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Document 31997R2331
Commission Regulation (EC) No 2331/97 of 25 November 1997 on special conditions for granting export refunds on certain pigmeat products
Regolamento (CE) n. 2331/97 della Commissione del 25 novembre 1997 recante condizioni particolari per quanto riguarda la concessione di restituzioni all'esportazione di taluni prodotti del settore delle carni suine
Regolamento (CE) n. 2331/97 della Commissione del 25 novembre 1997 recante condizioni particolari per quanto riguarda la concessione di restituzioni all'esportazione di taluni prodotti del settore delle carni suine
GU L 323 del 26.11.1997, p. 19–22
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No longer in force, Date of end of validity: 07/10/2008; abrogato da 32008R0903
Regolamento (CE) n. 2331/97 della Commissione del 25 novembre 1997 recante condizioni particolari per quanto riguarda la concessione di restituzioni all'esportazione di taluni prodotti del settore delle carni suine
Gazzetta ufficiale n. L 323 del 26/11/1997 pag. 0019 - 0022
REGOLAMENTO (CE) N. 2331/97 DELLA COMMISSIONE del 25 novembre 1997 recante condizioni particolari per quanto riguarda la concessione di restituzioni all'esportazione di taluni prodotti del settore delle carni suine LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 12, e l'articolo 22, visto il regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio, del 12 febbraio 1990, relativo al controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi (3), modificato dal regolamento (CE) n. 163/94 (4), in particolare l'articolo 6, considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2114/97 (6), non è concessa alcuna restituzione se i prodotti - o le merci sotto forma delle quali essi vengono esportati - non sono di qualità sana, leale e mercantile; considerando che, per alcuni dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2759/75, si è tuttavia constatato che tali esigenze non sono sufficienti a garantire, in sede di pagamento delle restituzioni, l'applicazione dei condizioni uniformi; considerando che è pertanto opportuno definire a livello comunitario condizioni complementari, corrispondenti a una qualità media dei prodotti e tali da escludere dal pagamento della restituzione i prodotti di qualità inferiore; considerando che, per i prodotti dei codici NC 1601 00 99 e 1602 49 19, è opportuno introdurre una qualità supplementare, che non contenga carni di pollame e i sui criteri qualitativi siano fissati ad un livello elevato, in modo da evitare, se del caso, la concessione di restituzioni per questo tipo di prodotti qualora le domande di titoli di esportazione superino o rischino di superare i quantitativi tradizionali; considerando che è indispensabile predisporre un controllo per accertare l'osservanza del presente regolamento; che i controlli si effettuano nell'ambito del regolamento (CE) n. 2221/95 della Commissione, del 20 settembre 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio per quanto riguarda il controllo fisico al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione (7), modificato dal regolamento (CE) n. 1167/97 (8), e devono comprendere in particolare un esame organolettico e analisi fisiche e chimiche; che è quindi prescritto che la domanda di restituzione deve essere corredata di una dichiarazione scritta dalla quale risulti che i prodotti in questione posseggono i requisiti previsti dal presente regolamento; considerando che, per garantire l'uniformità delle analisi chimiche e fisiche, è necessario applicare procedimenti definiti con precisione; considerando che sono stati modificati anche il numero dei prodotti per i quali sono concesse restituzioni, nonché i riferimenti ai diversi regolamenti in questione; che, a fini di semplificazione amministrativa, è quindi opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 171/78 della Commissione, del 30 gennaio 1978, recante condizioni particolari per quanto riguarda la concessione di restituzioni all'esportazione di taluni prodotti del settore delle carni suine (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1526/92 (10); considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Fatte salve le altre disposizioni della regolamentazione comunitaria, in particolare quelle del regolamento (CEE) n. 3665/87, sono concesse restituzioni all'esportazione per i prodotti elencati nell'allegato I soltanto: a) se questi rispondono alle condizioni definite nell'allegato I, e b) se la dichiarazione d'esportazione presentata reca, nella casella 44 del formulario, la dicitura «merci conformi al regolamento (CE) n. 2331/97». 2. Per l'applicazione del presente regolamento si considera di qualità sana, leale e mercantile ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3665/87 un prodotto preparato per l'alimentazione umana, il quale, per le materie prime utilizzate, per la sua fabbricazione in condizioni igieniche soddisfacenti e per il suo condizionamento, sia idoneo a tale destinazione. Articolo 2 Quando si eseguono i controlli prescritti all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2221/95, il controllo dei prodotti di cui al presente regolamento consiste: a) in un esame organolettico, b) in analisi fisiche e chimiche eseguite in base ai metodi definiti nell'allegato II. Articolo 3 Il regolamento (CEE) n. 171/78 è abrogato. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° dicembre 1997. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105. (3) GU L 42 del 16. 2. 1990, pag. 6. (4) GU L 24 del 29. 1. 1994, pag. 2. (5) GU L 351 del 14. 12. 1987, pag. 25. (6) GU L 295 del 29. 10. 1997, pag. 3. (7) GU L 224 del 21. 9. 1995, pag. 13. (8) GU L 169 del 27. 6. 1997, pag. 12. (9) GU L 25 del 31. 1. 1978, pag. 21. (10) GU L 160 del 13. 6. 1992, pag. 12. ALLEGATO I Condizioni particolari per la concessione di restituzione all'esportazione di taluni prodotti del settore delle carni suine >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II I metodi d'analisi (1) 1. Determinazione del tenore in proteine Viene considerato come tenore in proteine, il tenore in azoto moltiplicato per il fattore 6,25. Il tenore in azoto deve essere determinato secondo il metodo ISO 937-1978. 2. Determinazione del tenore in acqua nei prodotti delle voci 1601 e 1602 della nomenclatura combinata Il tenore in acqua deve essere determinato secondo il metodo ISO 1442-1973. 3. Calcolo del tenore in acqua estranea Il tenore in acqua estranea è dato dalla formula: a - 4b, in cui a = tenore in acqua, b = tenore in proteine. 4. Determinazione del tenore in collageno È considerato tenore in collageno il tenore in idrossiprolina moltiplicato per il fattore 8. Il tenore in idrossiprolina deve essere ottenuto secondo il metodo ISO 3496-1978. (1) I metodi di analisi indicati in questo allegato sono quelli validi il giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento, fatte salve eventuali successive modifiche. Essi sono pubblicati dal segretariato ISO: 1 rue de Varembé, Ginevra, Svizzera.