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Document 31997R0259

    Regolamento (CE) n. 259/97 della Commissione del 13 febbraio 1997 recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1482/95 che stabilisce i tassi di conversione da applicare in via transitoria nel quadro della tariffa doganale comune per i prodotti dei settori agricoli e per alcune merci ottenute dalla trasformazione di tali prodotti

    GU L 43 del 14.2.1997, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/259/oj

    31997R0259

    Regolamento (CE) n. 259/97 della Commissione del 13 febbraio 1997 recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1482/95 che stabilisce i tassi di conversione da applicare in via transitoria nel quadro della tariffa doganale comune per i prodotti dei settori agricoli e per alcune merci ottenute dalla trasformazione di tali prodotti

    Gazzetta ufficiale n. L 043 del 14/02/1997 pag. 0008 - 0008


    REGOLAMENTO (CE) N. 259/97 DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 1997 recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1482/95 che stabilisce i tassi di conversione da applicare in via transitoria nel quadro della tariffa doganale comune per i prodotti dei settori agricoli e per alcune merci ottenute dalla trasformazione di tali prodotti

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), modificato dal regolamento (CE) n. 1193/96 (2),

    considerando che il regolamento (CE) n. 1482/95 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1224/96 (4), ha istituito misure transitorie fino al 30 giugno 1997 allo scopo di agevolare il passaggio al regime risultante dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati dell'Uruguay Round; che le misure transitorie in esame sono state adottate per evitare sviamenti di traffico e in attesa della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alla proposta della Commissione relativa alla modifica dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2913/92 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 (6); che, dopo la modifica dell'articolo 18 succitato attraverso il regolamento (CE) n. 82/97, le suddette misure transitorie non sono più giustificate e comportano complicazioni amministrative;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1482/95 è abrogato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1997.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1997.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

    (2) GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 1.

    (3) GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 43.

    (4) GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 70.

    (5) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

    (6) GU n. L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1.

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