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Document 31997L0071

    Direttiva 97/71/CE della Commissione del 15 dicembre 1997 recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 347 del 18.12.1997, p. 42–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; abrog. impl. da 32005R0396

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/71/oj

    31997L0071

    Direttiva 97/71/CE della Commissione del 15 dicembre 1997 recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 347 del 18/12/1997 pag. 0042 - 0044


    DIRETTIVA 97/71/CE DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 1997 recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/41/CE (2), in particolare l'articolo 10;

    vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale (3), modificata da ultimo dalla direttiva 97/41/CE, in particolare l'articolo 10;

    vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale (4), compresi gli ortofrutticoli, modificata da ultimo dalla direttiva 97/41/CE, in particolare l'articolo 10,

    considerando che le direttive del Consiglio 93/57/CEE (5), 94/29/CE (6), 95/39/CE (7) e 96/33/CE (8) hanno modificato l'allegato II delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE fissando quantità massime di residui per elenchi di antiparassitari; che tuttavia per alcune voci non si è proceduto alla fissazione di valori poiché i dati disponibili non erano sufficienti per stabilire quantità massime ed è stata offerta alle parti interessate l'opportunità di fornire i dati mancanti entro determinate scadenze; che, se le quantità massime in questione non saranno adottate entro le date specificate nelle note a piè di pagina degli elenchi aggiunti all'allegato II delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE mediante le direttive 93/57/CEE, 94/29/CE, 95/39/CE e 96/33/CE, sarà applicato l'adeguato limite inferiore di determinazione analitica;

    considerando che le direttive del Consiglio 93/58/CEE (9), 94/30/CE (10), 95/38/CE (11) e 96/32/CE (12) hanno modificato l'allegato II della direttiva 90/642/CEE fissando le quantità massime per elenchi di antiparassitari; che tuttavia per alcune voci non si è proceduto alla fissazione di valori poiché i dati disponibili non erano sufficienti per stabilire quantità massime ed è stata offerta alle parti interessate l'opportunità di fornire i dati mancanti entro determinate scadenze; che, se le quantità massime in questione non saranno adottate entro le date specificate alle note a piè di pagina degli elenchi aggiunti all'allegato II della direttiva 90/642/CEE mediante le direttive 93/58/CEE, 94/30/CE, 95/38/CE e 96/32/CE, sarà applicato l'adeguato limite inferiore di determinazione analitica;

    considerando che gli Stati membri possono fissare quantità massime nazionali di antiparassitari, qualora esse non siano stabilite dalle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE; che gli Stati membri dovrebbero fissare tali quantità nazionali tenendo conto delle loro autorizzazioni nazionali relative a prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione nonché sulla base di dati sufficienti a garantire che i consumatori non siano esposti a livelli inammissibili di residui di antiparassitari;

    considerando che le quantità massime nazionali di residui fissate dagli Stati membri per effetto delle quali viene vietata o limitata l'immissione in circolazione di prodotti originari di altri Stati membri, sono soggette alla procedura di conciliazione prevista dall'articolo 5 bis delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE e dall'articolo 5 b della direttiva 90/642/CEE, in base alla quale si applicano disposizioni eccezionali, tra cui, ove possibile, la fissazione di una quantità massima temporanea di residui;

    considerando che, per quanto riguarda i cereali e i prodotti di origine vegetale, le quantità massime di residui dipendono dall'uso di quantità minime di antiparassitari sufficienti per ottenere un'adeguata protezione delle piante, applicate in modo tale che al contempo la quantità di residui risulti la minima possibile e accettabile dal punto di vista tossicologico, in particolare in termini di quantità stimata assunta con la dieta alimentare; che, per quanto riguarda i prodotti alimentari di origine animale, le quantità massime di residui dipendono dal consumo di cereali e di prodotti di origine vegetale trattati con antiparassitari che lasciano residui negli animali e nei prodotti di origine animale, tenendo conto anche, se del caso, delle conseguenze dirette dell'uso di medicinali veterinari;

    considerando che gli antiparassitari elencati nelle direttive 93/57/CEE e 93/58/CEE le parti interessate si sono impegnate a produrre i dati mancanti; che i dati presentati sono all'esame della CommissIone e delle autorità nazionali allo scopo di preparare il necessario progetto di modificazione delle direttive della Commissione; che la data prevista per la fissazione dei valori lasciati in sospeso nelle direttive 93/57/CEE e 93/58/CEE dev'essere prorogata fino al 31 ottobre 1998 per consentire di ultimare i lavori e le consultazioni necessari;

    considerando che tutte le sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari già presenti sul mercato due anni dopo la data di notifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (13), devono essere riesaminate nell'ambito delle sostanze attive esistenti previsto nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 di tale direttiva; che la prima fase dell'esame di tali sostanze attive e dei prodotti fitosanitari che le contengono non è ancora completata; che si prevede che tali esami e le conseguenti decisioni avranno effetti significativi sugli usi autorizzati e quindi sulle quantità massime di residui che dovranno essere fissate per tali antiparassitari, che pertanto le scadenze specificate nelle direttive 94/29/CE, 94/30/CE, 96/32/CE e 96/33/CE per gli adeguati limiti inferiori di determinazione analitica da applicare laddove i relativi valori sono stati lasciati in sospeso dovrebbero essere prorogate alla data del 1° luglio 2000, come previsto dalle direttive 95/38/CE e 95/39/CE, per consentire di tener conto delle conseguenze delle nuove valutazioni disponibili delle autorizzazioni degli antiparassitari in questione; che la Commissione dovrà modificare le quantità massime stabilite per tali antiparassitari non appena i risultati delle nuove valutazioni saranno disponibili e dovrà fissare o modificare entro il 1° luglio 2000 le quantità massime per determinati antiparassitari qualora siano disponibili e siano stati valutati i dati e gli studi necessari e sufficienti; che al più tardi il 31 marzo 1998 dev'essere stabilito un programma di lavoro, da comunicare alle parti interessate, che fissi le scadenze entro le quali tali dati e studi dovranno essere presentati dalle parti interessate alla Commissione e agli Stati membri;

    considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    L'allegato II della direttiva 86/362/CEE è modificato come segue:

    1) nelle note a), b) e c) all'elenco di residui di antiparassitari introdotto dalla direttiva 93/57/CEE, la data «1° gennaio 1998» è sostituita da «31 ottobre 1998»;

    2) nelle note a), b) e c) all'elenco di residui di antiparassitari introdotto dalla direttiva 94/29/CE, il testo «dal 30 giugno 1999» è sostituito dal testo «al più tardi il 1° luglio 2000»;

    3) nelle note a) e b) all'elenco di residui di antiparassitari introdotto dalla direttiva 96/33/CE, il testo «entro il 30 aprile 2000» è sostituito dal testo «al più tardi il 1° luglio 2000».

    Articolo 2

    L'allegato II della direttiva 86/363/CEE è modificato come segue:

    1) nella nota a) all'elenco di residui di antiparassitari introdotto dalla direttiva 93/57/CEE, la data «1° gennaio 1998» è sostituita da «31 ottobre 1998»;

    2) nella nota a) all'elenco di residui di antiparassitari introdotto dalla direttiva 94/29/CE, il testo «dal 30 giugno 1999» è sostituito dal testo «al più tardi il 1° luglio 2000»;

    3) nelle note a) e b) all'elenco di residui di antiparassitari introdotto dalla direttiva 96/33/CE, il testo «entro il 30 aprile 2000» è sostituito dal testo «al più tardi il 1° luglio 2000».

    Articolo 3

    L'allegato II della direttiva 90/642/CEE è modificato come segue:

    1) nelle note a), b), c) e d) all'elenco di residui di antiparassitari introdotto dalla direttiva 93/58/CEE, la data «1° gennaio 1998» è sostituita da «31 ottobre 1998»;

    2) nelle note a), b) e c) all'elenco di residui di antiparassitari introdotto dalla direttiva 94/30/CE, il testo «dal 30 giugno 1999» è sostituito dal testo «al più tardi il 1° luglio 2000»;

    3) nelle note a), b), c) e d) all'elenco di residui di antiparassitari introdotto dalla direttiva 96/32/CEE, il testo «entro il 30 aprile 2000» è sostituito dal testo «al più tardi il 1° luglio 2000»;

    Articolo 4

    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1997.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1997.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 221 del 7. 8. 1986, pag. 37.

    (2) GU L 184 del 12. 7. 1997, pag. 33.

    (3) GU L 221 del 7. 8. 1986, pag. 43.

    (4) GU L 350 del 14. 12. 1990, pag. 71.

    (5) GU L 211 del 23. 8. 1993, pag. 1.

    (6) GU L 189 del 23. 7. 1994, pag. 67.

    (7) GU L 197 del 22. 8. 1995, pag. 29.

    (8) GU L 144 del 18. 6. 1996, pag. 35.

    (9) GU L 211 del 23. 8. 1993, pag. 6.

    (10) GU L 189 del 23. 7. 1994, pag. 70.

    (11) GU L 197 del 22. 8. 1995, pag. 14.

    (12) GU L 144 del 18. 6. 1996, pag. 12.

    (13) GU L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1.

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