This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31999D0195
1999/195/EC: Commission Decision of 1 July 1998 on aid granted and to be granted by Italy to Keller SpA and Keller Meccanica SpA (notified under document number C(1998) 2047) (Only the Italian text is authentic) (Text with EEA relevance)
1999/195/CE: Decisione della Commissione del 1° luglio 1998 concernente aiuti già concessi e da concedersi da parte dell'Italia a favore di Keller SpA e Keller Meccanica SpA [notificata con il numero C(1998) 2047] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
1999/195/CE: Decisione della Commissione del 1° luglio 1998 concernente aiuti già concessi e da concedersi da parte dell'Italia a favore di Keller SpA e Keller Meccanica SpA [notificata con il numero C(1998) 2047] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 63 del 12.3.1999, p. 55–62
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
1999/195/CE: Decisione della Commissione del 1° luglio 1998 concernente aiuti già concessi e da concedersi da parte dell'Italia a favore di Keller SpA e Keller Meccanica SpA [notificata con il numero C(1998) 2047] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 063 del 12/03/1999 pag. 0055 - 0062
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 1° luglio 1998 concernente aiuti già concessi e da concedersi da parte dell'Italia a favore di Keller SpA e Keller Meccanica SpA [notificata con il numero C(1998) 2047] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (1999/195/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), dopo aver invitato le parti interessate a presentarle le loro osservazioni, in conformità degli articoli suddetti, considerando: I Con lettere rispettivamente del 12 aprile 1996 e del 2 maggio 1996 il governo italiano ha notificato alla Commissione l'intenzione di concedere garanzie del tesoro dello Stato ex articolo 2 bis della legge n. 95/1979 a favore delle società Keller SpA e Keller Meccanica SpA, entrambe dichiarate insolventi e in amministrazione straordinaria dal 1994. Le due società facevano parte del gruppo Keller, operante nel settore della costruzione di materiale rotabile ferroviario. La Keller SpA, che era la capogruppo, ha sede legale in Sicilia ed utilizza un organico di 294 unità. La società Keller Meccanica SpA, controllata da Keller SpA, ha sede legale in Sardegna e conta 319 dipendenti. A norma della legge n. 95 del 1979 era stato nominato un commissario straordinario responsabile dell'elaborazione di programmi di risanamento per entrambe le imprese, programmi che sono stati autorizzati con decreto ministeriale il 22 dicembre 1994 e che prevedevano, tra l'altro, il completamento delle commesse già acquisite quale mezzo per ripristinare la redditività delle due società nella prospettiva del loro trasferimento ad un acquirente o, diversamente, della loro liquidazione. L'attuazione di tali piani è stata ritardata da difficoltà inerenti al reperimento dei finanziamenti necessari. Tra i finanziamenti ottenuti, Keller SpA ha fruito di un mutuo agevolato di 33 839 milioni di ITL erogato dalla Irfis-Mediocredito della Sicilia e Keller Meccanica SpA di un mutuo agevolato di 6 500 milioni di ITL erogato dalla Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna-Sfirs SpA. Entrambi i mutui sono stati concessi ad un tasso d'interesse inferiore al corrispondente tasso di riferimento per l'Italia (11,35 % per il 1995). II Il 10 febbraio 1997, viste le informazioni inadeguate fornite dalle autorità italiane e dei seri dubbi sollevati dalle misure notificatele, la Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, in relazione: - al mutuo agevolato di 33 839 milioni di ITL erogato dalla Irfis-Mediocredito della Sicilia SpA a Keller SpA al tasso d'interesse annuo del 4 %; - al mutuo agevolato di 6 500 milioni di ITL erogato dalla Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna-Sfirs SpA a Keller Meccanica SpA al tasso d'interesse annuo del 5 %; - alla proposta di concessione di garanzie del tesoro dello Stato ex articolo 2 bis della legge n. 95/1979 in favore di Keller SpA e di Keller Meccanica SpA a copertura del 50 % dei summenzionati mutui agevolati. All'epoca la Commissione non poteva considerare le misure incluse nei programmi di risanamento quali misure di ristrutturazione giacché non erano soddisfatte le condizioni previste dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà (1), in particolare data l'assenza di un piano realizzabile, coerente e di lungo respiro atto a ripristinare l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine delle imprese. Inoltre sembrava che i due prestiti agevolati fossero stati concessi in violazione dell'obbligo, di cui all'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE, di comunicare alla Commissione i progetti diretti a istituire o a modificare aiuti. III La Commissione, con lettera del 5 marzo 1997 ha informato le autorità italiane della decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, nei confronti delle suddette misure. Copia della lettera è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 7 maggio 1997 (2). Nell'ambito della procedura alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione da parte di terzi. Il 19 maggio 1997 le autorità italiane hanno risposto all'avvio della procedura precisando che: - per quanto riguarda l'aiuto a Keller SpA, la Regione siciliana ha risposto che il mutuo agevolato di 33 839 milioni di ITL, erogato il 22 aprile 1996, era stato concesso ai sensi della legge regionale n. 25/1993, un regime di aiuti approvato dalla Commissione. Tale legge, notificata alla Commissione il 14 marzo 1995, era stata successivamente modificata dalla legge regionale n. 20/1995 che aveva esteso i benefici del regime del 1993 ad imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria. Contrariamente a quanto indicato dalla Commissione nell'avvio della procedura, il mutuo non era quindi stato concesso nel quadro della legge regionale n. 20/1995, bensì della precedente legge regionale n. 25/1993. Le autorità siciliane hanno anche comunicato la loro intenzione di non concedere garanzie di Stato a Keller SpA. - Per quanto concerne l'aiuto a Keller Meccanica SpA, la Regione Sardegna ha sostenuto che il mutuo agevolato di 6 500 milioni di ITL era stato concesso ai sensi della legge regionale n. 66/1976, un altro regime di aiuti approvato dalla Commissione, che era stato successivamente modificato per aggiornarne i parametri, risalenti al 1976, alle condizioni economiche attuali. Le autorità sarde non hanno fatto alcun riferimento alla garanzia di Stato prevista per Keller Meccanica SpA. - Inoltre, le autorità italiane e le autorità sarde hanno spiegato che i piani di ristrutturazione riguardavano unicamente il periodo di quattro anni accordato per la continuazione dell'attività d'impresa ai sensi della legge n. 95/1979. Pertanto la finalità di tali piani era limitata al completamento delle commesse esistenti ed alla vendita delle imprese a terzi, al termine di tale periodo, oppure alla loro liquidazione. Il 23 giugno 1997 si è svolta una riunione con le autorità sarde le quali hanno sottolineato l'inesistenza de facto di legami tra Keller Meccanica SpA e Keller SpA. Quanto al mutuo agevolato accordato nel quadro della legge regionale n. 66/1976 a Keller Meccanica SpA, le autorità in questione hanno ribadito che le condizioni in base alle quali la Commissione nel 1985 aveva autorizzato il regime di aiuti del 1976 erano state aggiornate in conformità alla definizione di PMI fornita dalla stessa Commissione nella «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese» (3). Nel corso della riunione le autorità sarde si sono impegnate a notificare gli emendamenti apportati alla legge regionale n. 66/1976 e a presentare un piano di ristrutturazione per Keller Meccanica SpA. Esse hanno accennato alla possibilità di non concedere la garanzia di Stato a Keller Meccanica SpA. Il 27 gennaio 1998, dopo vari solleciti della Commissione, le autorità italiane hanno inviato ulteriori informazioni sulle due società, in particolare esse hanno confermato che le garanzie di Stato notificate a norma della legge n. 95/1979 non saranno concesse, che entrambe le società stanno attuando i piani di risanamento approvati nel 1994 e che, tenuto conto del fatto che la loro cessione a terzi deve essere perfezionata entro giugno 1998, è già stata avviata la procedura di vendita. Di conseguenza non ritenevano che fosse più necessario l'invio alla Commissione di nuovi piani di ristrutturazione ed hanno annunciato il ritiro della notifica concernente le garanzie di Stato ex articolo 2 bis della legge n. 95/1979. Le autorità italiane hanno accluso un documento della Regione Sardegna attestante che gli emendamenti al regime di aiuti del 1976 che copriva il mutuo concesso a Keller Meccanica SpA verranno notificati congiuntamente ad una nuova modifica che non è ancora stata approvata per motivi politici. Ciononostante esse hanno ribadito che detti emendamenti sono unicamente destinati ad aggiornare i parametri stabiliti nel regime originario del 1976. Fino ad ora non è pervenuta alcuna notifica ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE: la Commissione è stata unicamente «informata» degli emendamenti in questione con lettera datata 27 gennaio 1998. IV A. La garanzia di Stato ai sensi della legge n. 95/1979 La proposta concessione di garanzie del tesoro italiano a favore di Keller SpA e di Keller Meccanica SpA nel quadro della legge n. 95/1979 è stata notificata alla Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE. La Commissione ritiene che le autorità italiane abbiano soddisfatto l'obbligo sancito da detto articolo. Con lettera datata 27 gennaio 1998 le autorità italiane hanno confermato alla Commissione che le garanzie di Stato non saranno concesse e ne hanno quindi ritirato la notifica. Pertanto la Commissione ha chiuso la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, avviata relativamente a tali garanzie. B. Il mutuo agevolato di 33 839 milioni di ITL concesso a Keller SpA Al momento dell'avvio della procedura la Commissione ha dichiarato che le autorità italiane in precedenza avevano esse stesse affermato che il mutuo era stato erogato il 22 aprile 1996 ai sensi della legge regionale n. 20/1995 con la quale la Regione siciliana ha esteso i benefici degli articoli 30 e 31 della legge regionale n. 25/1993 alle imprese poste in amministrazione straordinaria. Le misure di cui agli articoli 30 e 31 della legge regionale n. 25/1993 erano state approvate dalla Commissione nel 1994 (aiuto di Stato C 12/92, ex NN 113/A/93 - Italia). Poiché la legge regionale n. 20/1995 costituiva un emendamento della legge regionale n. 25/1993, la Commissione l'aveva considerata come facente parte del regime originario tuttora oggetto di esame (aiuto di Stato NN 113/A/93 - Italia). Come si è già detto, nelle loro osservazioni all'avvio della procedura, le autorità italiane hanno sostenuto che il mutuo agevolato di 33 839 milioni di ITL concesso a Keller SpA non era stato accordato ai sensi della legge 20/1995, bensì a norma della legge regionale n. 25/1993. In realtà l'accordo tra Irfis-Mediocredito della Sicilia e l'impresa Keller SpA, già in amministrazione straordinaria, è stato firmato il 30 dicembre 1994, ossia un giorno prima della scadenza fissata dalla Commissione nella sua decisione del 1994 sul regime di aiuti regionali disposto dalla legge regionale n. 25/1993 (a sua volta recante modifica della legge regionale n. 119/1983). Le autorità italiane sostengono che per verificare la conformità della misura in questione con il regime, si deve prendere in considerazione il momento del perfezionamento contrattuale dell'intervento che dispone il pagamento e non il momento dell'effettiva erogazione del mutuo agevolato. Tale interpretazione è stata confermata dai servizi della Commissione con lettera del 19 gennaio 1995. Di conseguenza, giacché si deve tener conto unicamente del primo di questi due momenti, è escluso che il mutuo agevolato sia stato concesso in virtù della legge regionale n. 20/1995 che all'epoca non era nemmeno stata adottata dalla Regione. Per quanto concerne la legge regionale n. 20/1995, le autorità italiane ritengono che la legge non prevede la concessione di nuovi aiuti di Stato, ma si limita a ribadire espressamente che anche le aziende in amministrazione straordinaria possono beneficiare delle misure disposte dalla legge regionale n. 25/1993. In altri termini la legge regionale n. 20/1993 semplicemente chiarisce l'interpretazione della legge regionale n. 25/1993. Esse aggiungono che nell'ordinamento italiano non è preclusa alle aziende in amministrazione straordinaria la possibilità di ottenere nuovi finanziamenti per la gestione corrente. In particolare sia la legge regionale n. 119/1983 che la legge regionale n. 25/1993 non vietano gli interventi agevolativi a favore delle aziende in amministrazione straordinaria. La Commissione ritiene che gli argomenti addotti dalle autorità italiane contraddicono le informazioni precedentemente trasmesse. Con lettera del 20 settembre 1996 (comunicata alla Commissione con lettera dalla Rappresentanza italiana del 12 dicembre 1996), la Regione siciliana informava che la legge regionale n. 20/1995 estendeva alle aziende in amministrazione straordinaria i benefici della legge regionale n. 25/1993. Inoltre in una lettera datata 21 aprile 1997 (trasmessa alla Commissione con lettera della Rappresentanza permanente dell'Italia datata 19 maggio 1997) la Regione siciliana scriveva che la legge regionale n. 20/1995 era volta a rendere eseguibile un'operazione precedentemente conclusa. Ciò dimostra che la legge regionale n. 25/1993 non era applicabile alle aziende in amministrazione straordinaria ex articolo 2 bis della legge n. 95/1979. Ciò è anche confermato dal fatto che le autorità italiane hanno deciso il 14 marzo 1995 di notificare alla Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE, le modifiche disposte dalla legge regionale n. 25/1993. In ogni caso la Commissione ritiene che la legge regionale n. 20/1995 non poteva essere applicata retroattivamente. La posizione della Commissione è stata comunicata dai suoi servizi alle autorità italiane con lettera del 2 maggio 1996 in cui si afferma che «la modifica introdotta dall'articolo 1 della legge regionale n. 20/1995, che prevede l'estensione dell'applicabilità di questo regime alle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria di cui alla legge n. 95/1979, costituisce al contrario una modifica di un regime esistente che, conformemente all'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE deve essere notificata ed approvata dalla Commissione. L'impresa Keller SpA non può quindi, per il momento, beneficiare del regime di aiuto in oggetto (legge regionale n. 20/1995)». Concludendo, il mutuo agevolato è stato concesso a Keller SpA, già in amministrazione straordinaria, in base ad un regime che non permetteva di concederle tale aiuto. Il regime in questione aveva autorizzato l'erogazione di aiuti sotto forma di mutui agevolati fino al 30 % del prezzo contrattuale totale delle commesse già acquisite dalle imprese operanti in Sicilia. Poiché si trattava di aiuti al funzionamento, la Commissione aveva deciso di limitare la propria approvazione allo stanziamento di 50 000 milioni di ITL disponibile a quel tempo ed agli interventi da realizzarsi entro il 31 dicembre 1994. Inoltre, il mutuo agevolato è stato accordato prima dell'adozione degli emendamenti che lo autorizzavano e prima che la Commissione potesse prendere posizione sugli stessi. L'elemento di aiuto contenuto nel mutuo agevolato è quindi da considerarsi illegale giacché è stato concesso al di fuori delle condizioni previste dal regime approvato ed in violazione dell'obbligo imposto agli Stati membri ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE di comunicare alla Commissione, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. La Commissione deve quindi considerare l'aiuto in questione alla stregua di una nuova misura individuale non coperta da quest'ultimo. Giacché la società si trova chiaramente in difficoltà e visto che le autorità italiane hanno definito la garanzia di Stato proposta su parte di questo mutuo come un aiuto alla ristrutturazione, il mutuo deve essere valutato in base agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà. C. Il mutuo agevolato di 6 500 milioni di ITL concesso a Keller Meccanica SpA Conclusioni analoghe a quelle di cui al punto B valgono anche per il mutuo agevolato di 6500 milioni di ITL erogato dalla Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna-Sfirs SpA a favore di Keller Meccanica SpA. Al momento dell'avvio della procedura la Commissione ha osservato che il mutuo agevolato non soddisfaceva le condizioni in base alle quali essa ha autorizzato il regime di aiuto (aiuto di Stato C 4/85 - Italia) in particolare per quanto attiene la dimensione degli eventuali beneficiari. Il regime di aiuto, come approvato dalla Commissione, stabiliva che si limitassero i beneficiari alle imprese aventi investimenti fissi non superiori a 7 miliardi di ITL e un massimo di 100 dipendenti. Secondo le informazioni fornite dalle autorità italiane prima dell'avvio della procedura, Keller Meccanica SpA aveva un organico di 319 unità per complessivi 53 466 milioni di ITL di investimenti fissi. Nelle loro osservazioni all'avvio della procedura le autorità italiane hanno fatto presente che la Commissione aveva commesso un errore nell'individuare il parametro dimensionale nel numero massimo di dipendenti. Infatti a loro avviso, nella sua approvazione delle misure predisposte dalla legge regionale n. 66/1976, la Commissione prima ha fissato l'importo massimo finanziabile per unità lavorativa (14 000 o 18 000 ECU) e poi ha adottato una base di 100 addetti per stabilire l'importo massimo finanziabile per impresa a prescindere dal numero effettivo di addetti. Inoltre la limitazione rigorosa al numero di 100 addetti quale fissata dalla Commissione sarebbe in contrasto con la sua stessa definizione di PMI (250 addetti) e di conseguenza sarebbe escluso dagli interventi agevolati in esame un numero elevato di PMI. Le autorità italiane hanno inoltre sostenuto che quelle che la Commissione ha considerato successive modifiche del regime, che hanno reso Keller Meccanica SpA ammissibile a beneficiare di aiuti nel quadro del medesimo, erano solo un aggiornamento in rivalutazione di quei parametri (investimenti fissi e finanziamento per persona). Attualmente il parametro dimensionale originario, stabilito in 7 miliardi di ITL di impianti fissi, è divenuto inadeguato per identificare perfino una media impresa artigiana. Di conseguenza, per effetto della costante perdita del potere di acquisto della lira, i criteri sono stati prudenzialmente rivalutati. Da tener presente che tale rivalutazione è pur sempre al di sotto della svalutazione subita dalla lira nel periodo 1980-1992, calcolata dall'ISTAT al 130,6 %. Per quanto concerne il mutuo agevolato a favore di Keller Meccanica SpA, la Commissione rileva che i criteri di ammissibilità erano stati chiaramente stabiliti nella sua decisione del 1985 (aiuto di Stato C 4/85 - Italia). La lettera inviata alle autorità italiane per informarle della decisione della Commissione stabilisce espressamente che «la Commissione ha preso atto dei limiti posti alla dimensione delle imprese beneficiarie (massimo 100 addetti e 7 miliardi di ITL di investimenti fissi)». Il limite di 100 addetti va quindi inteso come un criterio dimensionale ed un limite massimo. Anche ammesso che le autorità italiane avessero ritenuto che la decisione della Commissione non rispecchiava il significato del regime notificato, non l'hanno impugnata dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee entro il termine stabilito. La decisione è pertanto definitiva e irrevocabile. Poiché il regime approvato non prevedeva un meccanismo di adeguamento dei parametri di aiuto e l'ammissibilità dei beneficiari, le successive modifiche apportatevi sono sostanziali e dovevano essere notificate alla Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE. Dato che tale notifica non è stata effettuata, non si può ritenere che per il mutuo agevolato già erogato a favore di Keller Meccanica SpA valga l'autorizzazione concessa dalla Commissione a detto regime. Le informazioni fornite dalle autorità italiane non permettono un cambiamento della posizione espressa al momento dell'avvio della procedura. Il mutuo non corrisponde alle condizioni in base alle quali la Commissione ha approvato il regime di aiuto, in particolare la dimensione degli eventuali beneficiari. Giacché è stato concesso al di fuori delle condizioni previste dal regime approvato, la Commissione deve considerare il mutuo agevolato di 6 500 milioni a favore di Keller Meccanica SpA come una nuova misura individuale non rientrante nel regime approvato. Inoltre, dato che la società chiaramente si trova in difficoltà, il mutuo deve essere valutato in base agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà. V L'abbuono d'interesse applicato ai mutui a favore di Keller SpA e, rispettivamente, di Keller Meccanica SpA è da considerarsi un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE. Va aggiunto che, durante l'attuale procedura, le autorità italiane non hanno mai contestato la qualifica di aiuto attribuita all'abbuono di interesse applicato ai due mutui in questione. Dette autorità non hanno richiesto il beneficio di deroghe specifiche, limitandosi ad osservare che i due mutui agevolati sono stati concessi sulla base di regimi regionali di aiuto approvati dalla Commissione. Gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà stabiliscono che gli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà, per la loro stessa natura, falsano la concorrenza ed incidono sugli scambi fra gli Stati membri. La distorsione di concorrenza e l'incidenza sugli scambi sono confermate anche dalla situazione esistente nel settore in cui operano entrambe le società. Il settore del materiale rotabile comprende la fabbricazione di attrezzature per le ferrovie e per il trasporto urbano su rotaia (4). Dopo un periodo di ristagno protrattosi dalla metà degli anni '80 fino alla fine del decennio, la domanda è cresciuta rapidamente dal 1991 fino al 1994. Sia la produzione che il consumo hanno registrato una leggera flessione nel 1994 (rispettivamente del 4,7 e dell'1,7 %) dopodiché sono crollati entrambi: la produzione del 16,5 % e il consumo del 13,9 %, situandosi a livelli inferiori a quelli del 1992. La domanda in questo settore si concentra su un piccolo numero di clienti: società ferroviarie nazionali e regionali, società di trasporto urbano, società private di nolo e di leasing nonché industrie dotate di materiale rotabile proprio. La domanda di materiale rotabile dipende dalle politiche in materia di infrastrutture e di trasporto di lungo periodo, che a loro volta sono influenzate dal clima politico ed economico. Giacché il mercato è costituito da un numero piuttosto limitato di clienti con grandi progetti che si presentano di rado ed in genere durano vari anni, la concorrenza tra i fornitori è sempre estremamente intensa. Per i fabbricanti di materiale rotabile questi termini rendono critico ogni contratto. L'esperienza acquisita e le economie di scala, conseguite aggiudicandosi più contratti sono determinanti ai fini della forza di ogni successiva offerta del fabbricante in vista dell'ottenimento di un contratto. Decenni di rapporti di interdipendenza tra ferrovie e fornitori hanno creato una capacità eccedentaria del materiale fornito che è stata soltanto parzialmente controbilanciata dall'esportazione verso paesi non UE. In passato vi sono stati pochi ordinativi transfrontalieri da parte di paesi che dispongono di fabbricanti locali di materiale rotabile, ad eccezione dei Paesi Bassi, della Spagna e, più di recente, del Regno Unito. L'accesso, a titolo individuale, di un fornitore a nuovi mercati nazionali tendenzialmente è avvenuto tramite un processo di acquisizione, la proprietà parziale o nel quadro di un consorzio. L'applicazione della direttiva 90/531/CEE del Consiglio (5) relativa ad appalti pubblici di servizi in mercati precedentemente esclusi, compresi i trasporti, modificata da ultimo dalla direttiva 94/22/CEE (6), ha creato nuove possibilità commerciali per i fornitori europei dopo anni di accesso limitato ai mercati nazionali. Inoltre la tendenza verso acquisti transfrontalieri dovrebbe accentuarsi grazie alla maggiore separazione della gestione dell'infrastruttura ferroviaria dall'esercizio dei servizi di trasporto su rotaia prevista dalla direttiva 91/440/CEE del Consiglio (7) sullo sviluppo delle ferrovie comunitarie. Il commercio intracomunitario di materiale rotabile (8) è stato pari a circa 1,5 miliardi di ECU nel 1993, 2,6 nel 1994, 1,4 nel 1995 e 1,2 nel 1996. La percentuale dell'Italia rispetto a queste cifre totali è stata la seguente: >SPAZIO PER TABELLA> Da notare che, secondo quanto dichiarato dalle autorità italiane, Keller SpA ha esportato materiale rotabile in Germania per 7 414 milioni di ITL nel 1991, 18 968 milioni nel 1992 e 6 820 milioni nel 1993. VI Le autorità italiane hanno definito in termini di aiuto alla ristrutturazione la garanzia di Stato proposta per una parte dei mutui agevolati in favore di Keller SpA e di Keller Meccanica SpA. Di conseguenza anche i mutui stessi devono essere considerati quali aiuti finanziari alla ristrutturazione. Anche se gli elementi di aiuto attribuiti ai due mutui agevolati dovessero essere considerati alla stregua di aiuti al salvataggio, essi non potrebbero essere autorizzati alla luce degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà. Infatti, non rispettano tutte le condizioni elencate in detti orientamenti, in particolare non sono stati erogati per il tempo necessario alla messa a punto del piano necessario e realizzabile di risanamento. Solamente nel caso in cui la Commissione stia ancora esaminando il piano di ristrutturazione allo scadere del periodo per il quale è stato concesso l'aiuto al salvataggio, essa potrà considerare favorevolmente un prolungamento dell'aiuto al salvataggio fino al completamento di detto esame. Nel presente caso, l'aiuto mira a permettere alle due società di completare gli ordini esistenti. Sia i termini previsti per tale completamento (da 31 a 39 mesi) che la durata dei mutui vanno ben aldilà dei sei mesi per i quali un aiuto al salvataggio è normalmente approvato. Inoltre, come verrà spiegato in prosieguo, i piani comunicati alla Commissione mirano unicamente al completamento degli ordini e non possono essere considerati quali piani di ristrutturazione in grado di ripristinare l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine delle società. Gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà stabiliscono che l'aiuto alla ristrutturazione, in generale, dovrebbe essere autorizzato solo in quei casi in cui si possa dimostrare che l'approvazione di aiuti alla ristrutturazione è nell'interesse della Comunità. L'autorizzazione potrà perciò essere data solo nel rispetto di criteri rigorosi e tenendo in considerazione i possibili effetti distorsivi degli aiuti. Ai fini dell'approvazione dell'aiuto da parte della Commissione, il piano di ristrutturazione deve soddisfare tutte le condizioni generali seguenti, più precisamente deve: - ripristinare l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. Di conseguenza l'aiuto alla ristrutturazione deve perciò essere collegato ad un programma di ristrutturazione o di risanamento realizzabile, da presentare alla Commissione completo di tutti i particolari pertinenti; - prevenire indebite distorsioni della concorrenza indotte dall'aiuto; - essere proporzionale ai costi dei benefici della ristrutturazione; - essere attuato pienamente. È inoltre previsto l'invio di relazioni annuali circostanziate alla Commissione. Nella fattispecie, per quanto riguarda sia Keller SpA che Keller Meccanica SpA, le autorità italiane hanno presentato piani di risanamento volti al completamento delle commesse esistenti quale mezzo per ripristinare la redditività economico-finanziaria di entrambe le società. Inoltre non era escluso che sarebbero stati accettati nuovi ordinativi in funzione dell'ultimazione di quelli già acquisiti. Tutti gli interventi prospettati, inclusi quelli riguardanti il rinnovo degli impianti di produzione e l'ammodernamento dei macchinari, sono finalizzati al conseguimento di tale obiettivo. Il piano finanziario presentato alla Commissione per Keller SpA prevede, ad esecuzione ultimata delle commesse, un risultato finale positivo di 1 805 milioni di ITL. Nel caso di Keller Meccanica SpA il risultato finale è previsto in 8 300 milioni di ITL. Al momento dell'avvio della procedura, nessuna delle due società aveva nuovi ordini. La Commissione non poteva concludere che i piani di ristrutturazione predisposti per entrambe ne ripristinassero la redditività economico-finanziaria nel lungo periodo perché anche presupponendo il completamento delle commesse già acquisite, i risultati prospettati non erano sufficienti per consentire alle società di ripianare perdite pregresse. Nelle osservazioni formulate all'avvio della procedura le autorità italiane hanno segnalato la peculiarità delle disposizioni di cui alla legge n. 95 del 1979, precisando che l'amministrazione straordinaria mira a consentire la prosecuzione delle attività dell'impresa insolvente laddove si profila possibile un suo risanamento nella prospettiva del trasferimento a terzi privati della parte attiva dell'azienda medesima nei tempi più brevi possibili. Pertanto è evidente che il programma di risanamento non può coprire un arco di tempo più lungo della durata dell'assoggettamento all'amministrazione straordinaria (massimo 4 anni). Ogni determinazione sul futuro delle due imprese oltre tale periodo dovrà essere assunta dall'eventuale acquirente privato. Inoltre le autorità sarde hanno spiegato che nel quadro dell'amministrazione straordinaria le iniziative del commissario nel caso di Keller Meccanica SpA non sono di natura strutturale, bensì sono preordinate al completamento delle commesse acquisite. Nella loro ultima lettera, datata 27 gennaio 1998, le autorità italiane hanno informato la Commissione dell'avvio della procedura di vendita degli stabilimenti di entrambe Keller SpA e Keller Meccanica SpA aggiungendo che per effetto di questo nuovo elemento non era più necessario l'invio di piani di ristrutturazione. Sulla base delle informazioni di cui sopra la Commissione non può modificare le sue conclusioni preliminari, ossia che il «programma di risanamento» predisposto dal Commissario straordinario per Keller SpA e Keller Meccanica SpA nel quadro della legge n. 95/1979 rappresenta soltanto un piano finanziario volto al completamento delle commesse acquisite al momento dell'applicazione della legge. Il programma di risanamento non può essere considerato un piano di ristrutturazione quale definito negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà in quanto non configura un piano realizzabile, coerente e di lungo respiro atto a ripristinare l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine dell'impresa. Per rispondere al criterio di redditività, il piano di ristrutturazione deve essere considerato idoneo a consentire all'azienda di coprire la totalità dei suoi costi, compreso l'ammortamento e gli oneri finanziari, ed a permettere inoltre un minimo di rendimento del capitale in modo da garantire che, una volta realizzato il programma di ristrutturazione, l'impresa non avrà più bisogno di ulteriori iniezioni di aiuti di Stato e sarà in grado di affrontare la concorrenza sul mercato, facendo affidamento sulle proprie risorse. Chiaramente ciò non si verifica nel caso di specie. La misura è destinata a mantenere in attività entrambe le imprese durante un periodo transitorio limitato, fintantoché non sarà individuato un acquirente privato. Le autorità italiane ammettono perfino che ogni iniziativa volta a garantire la redditività economico-finanziaria futura delle imprese dovrà essere assunta dal potenziale acquirente privato, una volta cessato l'assoggettamento all'amministrazione straordinaria. Si deve pertanto concludere che la prima e più importante condizione stabilita dagli orientamenti comunitari (predisporre un piano di ristrutturazione atto a ripristinare l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine delle imprese) non è soddisfatta. Né è rispettata la condizione relativa alla prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza indotte dall'aiuto in quanto durante il periodo transitorio entrambe le società sono mantenute artificiosamente in vita a scapito dei concorrenti non sovvenzionati operanti nel settore. Inoltre non è escluso che le due società ricevano nuovi ordinativi. Pertanto gli elementi di aiuto contenuti nei mutui agevolati rispettivamente di 33 839 milioni di ITL concesso a Keller SpA e di 6 500 milioni di ITL concesso a Keller Meccanica SpA non possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), l'unica applicabile agli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà. La deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, non è applicabile in quanto l'aiuto non è volto a promuovere lo sviluppo economico di regioni ove il tenore di vita è normalmente basso. Va precisato che se entrambe le società fossero state privatizzate al termine del periodo di quattro anni di amministrazione straordinaria, la Commissione avrebbe tratto le stesse conclusioni per i motivi già spiegati. Ciò non avrebbe esentato la Commissione dall'adottare una posizione sulle misure prese durante il periodo transitorio dell'amministrazione straordinaria che devono essere valutate di per sé, indipendentemente da una potenziale cessione. Neppure il fatto che entrambe le società siano assoggettate all'amministrazione straordinaria modifica le conclusioni della Commissione. In un caso precedente di aiuti di Stato [aiuto di Stato C 8/96 Ferdofin Srl (9)], la Commissione ha considerato che le misure di aiuto concesse a norma della legge n. 95/1979 a Ferdofin costituivano aiuti di Stati giacché le misure adottate in base alla legge succitata non sono destinate a tutte le società ma soltanto alle più grandi (più di 300 dipendenti) e la procedura stessa dipende dalla discrezionalità della pubblica amministrazione. La Commissione, in assenza di un autentico piano di ristrutturazione, ha chiuso il caso ordinando il recupero dell'aiuto concesso dalle autorità italiane a favore di Ferdofin. Coerentemente a tale decisione, casi come il presente, che presentano caratteristiche analoghe non possono indurre la Commissione ad adottare una posizione diversa. VII Gli elementi di aiuto possono essere calcolati come la differenza tra i tassi d'interesse applicati alle società e il tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione netto degli aiuti regionali in Italia nel 1995, ossia l'11,35 %. Ne risulta un elemento di aiuto di 4 288 milioni di ITL per il mutuo agevolato concesso a Keller SpA e un elemento di aiuto di 903 milioni di ITL per il mutuo agevolato concesso a Keller Meccanica SpA. Si deve pertanto concludere che gli abbuoni d'interesse ammontanti rispettivamente a 4 288 milioni di ITL nel caso del mutuo agevolato concesso a Keller SpA e a 903 milioni di ITL per il mutuo agevolato concesso a Keller Meccanica SpA sono da dichiararsi illegali e incompatibili con il mercato comune. Qualora constati che un aiuto concesso illegalmente è incompatibile con il mercato comune, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione ingiunge allo Stato membro di recuperarlo dal beneficiario, come confermato dalla Corte di giustizia nelle sentenze pronunciate nelle cause 70/72, Commissione contro Germania (10), 310/85, Deufil contro Commissione (11) e C-5/89, Commissione contro Germania (12). Le autorità italiane sono pertanto state invitate ad adottare i provvedimenti necessari per recuperare l'aiuto illegale e incompatibile, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Le condizioni alle quali sono stati concessi i mutui agevolati per un importo di 33 839 milioni di ITL a favore di Keller SpA e per un importo di 6 500 milioni di ITL a favore di Keller Meccanica SpA non corrispondono a quelle previste dai regimi di aiuto regionale approvati dalla Commissione. Inoltre, detti mutui sono stati concessi prima che la Commissione formulasse le sue osservazioni, conformemente all'articolo 93, paragrafo 3, del trattato, sulle modifiche successivamente apportate ai medesimi. Articolo 2 Gli aiuti concessi sotto forma di abbuono di interessi, pari a 4 288 milioni di ITL a favore di Keller SpA e a 903 milioni di ITL a favore di Keller Meccanica SpA sono illegali. Tali aiuti non possono beneficiare di alcuna delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafi 2 e 3, del trattato o all'articolo 61, paragrafi 2 e 3, dell'accordo SEE e sono pertanto incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Articolo 3 L'Italia adotta le misure appropriate per assicurare il recupero degli aiuti illegalmente versati di cui all'articolo 2. Il recupero è disposto in conformità alle procedure e disposizioni vigenti in Italia. Le somme da recuperare producono interessi dalla data di erogazione degli aiuti fino alla data dell'effettivo recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione netto degli aiuti regionali applicabile in Italia alla data della restituzione. Articolo 4 L'Italia comunica alla Commissione, entro due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, le misure adottate per conformarvisi. Articolo 5 La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1998. Per la Commissione Karel VAN MIERT Membro della Commissione (1) GU C 368 del 23. 12. 1994, pag. 12. (2) GU C 140 del 7. 5. 1997, pag. 12. (3) GU C 213 del 19. 8. 1992, pag. 2. (4) Panorama of EU Industry 97, European Commission. (5) GU L 297 del 29. 10. 1990, pag. 1. (6) GU L 164 del 30. 6. 1994, pag. 3. (7) GU L 237 del 24. 8. 1991, pag. 25. (8) Eurostat, Intra European Union Statistics. (9) GU L 306 dell'11. 11. 1997, pag. 25. (10) Racc. 1973, pag. 813. (11) Racc. 1987, pag. 901. (12) Racc. 1990, pag. I-3437.