EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0684

97/684/CE: Decisione della Commissione del 10 ottobre 1997 che modifica la decisione 93/195/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 287 del 21.10.1997, p. 49–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. impl. da 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/684/oj

31997D0684

97/684/CE: Decisione della Commissione del 10 ottobre 1997 che modifica la decisione 93/195/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 287 del 21/10/1997 pag. 0049 - 0053


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 10 ottobre 1997 che modifica la decisione 93/195/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/684/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 19, punto ii),

considerando che a norma della decisione 93/195/CEE della Commissione (2), modificata da ultimo dalla decisione 97/160/CE (3), la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea è limitata ai cavalli che abbiano soggiornato in un paese terzo per meno di 30 giorni;

considerando che è opportuno prolungare tale periodo fino a 90 giorni, onde facilitare la partecipazione di cavalli originari della Comunità alle Olimpiadi di Sydney, in Australia, nel 2000 ed alle relative prove preparatorie;

considerando che è altresì opportuno prolungare tale periodo fino a 90 giorni, onde facilitare la partecipazione di cavalli originari della Comunità alla Dubai Racing World-Cup che ha luogo annualmente negli Emirati arabi uniti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 93/195/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 1, il testo del terzo trattino è sostituito dal testo seguente:

«- che, qualora abbiano partecipato alle Olimpiadi di Sydney nel 2000 o alle relative prove preparatorie, rispondono ai requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato III della presente decisione».

2) L'allegato III è sostituito dall'allegato I della presente decisione.

3) All'articolo 1 è aggiunto il quarto trattino seguente:

«- che, qualora abbiano partecipato alla Dubai Racing World-Cup, rispondono ai requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato IV della presente decisione».

4) L'allegato II della presente decisione diventa l'allegato IV.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.

(2) GU L 86 del 6. 4. 1993, pag. 1.

(3) GU L 62 del 4. 3. 1997, pag. 39.

ALLEGATO I

«ALLEGATO III

>INIZIO DI UN GRAFICO>

CERTIFICATO SANITARIO

per la reintroduzione di cavalli registrati che abbiano partecipato alle Olimpiadi di Sydney nel 2000 o alle relative prove preparatorie dopo la loro esportazione temporanea per un periodo inferiore a 90 giorni

N. del certificato:

Paese terzo speditore: AUSTRALIA

Ministero responsabile: MINISTERO DELL'AGRICOLTURA

I. Identificazione del cavallo

a) Numero del documento di identificazione:

b) Convalidato da: (autorità competente)

II. Origine del cavallo

Il cavallo è spedito da: (luogo di spedizione)

a:

(luogo di destinazione)

per aereo: (indicare il numero del volo)

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i requisiti precisati nell'allegato II, punto III, lettere a), b), c), e), f), g), h) della decisione 93/195/CEE e dal giorno del suo ingresso nel territorio dell'Australia in data ............................ (meno di 90 giorni) è rimasto in allevamenti ufficialmente riconosciuti e posti sotto sorveglianza veterinaria ufficiale, alloggiato in stalle isolate e senza venire in contatto con equidi di stato sanitario inferiore, salvo durante le competizioni.

IV. Il cavallo sarà trasferito con un mezzo di trasporto preventivamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente riconosciuto in Australia.

V. Il presente certificato ha una validità di 10 giorni.

Data

Luogo

Timbro e firma del veterinario ufficiale (1)

Nome e funzione in lettere maiuscole:

(1) Il colore della firma e del timbro dev'essere diverso da quello del testo a stampa.>FINE DI UN GRAFICO>

»

ALLEGATO II

«ALLEGATO IV

>INIZIO DI UN GRAFICO>

CERTIFICATO SANITARIO

per la reintroduzione di cavalli registrati che abbiano partecipato alla Dubai Racing World-Cup dopo la loro esportazione temporanea per un periodo inferiore a 90 giorni

N. del certificato:

Paese terzo speditore: EMIRATI ARABI UNITI

Ministero responsabile: MINISTERO DELL'AGRICOLTURA

I. Identificazione del cavallo

a) Numero del documento di identificazione:

b) Convalidato da: (autorità competente)

II. Origine del cavallo

Il cavallo è spedito da: (luogo di spedizione)

a:

(luogo di destinazione)

per aereo: (indicare il numero del volo)

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i requisiti precisati nell'allegato II, punto III, lettere a), b), c), e), f), g), h) della decisione 93/195/CEE e dal giorno del suo ingresso nel territorio degli Emirati arabi uniti in data ............................ (meno di 90 giorni) è rimasto in allevamenti riconosciuti, dotati di dispositivi di protezione contro gli insetti vettori e posti sotto sorveglianza veterinaria ufficiale, alloggiato in stalle isolate e senza venire in contatto con equidi di stato sanitario inferiore, salvo durante le competizioni.

IV. Il cavallo sarà trasferito con un mezzo di trasporto preventivamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente riconosciuto negli Emirati arabi uniti.

V. Il presente certificato ha una validità di 10 giorni.

Data

Luogo

Timbro e firma del veterinario ufficiale (1)

Nome e funzione in lettere maiuscole:

(1) Il colore della firma e del timbro dev'essere diverso da quello del testo a stampa.>FINE DI UN GRAFICO>

»

Top