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Document 31997R0552
Council Regulation (EC) No 552/97 of 24 March 1997 temporarily withdrawing access to generalized tariff preferences from the Union of Myanmar
Regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio del 24 marzo 1997 che revoca temporaneamente i benefici derivanti dalle preferenze tariffarie generalizzate all'Unione di Myanmar
Regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio del 24 marzo 1997 che revoca temporaneamente i benefici derivanti dalle preferenze tariffarie generalizzate all'Unione di Myanmar
GU L 85 del 27.3.1997, pp. 8–9
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No longer in force, Date of end of validity: 12/06/2012; abrogato da 32013R0607
Regolamento (CE) n. 552/97 del Consiglio del 24 marzo 1997 che revoca temporaneamente i benefici derivanti dalle preferenze tariffarie generalizzate all'Unione di Myanmar
Gazzetta ufficiale n. L 085 del 27/03/1997 pag. 0008 - 0009
REGOLAMENTO (CE) N. 552/97 DEL CONSIGLIO del 24 marzo 1997 che revoca temporaneamente i benefici derivanti dalle preferenze tariffarie generalizzate all'Unione di Myanmar IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 3281/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, recante applicazione di un sistema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1995-1998 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3, visto il regolamento (CE) n. 1256/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1 luglio 1996-30 giugno 1999 a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione (3), sentito il parere del Parlamento europeo (4), sentito il parere del Comitato economico e sociale (5), considerando che, secondo il regolamento (CE) n. 3281/94 e il regolamento (CE) n. 1256/96, l'Unione di Myanmar (in appresso per brevità «Myanmar») beneficia di preferenze tariffarie generalizzate; considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 3281/94 e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1256/96, le preferenze possono essere revocate temporaneamente, in tutto o in parte, in fattispecie che comprendono la pratica da parte di un paese beneficiario di qualsiasi forma di schiavitù, quale definita nelle convenzioni di Ginevra del 25 settembre 1926 e del 7 settembre 1956 e nelle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 e n. 105; considerando che, il 7 giugno 1995, la Confederazione internazionale dei sindacati liberi (CISL) e la Confederazione europea dei sindacati (CES) hanno presentato congiuntamente alla Commissione, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 3281/94, una denuncia in cui si chiede il ritiro temporaneo di Myanmar dal sistema di preferenze tariffarie generalizzate della Comunità a causa del lavoro forzato praticato nel paese; considerando che il 2 gennaio 1997 la CISL e la CES hanno comunicato alla Commissione di voler estendere al regolamento (CE) n. 1256/96 l'effetto giuridico della denuncia comune presentata a norma del regolamento (CE) n. 3281/94 per chiedere la revoca del beneficio preferenziale concesso a Myanmar; considerando che la Commissione ha esaminato la denuncia del 7 giugno 1995 di concerto con il comitato delle preferenze generalizzate; che le prove presentate dai denuncianti sono state ritenute sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta e che la Commissione ha deciso con avviso in data 16 gennaio 1996 (6) che l'inchiesta dovesse aver luogo; considerando che le autorità di Myanmar sono state ufficialmente informate dell'apertura dell'inchiesta; che esse hanno negato il carattere forzato delle pratiche denunciate facendo riferimento alle eccezioni previste all'articolo 2, paragrafo 2 della convenzione n. 29 dell'OIL nel cui ambito rientrerebbero le disposizioni della legge del 1907 sulle città e della legge del 1908 sui villaggi che consentono l'imposizione dei lavori e servizi alla popolazione; che tale interpretazione è contestata dall'OIL i cui organi competenti hanno chiesto urgentemente l'abrogazione di tali leggi per conformarsi alla lettera e allo spirito della convenzione n. 29; considerando che le testimonianze scritte e orali raccolte dalla Commissione durante l'inchiesta, condotta di concerto con il comitato delle preferenze generalizzate, confermano le affermazioni contenute nella denuncia; che dalle stesse emerge che le autorità di Myanmar ricorrono sistematicamente e sotto pena di sanzioni spesso violente al lavoro forzato non solo per operazioni di tipo militare, ma anche per la costruzione di infrastrutture civili o militari; considerando che, al fine di completare le informazioni raccolte durante l'inchiesta, la Commissione ha richiesto alle autorità di Myanmar di collaborarvi autorizzando l'invio sul posto di una commissione investigativa; che le autorità in questione non hanno accolto la richiesta e che, pertanto, in virtù dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 3281/94, si possono trarre conclusioni sulla base dei dati disponibili; considerando che i dati raccolti dalla Commissione nel corso dell'inchiesta condotta in seguito alla denuncia iniziale della CISL e della CES, nonché le conclusioni raggiunte possono essere ritenute valide anche per quanto riguarda l'esame dell'ulteriore denuncia presentata dalla CISL e della CES il 2 gennaio 1997, in quanto tali dati e conclusioni sono di portata generale e rendono superflua un'inchiesta complementare specifica per il settore agricolo; che ricorrono i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1256/96 e le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 5; considerando che dai dati disponibili è possibile concludere che esistono i presupposti per una revoca dei benefici derivanti dal regime di preferenze generalizzate accordati a Myanmar; considerando che le risultanze dell'inchiesta sono state oggetto di una relazione inviata al comitato delle preferenze generalizzate, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3281/94; considerando che il carattere sistematico e generalizzato delle pratiche incriminate giustifica una revoca totale dei benefici derivanti dal regime; considerando che è pertanto opportuno revocare temporaneamente, e fin quando non sarà stata constatata la cessazione di tali pratiche, l'applicazione delle preferenze tariffarie ai prodotti industriali originari di Maynmar; considerando che occorre escludere da tale revoca merci già spedite nella Comunità europea, purché il loro invio sia anteriore alla data di entrata in vigore del presente regolamento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È temporaneamente revocato il beneficio delle preferenze tariffarie accordate all'Unione di Myanmar in base al regolamento (CE) n. 3281/94 e al regolamento (CE) n. 1256/96. Articolo 2 Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fa cessare l'applicazione del presente regolamento alla luce di una relazione di quest'ultima che dimostra che non si fa più ricorso alle pratiche di cui all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CE) n. 3281/94 e articolo 9, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CE) n. 1256/96 che hanno provocato la revoca dell'accesso al sistema delle preferenze generalizzate per Maynmar. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso non si applica alle merci per le quali sia stato comprovato che la spedizione verso la Comunità europea è avvenuta anteriormente a tale data. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 24 marzo 1997. Per il Consiglio Il Presidente H. VAN MIERLO (1) GU n. L 348 del 31. 12. 1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2948/95 (GU n. L 308 del 21. 12. 1995, pag. 32). (2) GU n. L 160 del 29. 6. 1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2448/96 (GU n. L 333 del 21. 12. 1996, pag. 12). (3) GU n. C 35 del 4. 2. 1997, pag. 14 e GU n. C 80 del 13. 3. 1997, pag. 18. (4) Parere espresso il 14 marzo 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (5) Parere espresso il 27 febbraio 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (6) GU n. C 15 del 20. 1. 1996, pag. 3.