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Document 31998R2535

    Regolamento (CE) n. 2535/98 della Commissione del 26 novembre 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 3046/92 della Commissione per ciò che riguarda le informazioni fornite dall'amministrazione finanziaria

    GU L 318 del 27.11.1998, p. 22–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000; abrogato da 300R1901

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2535/oj

    31998R2535

    Regolamento (CE) n. 2535/98 della Commissione del 26 novembre 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 3046/92 della Commissione per ciò che riguarda le informazioni fornite dall'amministrazione finanziaria

    Gazzetta ufficiale n. L 318 del 27/11/1998 pag. 0022 - 0022


    REGOLAMENTO (CE) N. 2535/98 DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 3046/92 della Commissione per ciò che riguarda le informazioni fornite dall'amministrazione finanziaria

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3046/92 della Commissione (2), in particolare l'articolo 30,

    considerando che un elemento chiave del sistema Intrastat consiste nell'utilizzare informazioni relative all'imposta sul valore aggiunto riguardanti le transazioni intracomunitarie, al fine di assicurare alle statistiche un controllo di completezza;

    considerando che è opportuno precisare, in modo restrittivo, le informazioni che possono costituire oggetto di trasmissione tra i servizi incaricati negli Stati membri di applicare la legislazione relativa all'imposta sul valore aggiunto e quelli incaricati di elaborare statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3046/92 viene aggiunto il seguente paragrafo 2:

    «2. La fornitura di informazioni di carattere fiscale, di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3330/91, da parte dei servizi di uno Stato membro incaricati di applicare la legislazione relativa all'imposta sul valore aggiunto ai servizi che, in detto Stato membro, sono responsabili dell'elaborazione delle statistiche sugli scambi di beni, si limita alle informazioni che il soggetto passivo IVA è tenuto a fornire conformemente all'articolo 22 della direttiva 77/388/CEE.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1998.

    Per la Commissione

    Yves-Thibault DE SILGUY

    Membro della Commissione

    (1) GU L 316 del 16. 11. 1991, pag. 1.

    (2) GU L 307 del 23. 10. 1992, pag. 27.

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