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Document 31998R1651

    Regolamento (CE) n. 1651/98 della Commissione del 27 luglio 1998 che fissa il coefficiente di riduzione per la determinazione del quantitativo di banane da assegnare a ciascun operatore della categoria C nel quadro del contingente tariffario per il 1998 (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 210 del 28.7.1998, p. 75–75 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1651/oj

    31998R1651

    Regolamento (CE) n. 1651/98 della Commissione del 27 luglio 1998 che fissa il coefficiente di riduzione per la determinazione del quantitativo di banane da assegnare a ciascun operatore della categoria C nel quadro del contingente tariffario per il 1998 (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 210 del 28/07/1998 pag. 0075 - 0075


    REGOLAMENTO (CE) N. 1651/98 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1998 che fissa il coefficiente di riduzione per la determinazione del quantitativo di banane da assegnare a ciascun operatore della categoria C nel quadro del contingente tariffario per il 1998 (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2),

    visto il regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione, del 10 giugno 1993, recante modalità di applicazione del regime di importazione delle banane nella Comunità (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1409/96 (4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

    considerando che, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1442/93, con il regolamento (CE) n. 2154/97 (5), la Commissione ha fissato in via provvisoria, in attesa dell'adattamento del volume del contingente tariffario in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, il coefficiente di riduzione da applicare alle domande di assegnazione annua di ciascun operatore della categoria C, in base ad un volume contingentale di 2 200 000 tonnellate per il 1998;

    considerando che il volume del contingente tariffario è stato fissato successivamente a 2 553 000 tonnellate per il 1998 dal regolamento (CE) n. 1645/98 della Commissione (6); che tuttavia, non si deve tener conto, ai fini della fissazione del coefficiente di riduzione, della quantità di 16 500 tonnellate riservata per poter far fronte a casi estremi;

    considerando che è necessario stabilire, su questa base, il nuovo coefficiente per il 1998 e, per maggiore chiarezza, abrogare il regolamento (CE) n. 2154/97;

    considerando che è necessario che le disposizioni previste dal presente regolamento entrino in vigore immediatamente, tenendo conto dei termini stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1442/93;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nel quadro del contingente tariffario di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93, il quantitativo da assegnare a ciascun operatore della categoria C per il 1998 si ottiene applicando al volume indicato nella domanda di assegnazione di ciascun operatore, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1442/93, il coefficiente di riduzione 0,000368.

    Articolo 2

    Il regolamento (CE) n. 2154/97 è abrogato.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1998.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

    (2) GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

    (3) GU L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.

    (4) GU L 181 del 20. 7. 1996, pag. 13.

    (5) GU L 297 del 31. 10. 1997, pag. 120.

    (6) Vedi pagina 53 della presente Gazzetta ufficiale.

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