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Document 31998R2632

Regolamento (CE) n. 2632/98 della Commissione dell'8 dicembre 1998 che fissa il coefficiente unico di adattamento applicabile al quantitativo di riferimento provvisorio di ogni operatore tradizionale nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali per il 1999

GU L 333 del 9.12.1998, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2632/oj

31998R2632

Regolamento (CE) n. 2632/98 della Commissione dell'8 dicembre 1998 che fissa il coefficiente unico di adattamento applicabile al quantitativo di riferimento provvisorio di ogni operatore tradizionale nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali per il 1999

Gazzetta ufficiale n. L 333 del 09/12/1998 pag. 0021 - 0022


REGOLAMENTO (CE) N. 2632/98 DELLA COMMISSIONE dell'8 dicembre 1998 che fissa il coefficiente unico di adattamento applicabile al quantitativo di riferimento provvisorio di ogni operatore tradizionale nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali per il 1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1637/98 (2),

visto il regolamento (CE) n. 2362/98 della Commissione, del 28 ottobre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime d'importazione delle banane nella Comunità (3), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 28, paragrafo 3,

considerando che ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2362/98, in funzione del volume globale dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali nonché dell'importo totale dei quantitativi di riferimento provvisori degli operatori tradizionali determinati in applicazione degli articoli 4 e successivi dello stesso regolamento, la Commissione fissa, se del caso, un coefficiente unico di adattamento applicabile al quantitativo di riferimento provvisorio di ogni operatore;

considerando che, tenuto conto delle comunicazioni effettuate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2362/98 con riguardo al volume globale dei quantitativi di riferimento degli operatori tradizionali, la Commissione deve fissare un coefficiente unico di adattamento applicabile al quantitativo di riferimento provvisorio di ogni operatore tradizionale per il 1999;

considerando tuttavia che le modificazioni del regime d'importazione delle banane nella Comunità introdotte dai regolamenti (CE) n. 1637/98 e (CE) n. 2362/98, segnatamente quelle relative alla definizione di operatori tradizionali e alla determinazione del loro quantitativo di riferimento, esigono verifiche e controlli delle autorità nazionali competenti in cooperazione con la Commissione che potrebbero non essere completati prima dell'inizio del 1999; che i risultati di dette operazioni potrebbero condurre a una modificazione successiva del coefficiente di adattamento fissato dal presente regolamento nonché a rettifiche dei quantitativi di riferimento degli operatori tradizionali; che pertanto i quantitativi di riferimento determinati dalle autorità nazionali in applicazione del regolamento (CE) n. 2362/98 e del presente regolamento non possono costituire diritti acquisiti né essere invocati dagli operatori come legittime aspettative;

considerando che le disposizioni del presente regolamento devono entrare in vigore immediatamente in forza dei termini stabiliti dal regolamento (CE) n. 2362/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93, il quantitativo di riferimento da assegnare a ogni operatore tradizionale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2362/98 per il 1999 si ottiene applicando il coefficiente unico di adattamento di 0,939837 al quantitativo di riferimento provvisorio di ogni operatore determinato in applicazione degli articoli 4 e successivi del suddetto regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

(2) GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 28.

(3) GU L 293 del 31. 10. 1998, pag. 32.

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