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Document 31999D0164
1999/164/EC: Commission Decision of 17 February 1999 concerning the non-inclusion of DNOC of active substance in Annex I to Council Directive 91/414/EEC and the withdrawal of authorisations for plant protection products containing this active substance (notified under document number C(1999) 332) (Text with EEA relevance)
1999/164/CE: Decisione della Commissione del 17 febbraio 1999 concernente la non iscrizione del DNOC come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva [notificata con il numero C(1999) 332] (Testo rilevante ai fini del SEE)
1999/164/CE: Decisione della Commissione del 17 febbraio 1999 concernente la non iscrizione del DNOC come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva [notificata con il numero C(1999) 332] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 54 del 2.3.1999, p. 21–22
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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In force
1999/164/CE: Decisione della Commissione del 17 febbraio 1999 concernente la non iscrizione del DNOC come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva [notificata con il numero C(1999) 332] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 054 del 02/03/1999 pag. 0021 - 0022
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 febbraio 1999 concernente la non iscrizione del DNOC come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva [notificata con il numero C(1999) 332] (Testo rilevante ai fini del SEE) (1999/164/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/73/CE della Commissione (2), visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (3), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/97 (4), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3 bis, lettera b), considerando che il regolamento (CEE) n. 933/94 della Commissione (5), del 27 aprile 1994, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95 (6), ha determinato le sostanze attive dei prodotti fitosanitari, ha designato gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92 ed identificato i notificanti di ciascuna sostanza attiva; considerando che il DNOC è una delle 90 sostanze attive contemplate dalla prima fase del programma di lavoro previsto all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE; considerando che, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92, il 30 settembre 1996 la Francia, in qualità di Stato membro relatore designato, ha presentato alla Commissione una relazione concernente la sua valutazione delle informazioni fornite dai notificanti secondo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento; considerando che una volta ricevuta la relazione dello Stato membro relatore la Commissione ha avviato consultazioni con esperti degli Stati membri e con il notificante principale (Elf Atochem Agri SA) come previsto all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3600/92; considerando che la relazione presentata è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente; che il riesame è stato concluso il 1° dicembre 1998 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione in merito al DNOC, conformemente al disposto dell'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 3600/92; considerando che dalle valutazioni effettuate è risultato che le informazioni fornite non dimostrano che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione siano conformi ai requisiti specificati all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) e b) e paragrafo 2, lettera b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda un'esposizione accettabile dell'operatore e l'esposizione degli organismi non bersaglio; considerando che non è pertanto possibile iscrivere detta sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; considerando che deve essere previsto un periodo limitato di moratoria per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte esistenti, in conformità del disposto dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE; considerando che la presente decisione non pregiudica eventuali azioni future che la Commissione potrà intraprendere per questa sostanza attiva nel quadro della direttiva 79/117/CEE del Consiglio (7); considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il DNOC non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Articolo 2 Gli Stati membri procurano che: 1) le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti DNOC siano revocate entro un periodo di 6 mesi dalla data di notifica della presente decisione; 2) a decorrere dalla data di notifica della presente decisione non siano concesse o rinnovate, a titolo della deroga prevista all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti DNOC. Articolo 3 Gli Stati membri concedono un periodo di moratoria per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte esistenti, conformemente al disposto dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, che sia il più breve possibile e comunque non superiore a 15 mesi a decorrere dalla data di notifica della presente decisione. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1. (2) GU L 353 del 24. 12. 1997, pag. 26. (3) GU L 366 del 15. 12. 1992, pag. 10. (4) GU L 170 del 28. 6. 1997, pag. 19. (5) GU L 107 del 28. 4. 1994, pag. 8. (6) GU L 225 del 22. 9. 1995, pag. 1. (7) GU L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 36.