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Document 31997R2636

    Regolamento (CE) n. 2636/97 del Consiglio del 29 dicembre 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 70/97 relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia, della Repubblica federale di Iugoslavia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alle importazioni di vini originari della Repubblica di Slovenia

    GU L 356 del 31.12.1997, p. 16–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2636/oj

    31997R2636

    Regolamento (CE) n. 2636/97 del Consiglio del 29 dicembre 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 70/97 relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia, della Repubblica federale di Iugoslavia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alle importazioni di vini originari della Repubblica di Slovenia

    Gazzetta ufficiale n. L 356 del 31/12/1997 pag. 0016 - 0020


    REGOLAMENTO (CE) N. 2636/97 DEL CONSIGLIO del 29 dicembre 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 70/97 relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia, della Repubblica federale di Iugoslavia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alle importazioni di vini originari della Repubblica di Slovenia

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che il regolamento (CE) n. 70/97 (1) giunge a scadenza il 31 dicembre 1997;

    considerando che tale regime sarà sostituito, al momento opportuno, da accordi bilaterali da negoziare con i paesi in questione;

    considerando che il Consiglio ha concluso un accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (2); che, dall'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, i prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, ad eccezione dei vini, non beneficiano più del regime preferenziale autonomo di cui al regolamento (CE) n. 70/97;

    considerando che gli importi dei massimali tariffari per la produzione industriale dovrebbero essere aumentati del 5 % all'anno, come previsto dall'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, firmato il 2 aprile 1980 e denunciato il 25 novembre 1991, su cui si basano le concessioni commerciali di cui al regolamento (CE) n. 70/97; che il regolamento (CE) n. 70/97 dovrebbe essere modificato in funzione delle modifiche della nomenclatura combinata;

    considerando che occorre mantenere per le Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, di Croazia e di Slovenia il regime instaurato dal regolamento (CE) n. 70/97;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (3), è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996 (4), e che quindi l'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 70/97 dovrebbe essere modificato in tal senso,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 70/97 è modificato come segue:

    1) Il titolo è sostituito dal titolo seguente:

    «Regolamento (CE) n. 70/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia Erzegovina e di Croazia e alle importazioni di vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica di Slovenia».

    2) L'articolo 1 è modificato come segue:

    - al paragrafo 1, le parole «della Repubblica federale di Iugoslavia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia» sono soppresse;

    - al paragrafo 2, le parole «dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia» sono aggiunte prima di «della Repubblica di Slovenia».

    3) L'articolo 6, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

    «2. Il paragrafo 1 si applica alle ciliege acide di cui ai codici NC ex 0811 90 19, ex 0811 90 39, 0811 90 75, ex 0812 10 00 e 2008 60 51, 2008 60 61, 2008 60 71 e 2008 60 91, a condizione che sia rispettato il prezzo minimo d'importazione fissato dalla Commissione, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (*). Qualora non sia rispettato il prezzo minimo, si applica una tassa compensativa.

    (*) GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29.».

    4) All'articolo 7, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

    «1. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato E originari dei paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e, vini originari dei paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e 2 sono sospesi nei periodi, ai livelli ed entro i contingenti tariffari comunitari indicati per ciascuno di essi.

    2. Le acquaviti di prugne devono essere corredate, all'importazione, di un certificato di autenticità conforme al modello che figura all'allegato E, rilasciato dall'autorità competente dei paesi in questione.»

    5) All'articolo 8, paragrafo 2, l'importi di «21 700 tonnellate» è sostituito da «10 900 tonnellate».

    6) All'articolo 11, lettera b), dopo le parole «all'articolo 1, paragrafo 1» sono inserite le parole «e paragrafo 2».

    7) Il secondo paragrafo dell'articolo 14 è sostituita dal testo seguente:

    «Esso si applica dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998.»

    8) Gli importi indicati per i massimali tariffari elencati nella colonna 4 degli allegati C I, C II, C III e C IV sono sostituiti dagli importi indicati nell'allegato al presente regolamento.

    9) I codici NC e le designazioni dei prodotti sono così modificati:

    a) all'allegato C I, n. d'ordine 01.0020,

    >SPAZIO PER TABELLA>

    è sostituito da:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    b) all'allegato C I, n. d'ordine 01.0040,

    >SPAZIO PER TABELLA>

    è sostituito da:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    c) all'allegato C I, n. d'ordine 01.0230,

    >SPAZIO PER TABELLA>

    è sostituito da:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    d) All'allegato C IV, a pagina 36, n. d'ordine 06.0070, la designazione del codice NC 7214 99 90 è sostituita dal testo seguente:

    «- - - contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio»;

    10) L'allegato D è così modificato:

    a) Nella rubrica della quarta colonna, sono soppresse le diciture «Repubblica federale di Iugoslavia» e «FYROM».

    b) Le concessioni tariffarie per le «ciliege acide (Prunus cerasus), fresche», sono sostituite dal testo seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    c) L'importo di «19 800 tonnellate» (menzionato tre volte) del massimale per le ciliege acide preparate (di cui ai codici NC ex 0811 90 19, ex 0811 90 39, 0811 90 75, ex 08121000 e 2008 60 51, 2008 60 61, 2008 60 71 e 2008 60 91) è sostituito da «12 800 tonnellate».

    d) L'importo di «3 000 tonnellate» del quantitativo di riferimento per i cetrioli preparati (di cui ai codici NC ex 2001 10 00) è sostituito da «2 000 tonnellate».

    11) L'allegato E è modificato come segue:

    1) nella colonna 4 relativa al contingente tariffario con numero d'ordine 09.1515, prima di «Slovenia» sono inserite le parole «e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia»,

    2) il contingente tariffario con numero d'ordine 09.1505 per il tabacco di tipo «Prilep» e le sue suddivisioni Taric sono soppresse;

    3) il modello di certificato di autenticità per il tabacco di tipo «Prilep» è soppresso;

    4) Gli importi indicati per i contingenti tariffari sottoelencati, che figurano nella colonna 4, sono sostituiti dagli importi seguenti:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    12) All'allegato G, sono eliminate le righe «Repubblica federale di Iugoslavia 9 975 tonnellate (peso carcassa)» e «Ex Repubblica iugoslava di Macedonia 825 tonnellate (peso carcassa)».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 29 dicembre 1997.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. POOS

    (1) GU L 16 del 18. 1. 1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 825/97 (GU L 119 dell'8. 5. 1997, pag. 4).

    (2) GU L 348 del 18. 12. 1997, pag. 1.

    (3) GU L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

    (4) GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29.

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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