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Document 31997R2300

    Regolamento (CE) n. 2300/97 della Commissione del 20 novembre 1997 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele

    GU L 319 del 21.11.1997, p. 4–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; abrogato da 32004R0917

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2300/oj

    31997R2300

    Regolamento (CE) n. 2300/97 della Commissione del 20 novembre 1997 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele

    Gazzetta ufficiale n. L 319 del 21/11/1997 pag. 0004 - 0007


    REGOLAMENTO (CE) N. 2300/97 DELLA COMMISSIONE del 20 novembre 1997 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele (1), in particolare l'articolo 5,

    considerando che il regolamento (CE) n. 1221/97 ha stabilito azioni dirette a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione e che l'articolo 1 del medesimo prevede per gli Stati membri la possibilità di predisporre programmi nazionali; che è necessario determinare gli elementi essenziali di tali programmi e i termini per la trasmissione alla Commissione;

    considerando che è necessario limitare la partecipazione comunitaria al finanziamento dei programmi nazionali tenendo conto della distribuzione del patrimonio apicolo comunitario;

    considerando che gli Stati membri devono effettuare controlli relativi all'applicazione del presente regolamento; che le misure di controllo devono essere comunicate alla Commissione;

    considerando che, sebbene le azioni contenute nei programmi operativi nazionali relativi agli obiettivi 1, 5 b e 6 siano escluse dal finanziamento previsto dal presente regolamento, l'elenco di queste azioni deve essere trasmesso alla Commissione;

    considerando che al fine di effettuare in modo uniforme lo studio di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1221/97 è opportuno stabilire criteri comuni per la sua realizzazione;

    considerando che è opportuno stabilire regole per la fissazione del tasso di conversione agricolo da applicare al finanziamento dei programmi nazionali;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nei programmi nazionali di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1221/97 figurano in particolare:

    a) la descrizione della situazione del settore, in modo da consentire l'aggiornamento periodico dei dati strutturali contenuti nello studio di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1221/97;

    b) le finalità del programma;

    c) la descrizione precisa delle azioni, se del caso con i costi unitari;

    d) la stima dei costi e il piano di finanziamento a livello nazionale e regionale;

    e) il riferimento alle pertinenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

    f) l'elenco delle organizzazioni rappresentative e delle cooperative del settore apicolo che collaborano con l'autorità competente dello Stato membro per l'elaborazione dei programmi;

    g) le modalità di verifica e di valutazione del programma.

    Articolo 2

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione i programmi anteriormente al 30 settembre di ogni anno. Tuttavia, per il primo anno il termine è rinviato al 15 dicembre 1997.

    Articolo 3

    La partecipazione della Comunità al finanziamento dei programmi prevista all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1221/97 è limitata per ciascuno Stato membro all'importo corrispondente alla quota del patrimonio apicolo comunitario detenuta dallo Stato membro di cui trattasi, indicate nell'allegato I del presente regolamento.

    Tuttavia, se uno o più Stati membri non comunicano i programmi entro i termini di cui all'articolo 2, oppure non utilizzano integralmente l'importo di cui al primo comma, le quote degli altri Stati membri possono essere aumentate proporzionalmente alla quota rispettiva.

    Articolo 4

    1. Contestualmente ai programmi, gli Stati membri comunicano alla Commissione un fascicolo concernente i relativi controlli. Tali controlli sono intesi a verificare il rispetto delle condizioni per la concessione degli aiuti istituiti in virtù dei programmi presentati. I controlli vengono eseguiti a livello amministrativo e in loco.

    2. Anteriormente alla data prevista all'articolo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle azioni iscritte nei programmi operativi nazionali nell'ambito degli obiettivi 1, 5 b e 6.

    Articolo 5

    All'importo di cui all'articolo 3 si applica il tasso di conversione agricolo in vigore il 1° settembre dell'anno in cui vengono comunicati i programmi.

    Articolo 6

    Lo studio di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1221/97 concerne gli elementi figuranti nell'allegato II del presente regolamento.

    Articolo 7

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1997.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 173 dell'1. 7. 1997, pag. 1.

    ALLEGATO I

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    STUDIO SULLA STRUTTURA DEL SETTORE APICOLO

    1. Censimento

    Alveari professionali:

    Totale alveari:

    Apicoltori professionisti (a):

    Totale apicoltori:

    2. Struttura di smercio

    Produzione (b):Vendita diretta al consumatore

    Vendita diretta al dettagliante

    Vendita a centri di confezionamento/all'ingrosso

    Vendite all'industria

    Importazioni:Vendite all'ingrosso/ai centri di confezionamento/all'industria

    Esportazioni:3. Prezzi

    4. Costi di produzione - Confezionamento

    Costi fissi:

    Costi variabili:

    - Se disponibile, ripartizione dettagliata in particolare per quanto riguarda:

    - spese per la lotta contro la varroasi

    - alimentazione invernale

    - imballaggi (recipienti)

    - transumanza

    5. Qualità del miele

    Specificità:Regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio (1)

    Denominazione d'origine protetta (DOP):Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (2)

    Indicazione geografica protetta (IGP):Regolamento (CEE) n. 2081/92

    Note:

    (a) Apicoltore professionista = apicoltore titolare di oltre 150 alveari.

    (b) Eventualmente, indicare il tipo di miele e le dimensioni dell'azienda.

    (1) GU L 208 del 24. 7. 1992, pag. 9.

    (2) GU L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1.

    >FINE DI UN GRAFICO>

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