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Document 31998R1634
Council Regulation (EC) No 1634/98 of 20 July 1998 fixing the basic price, and the seasonal adjustments to the basic price, for sheepmeat for the 1999 marketing year
Regolamento (CE) n. 1634/98 del Consiglio del 20 luglio 1998 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1999, il prezzo di base e la stagionalizzazione del prezzo di base nel settore delle carni ovine
Regolamento (CE) n. 1634/98 del Consiglio del 20 luglio 1998 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1999, il prezzo di base e la stagionalizzazione del prezzo di base nel settore delle carni ovine
GU L 210 del 28.7.1998, p. 18–20
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2000
Regolamento (CE) n. 1634/98 del Consiglio del 20 luglio 1998 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1999, il prezzo di base e la stagionalizzazione del prezzo di base nel settore delle carni ovine
Gazzetta ufficiale n. L 210 del 28/07/1998 pag. 0018 - 0020
REGOLAMENTO (CE) N. 1634/98 DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1998 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1999, il prezzo di base e la stagionalizzazione del prezzo di base nel settore delle carni ovine IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), in particolare l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, vista la proposta della Commissione (2), visto il parere del Parlamento europeo (3), visto il parere del Comitato economico e sociale (4), considerando che il prezzo di base deve essere fissato secondo i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89; considerando che, all'atto della fissazione del prezzo di base per le carcasse di ovini, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che obiettivo della politica agricola comune è di garantire un equo tenore di vita alla popolazione rurale, la sicurezza degli approvvigionamenti e prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori; che in quest'ottica è necessario fissare i prezzi per la campagna 1999 al livello indicato nel presente regolamento; considerando che occorre fissare gli importi settimanali stagionalizzati applicabili al prezzo di base, tenendo conto dell'esperienza acquisita nel corso delle campagne 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997 in materia di ammasso privato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna di commercializzazione 1999, il prezzo di base nel settore delle carni ovine è fissato a 504,07 ecu per 100 chilogrammi, peso carcassa. Articolo 2 Il prezzo di base di cui all'articolo 1 è stagionalizzato secondo la tabella riportata nell'allegato del presente regolamento. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1999. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1998. Per il Consiglio Il presidente W. MOLTERER (1) GU L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1589/96 (GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 25). (2) GU C 87 del 23. 3. 1998, pag. 24. (3) GU C 210 del 6. 7. 1998. (4) GU C 214 del 10. 7. 1998. ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>