Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R1056

Regolamento (CE) n. 1056/97 della Commissione dell'11 giugno 1997 che adegua al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 154 del 12.6.1997, p. 21–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2014; abrogato da 32014R0165

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1056/oj

31997R1056

Regolamento (CE) n. 1056/97 della Commissione dell'11 giugno 1997 che adegua al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 154 del 12/06/1997 pag. 0021 - 0021


REGOLAMENTO (CE) N. 1056/97 DELLA COMMISSIONE dell'11 giugno 1997 che adegua al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2479/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 17,

considerando che è necessario eliminare ogni possibilità di frode nell'uso di apparecchi di controllo elettronici nei trasporti su strada;

considerando che il regolamento (CE) n. 2479/95 rende obbligatoria la protezione dei cavi che collegano l'apparecchio di controllo al trasmettitore di impulsi, a meno che una protezione equivalente contro le manomissioni possa essere garantita con altri metodi (ad esempio mediante controllo elettronico, quale una codifica del segnale); che un collegamento che comprende dei raccordi sigillati è considerato continuo;

considerando che l'apparecchio di controllo installato a bordo dei veicoli di nuova produzione immessi per la prima volta in circolazione dopo il 1° gennaio 1996 deve essere conforme alle disposizioni del presente regolamento;

considerando che l'industria e i costruttori del settore automobilistico hanno avuto gravi difficoltà nel montare cavi armati su veicoli di categoria M1 e N1, dove gli impulsi di velocità e distanza provengono dai sensori integrati, ossia dai sensori ABS;

considerando che tali sensori non sono concepiti per l'installazione di un cavo armato; che è necessario prevedere che il cavo armato non sia obbligatorio per il collegamento fra il sensore e l'adattatore , bensì per il collegamento fra l'adattatore e l'apparecchio di controllo; che è necessario modificare il regolamento di conseguenza;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico del regolamento (CEE) n. 3821/85,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato I, capitolo V, punto 5 del regolamento (CEE) n. 3821/85 si aggiungono i seguenti paragrafi:

«Ai fini dell'applicazione del presente punto, per veicoli di categoria M1 e N1 si intendono i veicoli di cui all'allegato II A della direttiva 70/156/CEE del Consiglio (*). Su tali veicoli, che sono provvisti di tachigrafo a norma del presente regolamento e non sono concepiti per l'installazione di un cavo armato fra i sensori di velocità e distanza e l'apparecchio di controllo, viene montato un adattatore quanto più vicino possibile ai suddetti sensori.

Il cavo armato congiunge l'adattatore all'apparecchio di controllo.

(*) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a partire dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 1997.

Per la Commissione

Neil KINNOCK

Membro della Commissione

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 8.

(2) GU n. L 256 del 26. 10. 1995, pag. 8.

Top