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Document 31999D0191

    1999/191/PESC: Decisione del Consiglio del 9 marzo 1999 che completa l'azione comune 95/545/PESC adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla partecipazione dell'Unione alle strutture di attuazione dell'accordo di pace per la Bosnia Erzegovina

    GU L 63 del 12.3.1999, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/191(1)/oj

    31999D0191

    1999/191/PESC: Decisione del Consiglio del 9 marzo 1999 che completa l'azione comune 95/545/PESC adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla partecipazione dell'Unione alle strutture di attuazione dell'accordo di pace per la Bosnia Erzegovina

    Gazzetta ufficiale n. L 063 del 12/03/1999 pag. 0005 - 0005


    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 9 marzo 1999 che completa l'azione comune 95/545/PESC adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla partecipazione dell'Unione alle strutture di attuazione dell'accordo di pace per la Bosnia Erzegovina (1999/191/PESC)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.11,

    considerando che l'11 dicembre 1995 il Consiglio ha adottato l'azione comune 95/545/PESC, relativa alla partecipazione dell'Unione europea alle strutture di attuazione dell'accordo di pace per la Bosnia Erzegovina (1), prorogata fino al 31 dicembre 1998 dalla decisione 96/745/PESC (2) del 20 dicembre 1996 e quindi fino al 31 dicembre 1999 dalla decisione 98/737/PESC (3) del 22 dicembre 1998, e completata dalla decisione 97/476/PESC (4) del 22 luglio 1997 e dalla decisione 98/607/PESC (5) del 26 ottobre 1998;

    considerando che nelle conclusioni del 25 gennaio 1999 il Consiglio ha preso atto con favore dell'esito della conferenza di attuazione dell'accordo di pace svoltasi a Madrid e ne ha appoggiato le conclusioni, che tracciano la via per ulteriori progressi nell'attuazione dell'accordo di Dayton, e ha ribadito il suo pieno sostegno nei confronti dell'alto rappresentante;

    considerando che il 1° febbraio 1999 il comitato direttivo del «Peace Implementation Council» ha approvato il bilancio dell'ufficio dell'alto rappresentante per il 1999,

    DECIDE:

    Articolo 1

    1. Per finanziare il contributo dell'Unione europea alle spese operative connesse con la missione dell'alto rappresentante nel 1999, è posto a carico del bilancio generale delle Comunità europee per il 1999 un importo massimo di 16 153 544 euro.

    2. Le spese finanziate dall'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite nel rispetto delle procedure e regole della Comunità applicabili in materia di bilancio.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione ed è applicabile sino al 31 dicembre 1999.

    Articolo 3

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

    Fatto a Bruxelles, addì 9 marzo 1999.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    W. RIESTER

    (1) GU L 309 del 21. 12. 1995, pag. 2.

    (2) GU L 340 del 30. 12. 1996, pag. 3.

    (3) GU L 354 del 30. 12. 1998, pag. 4.

    (4) GU L 205 del 31. 7. 1997, pag. 2.

    (5) GU L 290 del 29. 10. 1998, pag. 3.

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