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Document 31997R2629

    Regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione del 29 dicembre 1997 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 354 del 30.12.1997, p. 19–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; abrogato da 32004R0911

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2629/oj

    31997R2629

    Regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione del 29 dicembre 1997 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 354 del 30/12/1997 pag. 0019 - 0022


    REGOLAMENTO (CE) N. 2629/97 DELLA COMMISSIONE del 29 dicembre 1997 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (1), in particolare l'articolo 10, lettere a), b) e c),

    considerando che i marchi auricolari devono contenere informazioni sullo Stato membro di origine, unitamente a quelle sul singolo animale; che il sistema più adatto per codificare tali informazioni è il codice del paese a due lettere, seguito da un codice costituito al massimo da 12 caratteri numerici; che alcuni Stati membri devono essere autorizzati a mantenere in vigore, per un periodo transitorio, il proprio sistema attuale;

    considerando che può essere autorizzata l'utilizzazione di codici a barre, oltre al codice dello Stato membro, purché non siano superati i dodici caratteri;

    considerando che occorre definire alcune norme minime uniformi per il modello e la presentazione dei marchi auricolari;

    considerando che le disposizioni relative al contenuto dei marchi auricolari devono essere riviste alla luce della creazione delle basi di dati informatizzate di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 820/97;

    considerando che le informazioni contenute nel passaporto e nel registro debbono essere presentate in modo tale da poter seguire gli spostamenti degli animali;

    considerando che tali informazioni debbono corrispondere a quelle contenute nella base di dati informatizzata prevista dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (2), modificata dalla direttiva 97/12/CE (3);

    considerando che, in relazione alle misure di controllo sui regimi di aiuti comunitari, è necessario inserire nel passaporto alcune informazioni concernenti i premi, secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 b del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2321/97 (5);

    considerando che il calendario di applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 esige che il presente regolamento entri in vigore con urgenza;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    Marchi auricolari

    Articolo 1

    1. I marchi auricolari riportano almeno il nome, il codice o il contrassegno dell'autorità competente o dell'autorità centrale competente dello Stato membro che ha attribuito il marchio, nonché i caratteri di cui al paragrafo 2.

    2. I caratteri riportati sul marchio auricolare sono i seguenti:

    a) i primi due caratteri individuano lo Stato membro dell'azienda in cui l'animale è identificato per la prima volta. A tal fine è utilizzato il codice a due lettere che figura nell'allegato;

    b) il codice del paese è seguito da un codice numerico costituito al massimo da 12 caratteri. Tuttavia, l'Irlanda, l'Italia, la Spagna, il Portogallo e il Regno Unito possono mantenere in vigore, fino al 31 dicembre 1999, il proprio sistema attuale, utilizzando un codice alfanumerico per i 12 caratteri che seguono il codice del paese.

    3. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1 le autorità centrali competenti degli Stati membri possono autorizzare l'uso di un codice a barre.

    Articolo 2

    I marchi auricolari hanno le seguenti caratteristiche:

    a) sono di materiale plastico flessibile;

    b) sono a prova di manomissione e facilmente leggibili per tutta la durata di vita dell'animale;

    c) non sono riutilizzabili;

    d) sono progettati in modo da rimanere fissati all'animale senza nuocergli;

    e) riportano solamente diciture non asportabili, conformi alle disposizioni di cui all'articolo 1.

    Articolo 3

    I marchi auricolari sono conformi al seguente modello:

    a) ogni marchio è composto di due parti, maschio e femmina;

    b) ciascuna parte del marchio contiene esclusivamente le informazioni di cui all'articolo 1;

    c) ciascuna parte ha una lunghezza minima di 45 mm;

    d) ciascuna parte ha una larghezza minima di 55 mm;

    e) i caratteri hanno un'altezza minima di 5 mm.

    Articolo 4

    Gli Stati membri possono scegliere un altro materiale o un altro modello per il secondo marchio auricolare, sul quale possono decidere di aggiungere altre informazioni, purché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2.

    Articolo 5

    Ciascuno Stato membro trasmette agli altri Stati membri e alla Commissione il modello del primo e del secondo marchio auricolare di cui agli articoli 3 e 4.

    CAPO II

    Passaporto e registro

    Articolo 6

    1. Il passaporto riporta almeno le seguenti informazioni:

    a) informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera C, punto 1, trattini dal primo al settimo, della direttiva 64/432/CEE;

    b) informazioni di cui:

    - all'articolo 14, paragrafo 3, lettera C, punto 2, secondo trattino della direttiva 64/432/CEE

    ovvero

    - all'articolo 14, paragrafo 3, lettera C, punto 2, primo trattino, nel caso in cui sia pienamente operativa la base di dati informatizzata di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 820/97;

    c) firma del detentore o dei detentori, ad eccezione del trasportatore. Una volta diventata pienamente operativa la base di dati, secondo quanto prevede l'articolo 6, paragrafo 3, primo trattino del regolamento (CE) n. 820/97, sarà necessario solo la firma dell'ultimo detentore;

    d) autorità che lo ha rilasciato;

    e) data di rilascio.

    2. Ferme restando le disposizioni di cui al capitolo I.A.1 dell'allegato alla direttiva 91/628/CEE del Consiglio (6), qualora venga trasportato un vitello di meno di quattro settimane, gli Stati membri possono stabilire che sia accompagnato da un documento provvisorio che riporti almeno le informazioni di cui al paragrafo 1, nel formato approvato dall'autorità competente.

    Il documento provvisorio è rilasciato dal primo detentore del vitello e viene compilato da ciascun detentore successivo, esclusi i trasportatori. Il detentore trasmette il documento provvisorio all'autorità competente prima del compimento delle quattro settimane di vita dell'animale, od entro sette giorni, in caso di decesso o di macellazione dell'animale prima del compimento delle quattro settimane. Qualora il vitello sia ancora in vita, l'autorità competente rilascia un passaporto entro 14 giorni dal ricevimento del documento provvisorio. In tale passaporto devono figurare in dettaglio tutti i movimenti del vitello riportati nel documento provvisorio.

    A condizione che l'ombelico sia cicatrizzato, un vitello munito del documento provvisorio non può essere trasportato più di due volte da un'azienda all'altra. Ai fini del presente paragrafo, il movimento tra due aziende tramite un mercato o un centro di raccolta di vitelli è considerato come un unico movimento, a condizione che il mercato o il centro di raccolta di vitelli sia in grado di fornire, a richiesta delle autorità competenti, tutti i dati relativi alle operazioni effettuate nell'ambito del relativo mercato o centro di raccolta.

    3. Per quanto riguarda l'obbligo per ciascun detentore di animali di comunicare i movimenti, la nascita e il decesso dell'animale, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 820/97, i termini relativi sono fissati dallo Stato membro, ma non possono comunque superare i 15 giorni dalla data alla quale l'animale viene marcato nel caso delle nascite; a decorrere dal 1° gennaio 2000, nel caso delle nascite il termine non può essere superiore a sette giorni dalla data di marcatura.

    Articolo 7

    Oltre alle informazioni di cui all'articolo 6 devono figurare sul passaporto le seguenti informazioni relative alla situazione degli animali maschi per quanto concerne i premi, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4 b del regolamento (CEE) n. 805/68:

    a) domanda o concessione di premio per la prima fascia di età;

    b) domanda o concessione di premio per la seconda fascia di età.

    Articolo 8

    Nel registro sono riportate almeno le seguenti informazioni:

    a) informazioni aggiornate di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera C, punto 1, dal primo al quarto trattino, della direttiva 64/432/CEE;

    b) data del decesso dell'animale nell'azienda;

    c) per gli animali che lasciano l'azienda, nome e indirizzo del detentore, ad eccezione del trasportatore, o codice di identificazione dell'azienda, ai quali viene trasferito l'animale, nonché la data di partenza;

    d) per gli animali che arrivano nell'azienda, nome e indirizzo del detentore, ad eccezione del trasportatore, o codice di identificazione dell'azienda, dai quali l'animale proviene, nonché la data di arrivo;

    e) nome e firma del rappresentante dell'autorità competente che ha controllato il registro e data di esecuzione del controllo.

    Articolo 9

    Ciascuno Stato membro trasmette agli altri Stati membri ed alla Commissione il modello del passaporto e del registro utilizzati sul suo territorio.

    CAPO III

    Disposizioni finali

    Articolo 10

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1997.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 117 del 7. 5. 1997, pag. 1.

    (2) GU 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

    (3) GU L 109 del 25. 4. 1997, pag. 1.

    (4) GU L 148 del 26. 6. 1968, pag. 24.

    (5) GU L 322 del 25. 11. 1997, pag. 25.

    (6) GU L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 17.

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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