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Document 31997R2630

    Regolamento (CE) n. 2630/97 della Commissione del 29 dicembre 1997 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 354 del 30.12.1997, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2003; abrogato da 32003R1082

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2630/oj

    31997R2630

    Regolamento (CE) n. 2630/97 della Commissione del 29 dicembre 1997 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 354 del 30/12/1997 pag. 0023 - 0024


    REGOLAMENTO (CE) N. 2630/97 DELLA COMMISSIONE del 29 dicembre 1997 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (1), in particolare l'articolo 10, lettera d),

    considerando che è opportuno stabilire il livello minimo dei controlli che vanno eseguiti per garantire un'adeguata applicazione del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;

    considerando che l'autorità competente di ogni Stato membro deve eseguire controlli basati sull'analisi dei rischi; che l'analisi dei rischi deve tener conto di tutti i fattori rilevanti e in particolare delle implicazioni relative alla salute umana ed animale;

    considerando che in linea di massima tutti gli animali dell'azienda debbono essere sottoposti a controlli; che tuttavia, qualora non sia possibile, per motivi pratici, riunire tutti gli animali dell'azienda entro 48 ore, l'autorità competente può prevedere un adeguato sistema di campionamento;

    considerando che l'autorità competente di ogni Stato membro deve eseguire ispezioni sul posto generalmente senza preavviso, ai sensi del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 820/97;

    considerando che gli Stati membri devono presentare annualmente alla Commissione una dettagliata relazione sull'esecuzione dei controlli;

    considerando che la Commissione fornirà agli Stati membri un modello di tale relazione;

    considerando che il calendario di applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 esige che il presente regolamento entri in vigore con urgenza;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I controlli previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini devono essere almeno conformi ai livelli minimi stabiliti negli articoli da 2 a 5.

    Articolo 2

    1. L'autorità competente di ogni Stato membro esegue ispezioni sul posto, che possono essere effettuate in concomitanza con altre ispezioni previste dalla legislazione comunitaria. Tali ispezioni sono eseguite annualmente su almeno il 10 % delle aziende situate nel territorio di ciascuno Stato membro. Tale percentuale minima di controlli è immediatamente aumentata se si riscontrano casi di mancata conformità alla normativa comunitaria in materia di identificazione.

    2. In deroga al paragrafo 1 è possibile prevedere un tasso di controllo del 5 %, qualora in uno Stato membro sia pienamente operativa, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 820/97, una base di dati informatizzata che consenta l'efficace esecuzione di controlli incrociati.

    3. La selezione, da parte dell'autorità competente, delle aziende da controllare è effettuata in base ad un'analisi dei rischi.

    4. L'analisi dei rischi relativa ad ogni azienda deve tener conto, in particolare:

    a) del numero di animali dell'azienda, nonché delle informazioni dettagliate su tutti gli animali presenti e identificati nell'azienda;

    b) delle implicazioni per la salute umana e animale, in particolare in presenza di precedenti focolai;

    c) dell'ammontare dei premi annui per bovini chiesti e/o corrisposti all'azienda, rispetto all'ammontare versato nell'anno precedente;

    d) di cambiamenti significativi rispetto alla situazione degli anni precedenti;

    e) dei risultati dei controlli realizzati negli anni precedenti, in particolare:

    - l'adeguata tenuta di un registro aziendale, ai sensi del regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione (3), recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro dell'azienda e i passaporti;

    - l'adeguata tenuta dei passaporti degli animali presenti nell'azienda, ai sensi del regolamento (CE) n. 2630/97;

    f) della corretta comunicazione dei dati all'autorità competente;

    g) di altri criteri che gli Stati membri debbono definire.

    5. Ogni ispezione è oggetto di una relazione standardizzata a livello nazionale che specifica le risultanze dei controlli e le carenze emerse, il motivo del controllo e le persone presenti. Il detentore o il suo rappresentante debbono avere la possibilità di firmare la relazione e, se del caso, di formulare le loro osservazioni sul contenuto.

    Articolo 3

    1. Il controllo riguarda tutti gli animali dell'azienda per i quali è prevista l'identificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 820/97.

    2. In deroga al paragrafo 1, se per motivi pratici non è possibile riunire tutti gli animali dell'azienda entro 48 ore, l'autorità competente può prevedere un sistema di campionamento, purché sia garantito un livello adeguato dei controlli.

    Articolo 4

    Le ispezioni sul posto sono effettuate in genere senza preavviso. Qualora venga dato un preavviso, esse deve essere strettamente limitato al minimo necessario e non superare, di regola, le 48 ore.

    Articolo 5

    1. A partire dal 1999, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 1° luglio di ogni anno, una relazione nella quale sono riportate le seguenti informazioni:

    a) il numero di aziende dello Stato membro interessato;

    b) il numero di ispezioni effettuate ai sensi dell'articolo 2;

    c) il numero di animali sottoposti ad ispezioni;

    d) le infrazioni constatate;

    e) le sanzioni inflitte ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 820/97.

    2. La Commissione fornisce agli Stati membri un modello da seguire per la presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1997.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 117 del 7. 5. 1997, pag. 1.

    (2) GU L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1.

    (3) Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.

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