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Document 31997R2326

    Regolamento (CE) n. 2326/97 della Commissione del 25 novembre 1997 recante modidica del regolamento (CEE) n. 32/82 che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione nel settore delle carni bovine

    GU L 323 del 26.11.1997, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2007; abrog. impl. da 32007R0433

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2326/oj

    31997R2326

    Regolamento (CE) n. 2326/97 della Commissione del 25 novembre 1997 recante modidica del regolamento (CEE) n. 32/82 che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione nel settore delle carni bovine

    Gazzetta ufficiale n. L 323 del 26/11/1997 pag. 0001 - 0004


    REGOLAMENTO (CE) N. 2326/97 DELLA COMMISSIONE del 25 novembre 1997 recante modifica del regolamento (CEE) n. 32/82 che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione nel settore delle carni bovine

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 12,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 32/82 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3169/87 (4), ha stabilito le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione nel settore delle carni bovine;

    considerando che le carcasse leggere e le selle di bovini maschi adulti sono spesso presentate con talune frattaglie aderenti e che queste ultime non sono ammissibili ai fini della concessione di una restituzione; che è pertanto opportuno prevedere una rettifica del peso di tali carcasse o selle nei casi in cui sono presentate con il fegato e/o i rognoni;

    considerando che per motivi di chiarezza occorre precisare che l'attestato previsto in allegato, da presentare per l'espletamento delle formalità doganali di esportazione, dopo l'adempimento di dette formalità deve essere trasmesso per via amministrativa all'organismo incaricato del pagamento delle restituzioni;

    considerando che i regolamenti (CEE) n. 798/80 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 471/87 (6), e (CEE) n. 2730/79 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1180/87 (8), sono stati abrogati dal regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) 2114/97 (10); che occorre pertanto aggiornare i riferimenti nel presente regolamento;

    considerando che, in seguito all'attuazione dell'accordo agricolo concluso nell'ambito dell'Uruguay Round, la Commissione può seguire tramite i titoli di esportazione l'evoluzione dei quantitativi per i quali è concessa una restituzione particolare; che è dunque possibile sopprimere le comunicazioni degli Stati membri di cui all'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 32/82;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 32/82 è modificato nel modo seguente:

    1) Al testo dell'articolo 1, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

    «3. Se una carcassa o una sella sono presentate con il fegato e/o i rognoni, il loro peso è diminuito di:

    - 5 kg per il fegato e i rognoni,

    - 4,5 kg per il fegato,

    - 0,5 kg per i rognoni.»

    2) All'articolo 2, paragrafo 2, il testo del primo e del secondo comma è sostituito dal seguente:

    «2. La prova è fornita mediante la presentazione di un attestato, il cui modello figura in allegato, rilasciato su richiesta degli interessati dall'organismo d'intervento o da qualsiasi altra autorità all'uopo designata dallo Stato membro in cui gli animali sono stati macellati. Questo documento deve essere presentato alle autorità doganali all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione e deve essere trasmesso per via amministrativa all'organismo incaricato del pagamento delle restituzioni dopo l'espletamento di dette formalità. Tali formalità sono espletate nello Stato membro in cui gli animali sono stati macellati.

    Tuttavia, quando dei prodotti sono assoggettati ai regimi previsti all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio (*), l'attestato di cui al precedente comma deve essere presentato alle autorità doganali all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di cui all'articolo 25, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87 (**). In deroga a detto regolamento, nei casi in cui si applica il presente comma non sono autorizzate le manipolazioni di cui all'articolo 28, paragrafo 4, lettere b), c) e d) del regolamento (CEE) n. 3665/87.

    (*) GU L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

    (**) GU L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.»

    3) All'articolo 3, secondo comma, la parte di frase «all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79» è sostituita da «all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87».

    4) L'articolo 4 bis è soppresso.

    5) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1997.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

    (2) GU L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50.

    (3) GU L 4 dell'8. 1. 1982, pag. 11.

    (4) GU L 301 del 24. 10. 1987, pag. 21.

    (5) GU L 87 dell'1. 4. 1980, pag. 42.

    (6) GU L 48 del 17. 2. 1987, pag. 10.

    (7) GU L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.

    (8) GU L 113 del 30. 4. 1987, pag. 27.

    (9) GU L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

    (10) GU L 295 del 29. 10. 1997, pag. 3.

    ALLEGATO

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    >FINE DI UN GRAFICO>

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