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Document 31998R2785

    Regolamento (CE) n. 2785/98 della Commissione del 22 dicembre 1998 relativo alla modifica della validità delle autorizzazioni degli additivi di cui all'articolo 9, lettera E, paragrafo 3, della direttiva 70/524/CEE del Consiglio

    GU L 347 del 23.12.1998, p. 21–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2785/oj

    31998R2785

    Regolamento (CE) n. 2785/98 della Commissione del 22 dicembre 1998 relativo alla modifica della validità delle autorizzazioni degli additivi di cui all'articolo 9, lettera E, paragrafo 3, della direttiva 70/524/CEE del Consiglio

    Gazzetta ufficiale n. L 347 del 23/12/1998 pag. 0021 - 0024


    REGOLAMENTO (CE) N. 2785/98 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1998 relativo alla modifica della validità delle autorizzazioni degli additivi di cui all'articolo 9, lettera E, paragrafo 3, della direttiva 70/524/CEE del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/19/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 9, lettera J e l'articolo 3,

    considerando che a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio possono essere autorizzati nuovi additivi o nuovi impieghi di additivi tenendo conto del progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico;

    considerando che l'autorizzazione provvisoria di un nuovo additivo può essere concessa per un periodo di cinque anni, a condizione che, tenuto conto delle condizioni d'impiego, l'additivo non abbia influenze sfavorevoli sulla salute umana o animale o sull'ambiente e non danneggi il consumatore alterando le caratteristiche dei prodotti di origine animale, se la sua presenza sia controllabile negli alimenti e quando sia lecito supporre, alla luce dei risultati disponibili, che la sua incorporazione negli alimenti negli alimenti per animali abbia effetti favorevoli sulle caratteristiche di tali alimenti oppure sulla produzione zootecnica;

    considerando che non è stato ancora completato lo studio dei diversi additivi di cui all'articolo 9, lettera E, paragrafo 3, della direttiva 70/524/CEE che possono essere autorizzati provvisoriamente a livello nazionale fino al 30 novembre 1998; che è pertanto necessario prorogare la validità dell'autorizzazione di tali sostanze, tenendo conto del fatto che la validità dell'autorizzazione provvisoria di tali additivi non può superare cinque anni;

    considerando che la Commissione ha consultato il comitato scientifico per l'alimentazione animale in merito ai microorganismi nell'allegato del presente regolamento; che tale comitato si è pronunciato in particolare in merito alla sicurezza di tali additivi;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli additivi contemplati nell'allegato del presente regolamento possono esser autorizzati alle condizioni ivi previste, conformemente alla direttiva 70/524/CEE.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1° dicembre 1998.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1998.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.

    (2) GU L 96 del 28. 3. 1998, pag. 39.

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Leganti di radio-nuclidi

    1. Leganti di cesio radioattivo (137Cs e 134Cs):

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (1) Prima autorizzazione il 22.4.1994, direttiva 94/17/CE (GU L 105 del 26.4.1994, pag. 19).

    (2) Prima autorizzazione il 18.7.1994, direttiva 94/41/CE della Commissione (GU L 209 del 12.8.1994, pag. 18).

    (3) Prima autorizzazione il 21.2.1996, direttiva 96/7/CE della Commissione (GU L 51 dell'1.3.1996, pag. 45).

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