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Document 31997R0669

Regolamento (CE) n. 669/97 del Consiglio del 14 aprile 1997 che reca apertura e modalità di gestione di contingenti e massimali tariffari comunitari, che stabilisce una sorveglianza comunitaria per taluni pesci e prodotti della pesca originari delle isole Færøer e che definisce le modalità di rettifica e di adattamento di tali misure, nonché che abroga il regolamento (CE) n. 1983/95

GU L 101 del 18.4.1997, p. 1–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/09/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/669/oj

31997R0669

Regolamento (CE) n. 669/97 del Consiglio del 14 aprile 1997 che reca apertura e modalità di gestione di contingenti e massimali tariffari comunitari, che stabilisce una sorveglianza comunitaria per taluni pesci e prodotti della pesca originari delle isole Færøer e che definisce le modalità di rettifica e di adattamento di tali misure, nonché che abroga il regolamento (CE) n. 1983/95

Gazzetta ufficiale n. L 101 del 18/04/1997 pag. 0001 - 0011


REGOLAMENTO (CE) N. 669/97 DEL CONSIGLIO del 14 aprile 1997 che reca apertura e modalità di gestione di contingenti e massimali tariffari comunitari, che stabilisce una sorveglianza comunitaria per taluni pesci e prodotti della pesca originari delle isole Færøer e che definisce le modalità di rettifica e di adattamento di tali misure, nonché che abroga il regolamento (CE) n. 1983/95

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

(1) considerando che gli articoli 3 e 8 dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra, firmato il 6 dicembre 1996 (1), prevedono che, per taluni pesci e prodotti della pesca di cui al protocollo n. 1 dell'accordo, i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità siano soppressi;

(2) considerando che tale soppressione dei dazi doganali avviene nel quadro di contingenti e massimali tariffari comunitari nonché, per taluni di questi prodotti, nel quadro di una sorveglianza statistica comunitaria; che è opportuno pertanto aprire contingenti e massimali tariffari comunitari in questione per i prodotti di cui sopra originari delle isole Færøer, in relazione dei volumi indicati rispettivamente negli allegati I e II e istituire una sorveglianza statistica comunitaria per i prodotti di cui all'allegato III del presente regolamento;

(3) considerando che le aliquote di dazio preferenziali indicate negli allegati I, II e III si applicano unicamente quando il prezzo franco frontiera, determinato dagli Stati membri a norma dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura (2), è almeno pari al prezzo di riferimento stabilito o da stabilire dalla Comunità per i prodotti o le categorie di prodotti interessati;

(4) considerando che è opportuno prevedere, a fini della semplificazione, che le modifiche e gli adattamenti tecnici necessari agli allegati del presente regolamento a seguito di modifiche della nomenclatura combinata e dei codici Taric, come pure gli adattamenti del volume e del tasso contingentale a seguito delle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione, possano essere effettuate dalla Commissione previo parere del comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (3);

(5) considerando che, per gli stessi motivi, è opportuno prevedere che tale procedura possa applicarsi in caso di modifica dell'accordo di cui sopra nella misura in cui le modifiche convenute precisino i prodotti ammissibili al beneficio dei contingenti tariffari, o quelli soggetti ai massimali tariffari o sotto sorveglianza statistica, i loro volumi, diritti e periodi contingentali, nonché, se del caso, le rispettive condizioni di concessione;

(6) considerando che i contingenti tariffari, i massimali tariffari e la sorveglianza statistica previsti in tale accordo riguardano un periodo indeterminato; che, pertanto, ai fini dell'efficacia e della semplificazione dell'attuazione delle misure in questione, è opportuno prevedere l'applicazione del presente regolamento su base pluriennale;

(7) considerando che per quanto riguarda i prodotti soggetti a contingenti tariffari comunitari di cui all'allegato I, occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti e l'applicazione, senza soluzione di continuità, delle aliquote previste per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti;

(8) considerando che spetta alla Comunità decidere l'apertura, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali, di contingenti tariffari; che tuttavia nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare ai volumi contingentali le quantità necessarie corrispondenti alle importazioni effettive; che, tuttavia, questa modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri;

(9) considerando che, per i prodotti di cui all'allegato II, soggetti a massimali tariffari comunitari, una sorveglianza comunitaria può essere operata avvalendosi di una modalità di gestione basata sull'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni dei prodotti in questione ai massimali, via via che tali prodotti sono presentati in dogana corredati da dichiarazioni di immissione in libera pratica; che questa modalità di gestione deve prevedere la possibilità di ripristinare i dazi doganali non appena siano stati raggiunti, nella Comunità, i massimali previsti;

(10) considerando che tale modalità di gestione richiede una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione la quale deve, in particolare, poter seguire il grado d'imputazione ai massimali e informarne gli Stati membri; che la collaborazione dev'essere tanto più stretta poiché è necessario che la Commissione possa adottare le misure idonee a ripristinare i dazi doganali non appena sia stato raggiunto uno dei massimali in causa;

(11) considerando che per i prodotti di cui all'allegato III è opportuno avvalersi del sistema di sorveglianza statistica attuato a livello della Commissione a norma delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1172/95 (4) e (CEE) n. 2658/87 (5),

(12) considerando che è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1983/95 (6) che ha messo in vigore le misure applicabili in virtù del precedente accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno i dazi doganali all'importazione nella Comunità dei prodotti originari delle isole Færøer, di cui all'allegato I, sono sospesi ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari ivi indicati.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione, che può adottare qualsiasi misura amministrativa per garantirne la gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica per un prodotto contemplato dal presente regolamento, corredata di:

- una domanda di beneficio preferenziale, e

- un certificato di circolazione delle merci, conforme alle norme di cui al protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi della collaborazione amministrativa, allegato alla decisione 97/126/CE (7),

e se tale dichiarazione è accettata dall'autorità doganale, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, dal volume contingentale in questione, di una quantità corrispondente a tale fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle dichiarazioni di cui sopra, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte dell'autorità doganale dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza le quantità prelevate le riversa, non appena possibile, nel volume contingentale corrispondente.

Se le quantità richieste sono superiori al saldo disponibile del volume contingentale, l'assegnazione avviene proporzionalmente alle domande. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione dei prelievi effettuati.

Articolo 4

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, le importazioni nella Comunità di taluni prodotti originari delle isole Færøer, di cui agli allegati II e III, sono soggette rispettivamente a massimali o a una sorveglianza comunitaria.

Le designazioni dei prodotti di cui al primo comma nonché i livelli dei massimali e dei dazi doganali applicabili sono indicati negli allegati di cui sopra.

2. Le imputazioni ai massimali sono effettuate via via che i prodotti sono presentati in dogana corredati da dichiarazioni di immissione in libera pratica e da un certificato di circolazione delle merci, conforme alle norme di cui all'articolo 3, primo comma, secondo trattino.

Una merce può essere imputata al massimale soltanto se il certificato di circolazione delle merci è presentato prima della data stabilita per il ripristino della riscossione dei dazi doganali.

Il grado di utilizzazione dei massimali è constatato, a livello comunitario, in base alle importazioni imputate, secondo le modalità definite al primo e al secondo comma.

Con la periodicità ed entro i termini indicati al paragrafo 4 gli Stati membri informano la Commissione delle imputazioni effettuate secondo le modalità di cui sopra.

3. Non appena i massimali sono raggiunti, la Commissione può ripristinare, mediante regolamento e fino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali applicabili ai paesi terzi.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quindicesimo giorno di ogni mese, le imputazioni effettuate nel corso del mese precedente.

5. La sorveglianza statistica prevista per i prodotti di cui all'allegato III avviene, a livello della Comunità, in base alle importazioni imputate alle condizioni di cui al paragrafo 2, primo comma e comunicate all'Istituto statistico delle Comunità europee in applicazione dei regolamenti (CE) n. 1172/95 e (CEE) n. 2658/87.

Articolo 5

1. Le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento, in particolare:

a) le modifiche e gli adattamenti tecnici, nella misura in cui essi sono necessari a seguito delle modifiche della nomenclatura combinata e dei codici Taric,

b) gli adattamenti necessari a seguito della modifica, approvata con atto del Consiglio, dell'accordo tra la Comunità europea e le isole Færøer,

sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

2. Le disposizioni adottate a norma del paragrafo 1 non autorizzano la Commissione a:

- procedere al riporto di quantitativi preferenziali da un periodo contingentale ad un altro;

- modificare le scadenze previste dagli accordi o protocolli;

- trasferire le quantità da un contingente a un altro;

- aprire e gestire contingenti derivanti da nuovi accordi;

- adottare una legislazione che riguardi la gestione dei contingenti di certificati di importazione.

Articolo 6

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione differisce l'applicazione delle misure da essa decise di tre mesi al massimo a decorrere dalla comunicazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di cui al comma precedente.

3. Il comitato può esaminare ogni questione riguardante l'applicazione del presente regolamento che sia sollevata dal presidente di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

Articolo 7

Le aliquote di dazio indicate negli allegati I, II e III si applicano unicamente quando il prezzo franco frontiera, determinato dagli Stati membri a norma del regolamento (CEE) n. 3759/92 è almeno pari al prezzo di riferimento stabilito o da stabilire dalla Comunità per i prodotti o le categorie di prodotti in questione.

Articolo 8

Per garantire l'applicazione del presente regolamento la Commissione adotta tutte le misure del caso in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Articolo 9

Il regolamento (CE) n. 1983/95 è abrogato.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 aprile 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. VAN AARTSEN

(1) GU n. L 53 del 22. 2. 1997, pag. 2.

(2) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 (GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag 15).

(3) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

(4) GU n. L 118 del 25. 5. 1995, pag. 10.

(5) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(6) GU n. L 192 del 15. 8. 1995, pag. 1.

(7) GU n. L 53 del 22. 2. 1997, pag. 1.

ALLEGATO I

Prodotti della pesca soggetti a contingenti tariffari

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Prodotti della pesca soggetti a massimali tariffari comunitari

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

Prodotti della pesca soggetti a una sorveglianza statistica

>SPAZIO PER TABELLA>

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