del 30 novembre 1994, e segnatamente in ragione della sua piena associazione all'attuazione della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea, soltanto i funzionari e gli altri agenti della Commissione o ogni altra persona che lavori in seno alla Commissione che, a motivo delle loro funzioni e per esigenze di servizio, abbiano bisogno di prenderne visione o di effettuarne il trattamento.

    2. Per poter accedere alle informazioni classificate SEGRETISSIMO, SEGRETO e RISERVATO, le persone di cui al paragrafo 1 devono essere munite dell'autorizzazione di cui all'articolo 2.

    3. L'autorizzazione è rilasciata soltanto alle persone che sono state oggetto di un'indagine di sicurezza da parte delle autorità nazionali competenti degli Stati membri secondo le modalità previste all'articolo 3.

    Articolo 2

    1. La Commissione rilascia le autorizzazioni di cui all'articolo 1 sentito il parere delle autorità nazionali competenti degli Stati membri sulla base dell'indagine di sicurezza svolta nei modi previsti dagli articoli 3 e 4.

    2. L'autorizzazione è valida per un periodo massimo di cinque anni e non può avere durata superiore a quella delle funzioni che ne hanno giustificato il rilascio. Può essere rinnovata dalla Commissione secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

    La Commissione può revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento. La decisione di revoca è notificata all'interessato il quale può chiedere di essere sentito dal direttore dell'ufficio di sicurezza della Commissione e dall'autorità nazionale competente.

    3. In via eccezionale e per esigenze di servizio, la Commissione, previa informazione delle autorità nazionali competenti e in mancanza di reazioni da parte di queste ultime entro il termine di un mese, può rilasciare un'autorizzazione temporanea valida per un periodo massimo di tre mesi, in attesa dell'esito dell'indagine di cui all'articolo 3.

    Articolo 3

    1. L'indagine di sicurezza ha lo scopo di assicurare che nulla osti a che la persona possa avere accesso alle informazioni classificate in possesso della Commissione.

    2. L'indagine di sicurezza è effettuata, con la collaborazione della persona interessata e a richiesta della Commissione, dalle autorità nazionali competenti dello Stato membro di cui la persona da autorizzare è cittadino. Qualora la persona interessata risieda nel territorio di un altro Stato membro, le autorità nazionali competenti possono avvalersi della collaborazione delle autorità dello Stato di residenza.

    3. Ai fini dell'indagine, la persona interessata è tenuta a compilare una nota informativa individuale.

    4. Nella richiesta la Commissione specifica il tipo e il grado di classificazione delle informazioni di cui la persona interessata dovrà prendere visione per consentire alle autorità nazionali competenti di svolgere l'indagine ed esprimere un parere in merito al livello di autorizzazione appropriato.

    5. Per lo svolgimento e i risultati dell'indagine di sicurezza si applicano le disposizioni e le normative vigenti in materia nello Stato membro interessato, comprese quelle relative agli eventuali mezzi di impugnazione.

    Articolo 4

    1. Se le autorità nazionali competenti degli Stati membri esprimono parere positivo, la Commissione può rilasciare l'autorizzazione all'interessato.

    2. Se le autorità nazionali competenti esprimono parere negativo, la persona interessata è informata del contenuto di tale parere e può chiedere di essere sentita dalla Commissione. La Commissione può, se lo ritiene necessario, rivolgersi alle autorità nazionali competenti per chiedere i chiarimenti complementari che esse possono fornire. In caso di conferma del parere negativo, l'autorizzazione non può essere rilasciata.

    Articolo 5

    Ogni persona autorizzata a norma dell'articolo 2 riceve, al momento dell'autorizzazione e successivamente ad intervalli regolari, le necessarie istruzioni concernenti la protezione delle informazioni classificate e le modalità per garantirla. Essa firma una dichiarazione in cui conferma di aver ricevuto tali istruzioni e di impegnarsi ad osservarle.

    Articolo 6

    L'articolo 1, paragrafo 2, e gli articoli da 10 a 13 della decisione C(94) 3282 del 30 novembre 1994, relativa alle misure di sicurezza applicabili alle informazioni classificate elaborate o scambiate nell'ambito delle attività dell'Unione europea, sono abrogati. Le autorizzazioni rilasciate a norma della suddetta decisione sono valide per il periodo per il quale sono state concesse e, al massimo, per cinque anni decorrenti dalla data del loro rilascio, salvo revoca anticipata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della presente decisione.

    Articolo 7

    La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1999.

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jacques SANTER

    (1) GU L 46 del 18. 2. 1994, pag. 58.

    (2) GU 17 del 6. 10. 1958, pag. 406/58.

    Top