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Document 31998R2631
Commission Regulation (EC) No 2631/98 of 8 December 1998 laying down for 1999 the quantities for which the annual allocations for 'newcomer" operators are granted under the tariff quotas for traditional ACP bananas
Regolamento (CE) n. 2631/98 della Commissione dell'8 dicembre 1998 che determina i quantitativi per i quali sono concesse, per l'anno 1999, le assegnazioni annuali agli «operatori nuovi arrivati» nel quadro dei contingenti tariffari all'importazione e delle banane ACP tradizionali
Regolamento (CE) n. 2631/98 della Commissione dell'8 dicembre 1998 che determina i quantitativi per i quali sono concesse, per l'anno 1999, le assegnazioni annuali agli «operatori nuovi arrivati» nel quadro dei contingenti tariffari all'importazione e delle banane ACP tradizionali
GU L 333 del 9.12.1998, p. 19–20
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999
Regolamento (CE) n. 2631/98 della Commissione dell'8 dicembre 1998 che determina i quantitativi per i quali sono concesse, per l'anno 1999, le assegnazioni annuali agli «operatori nuovi arrivati» nel quadro dei contingenti tariffari all'importazione e delle banane ACP tradizionali
Gazzetta ufficiale n. L 333 del 09/12/1998 pag. 0019 - 0020
REGOLAMENTO (CE) N. 2631/98 DELLA COMMISSIONE dell'8 dicembre 1998 che determina i quantitativi per i quali sono concesse, per l'anno 1999, le assegnazioni annuali agli «operatori nuovi arrivati» nel quadro dei contingenti tariffari all'importazione e delle banane ACP tradizionali LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1637/98 (2), visto il regolamento (CE) n. 2362/98 della Commissione, del 28 ottobre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio per quanto riguarda il regime d'importazione delle banane nella Comunità (3), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, e l'articolo 28, paragrafo 3, considerando che l'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2362/98 definisce il metodo di calcolo dell'assegnazione annuale di ciascun operatore nuovo arrivato; che, secondo tale metodo, in funzione delle singole domande classificate in ordine crescente di quantità, la Commissione determina i quantitativi per i quali sono concesse le assegnazioni annuali; considerando che la Commissione, basandosi sulle comunicazioni trasmesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2362/98, adotta le disposizioni del presente regolamento in virtù delle quali le autorità nazionali competenti determinano le assegnazioni individuali degli operatori interessati e le notificano a questi ultimi; che occorre precisare il termine ultimo per le suddette notifiche affinché possano essere rispettate le disposizioni dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2362/98 riguardo all'inoltro delle domande di titoli per il primo trimestre del 1999; considerando tuttavia che le modificazioni del regime d'importazione delle banane nella Comunità introdotte dal regolamento (CE) n. 1637/98 e dal regolamento (CE) n. 2362/98, segnatamente le disposizioni relative alla definizione di operatori nuovi arrivati, esigono verifiche e controlli delle autorità nazionali competenti in cooperazione con la Commissione; che dette verifiche e controlli rischiano di non essere ultimati entro l'inizio del 1999; che i risultati di queste operazioni possono eventualmente condurre ad un'ulteriore modifica delle disposizioni del presente regolamento nonché a rettifiche delle assegnazioni annuali degli operatori nuovi arrivati; che pertanto, in particolare, le assegnazioni annuali determinate dalle autorità nazionali a norma del regolamento (CE) n. 2362/98 e del presente regolamento non possono costituire diritti acquisiti né essere invocate dagli operatori come legittime aspettative; considerando che le disposizioni del presente regolamento devono entrare in vigore immediatamente in considerazione dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 2362/98, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93, le autorità nazionali competenti determinano, per l'anno 1999, le assegnazioni annuali degli «operatori nuovi arrivati» di cui agli articoli 7 e seguenti del regolamento (CE) n. 2362/98 conformemente alle disposizioni dell'allegato e le notificano agli operatori interessati entro e non oltre il 10 dicembre 1998. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1. (2) GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 28. (3) GU L 293 del 31. 10. 1998, pag. 32. ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>