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Document 31997D0808

97/808/CE: Decisione della Commissione del 20 novembre 1997 relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, per quanto riguarda i rivestimenti per pavimentazioni (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 331 del 3.12.1997, p. 18–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/03/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/808/oj

31997D0808

97/808/CE: Decisione della Commissione del 20 novembre 1997 relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, per quanto riguarda i rivestimenti per pavimentazioni (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 331 del 03/12/1997 pag. 0018 - 0022


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 novembre 1997 relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, per quanto riguarda i rivestimenti per pavimentazioni (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/808/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (1), modificata dalla direttiva 93/68/CEE (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che fra le due procedure di attestazione della conformità di un prodotto, di cui all'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 89/106/CEE, la Commissione deve scegliere «la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza»; che è pertanto necessario stabilire se, per un dato prodotto o per un gruppo di prodotti, l'esistenza nella fabbrica di un sistema di controllo della produzione, sotto la responsabilità del fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'attestazione di conformità oppure se, per motivi connessi con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 4 della direttiva 89/106/CEE prevede che la procedura così fissata sia indicata nei mandati e nelle specificazioni tecniche; che, pertanto, è opportuno definire il concetto di prodotti o gruppi di prodotti quale usato nei mandati e nelle specificazioni tecniche;

considerando che le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 89/106/CEE sono descritte in dettaglio all'allegato III di detta direttiva; che, pertanto, occorre precisare esattamente, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, i metodi di esecuzione delle due procedure, con riferimento all'allegato III in quanto detto allegato accorda una preferenza a taluni sistemi;

considerando che la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a) corrisponde ai sistemi della possibilità 1, senza sorveglianza permanente, e delle possibilità 2 e 3 definite nell'allegato III, punto 2, ii), e che la procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b) corrisponde ai sistemi di cui all'allegato III, punto 2, i), e alla possibilità 1, con sorveglianza permanente, di cui all'allegato III, punto 2, ii);

considerando che le misure previste di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La conformità dei prodotti e dei gruppi di cui all'allegato I viene attestata in base a una procedura secondo la quale il fabbricante applica, sotto la sua unica responsabilità, un sistema di controllo della produzione in fabbrica che garantisce la conformità del prodotto alle specificazioni tecniche pertinenti.

Articolo 2

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato II viene attestata in base a una procedura secondo la quale, oltre ad un sistema di controllo della produzione nella fabbrica effettuato dal fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

Articolo 3

La procedura per l'attestazione di conformità di cui all'allegato III è indicata nei mandati per le norme armonizzate.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12.

(2) GU L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1.

ALLEGATO I

Rivestimenti per pavimentazioni

Materiali di rivestimento rigidi per uso esterno e per pavimentazione stradale (elementi di pavimentazione compresi mattoni, lastre, cordoli, blocchi, mattoni per lucernari, lamiere rivestite, piastrelle rigide, ardesia, mattonelle, mosaici, lastre o pietre di cava, piastrelle di graniglia, lamiere stirate o reticolati metallici, grigliati).

Materiali di rivestimento rigidi per uso interno, comprese le stazioni dei trasporti pubblici in forma di componenti (elementi di pavimentazione, piastrelle, mosaici, parquet, rivestimenti di reticolato o di lamiera, grigliati, rivestimenti rigidi laminati, prodotti a base di legno) e di sistemi portanti commercializzati in forma di kit (pavimenti rialzati, pavimenti a intercapedine), delle classi di reazione al fuoco AFL, BFL o CFL, per i quali la reazione al fuoco non è soggetta a cambiamenti durante il processo produttivo, o delle classi di reazione al fuoco DFL, EFL o FFL, nonché della classe AFL che, conformemente alla decisione 96/603/CE della Commissione (1), non devono essere sottoposti alla prova di reazione al fuoco.

Rivestimenti elastici e tessili per uso interno in forma di coperture elastiche omogenee ed eterogenee fornite come quadroni, lastre o rotoli (materiali tessili di copertura del suolo compresi i quadroni; fogli di materiale sintetico e di gomma (pavimentazioni in materiali aminoplastici termoindurenti); linoleum e sughero; lastre antistatiche; piastrelle per posa discontinua; rivestimenti elastici laminati), delle classi di reazione al fuoco AFL, BFL o CFL, per i quali la reazione al fuoco non è soggetta a cambiamenti durante il processo produttivo, o delle classi di reazione al fuoco DFL, EFL o FFL, nonché della classe AFL che, conformemente alla decisione 96/603/CE, non devono essere sottoposti alla prova di reazione al fuoco.

Rivestimenti elastici e tessili per uso esterno in forma di coperture elastiche omogenee ed eterogenee fornite come quadroni, lastre o rotoli [materiali tessili di copertura del suolo, compresi i quadroni; fogli di materiale sintetico e di gomma (pavimentazioni in materiali aminoplastici termoindurenti); linoleum e sughero; lastre antistatiche; piastrelle per posa discontinua; rivestimenti elastici laminati].

(1) GU L 267 del 19. 10. 1996, pag. 23.

ALLEGATO II

Rivestimenti per pavimentazioni

Materiali di rivestimento rigidi per uso esterno, comprese le stazioni dei trasporti pubblici in forma di componenti (elementi di pavimentazione, piastrelle, mosaici, parquet, rivestimenti di reticolato o di lamiera, grigliati, rivestimenti rigidi laminati, prodotti a base di legno) e di sistemi portanti commercializzati in forma di kit (pavimenti rialzati, pavimenti a intercapedine) delle classi di reazione al fuoco AFL, BFL o CFL, per i quali la reazione al fuoco è soggetta a cambiamenti durante il processo produttivo, in genere quelli soggetti a modificazione chimica, ad esempio materiali ignifughi, o per i quali una modifica della composizione può determinare un cambiamento nelle caratteristiche di reazione al fuoco.

Rivestimenti elastici e tessili per uso interno in forma di coperture elastiche omogenee ed eterogenee fornite come quadroni, lastre o rotoli (materiali tessili di copertura del suolo compresi i quadroni; fogli di materiale sintetico e di gomma (pavimentazioni in materiali aminoplastici termoindurenti); linoleum e sughero; lastre antistatiche; piastrelle per posa discontinua; rivestimenti elastici laminati), delle classi di reazione al fuoco AFL, BFL o CFL, per i quali la reazione al fuoco è soggetta a cambiamenti durante il processo produttivo, in genere quelli soggetti a modificazione chimica, ad esempio materiali ignifughi, o per i quali una modifica della composizione può determinare un cambiamento nelle caratteristiche di reazione al fuoco.

ALLEGATO III

GRUPPO DI PRODOTTI

RIVESTIMENTI PER PAVIMENTAZIONI (1/2)

Sistemi di attestazione di conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/Cenélec di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle norme armonizzate:

>SPAZIO PER TABELLA>

La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non stabilisce requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 89/106/CEE e, se applicabile, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In tali casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica della caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto per questo aspetto.

GRUPPO DI PRODOTTI

RIVESTIMENTI PER PAVIMENTAZIONI (2/2)

Sistemi di attestazione di conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/Cenélec di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle norme armonizzate:

>SPAZIO PER TABELLA>

La specifica del sistema dovrebbe poter essere applicata anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non stabilisce requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 89/106/CEE e, se applicabile la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In tali casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica della caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto per questo aspetto.

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