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Document 31997D0038

    97/38/CE: Decisione della Commissione del 18 dicembre 1996 che stabilisce le condizioni sanitarie specifiche per l'importazione di ovoprodotti destinati al consumo umano (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 14 del 17.1.1997, p. 61–64 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/04/2007; abrogato da 32006D0696

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/38(1)/oj

    31997D0038

    97/38/CE: Decisione della Commissione del 18 dicembre 1996 che stabilisce le condizioni sanitarie specifiche per l'importazione di ovoprodotti destinati al consumo umano (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 014 del 17/01/1997 pag. 0061 - 0064


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1996 che stabilisce le condizioni sanitarie specifiche per l'importazione di ovoprodotti destinati al consumo umano (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/38/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (1), modificata da ultimo dalla decisione 96/405/CE della Commissione (2), in particolare l'allegato II, capitolo 2, primo trattino;

    vista la direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti (3), modificata da ultimo dalla direttiva 96/23/CE (4), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4;

    considerando che le disposizioni generali applicabili alle importazioni nella Comunità sono già stabilite dal capitolo III della direttiva 92/118/CEE; che è peraltro opportuno precisare le condizioni sanitarie specifiche per l'importazione di ovoprodotti; che tali condizioni devono essere almeno equivalenti a quelle applicate alla commercializzazione;

    considerando che, in una prima fase, è opportuno definire il modello di certificato sanitario che accompagna l'importazione di ovoprodotti; che l'elenco comunitario degli stabilimenti dei paesi terzi e i trattamenti riconosciuti a livello comunitario verranno elaborati in un momento successivo; che in attesa di tali decisioni spetta all'autorità competente del paese terzo interessato certificare che gli ovoprodotti provengono da uno stabilimento riconosciuto e hanno subito un trattamento che consente loro di soddisfare le caratteristiche analitiche previste dal capitolo VI dell'allegato alla direttiva 89/437/CEE;

    considerando inoltre che ove sia possibile riconoscere condizioni che offrano garanzie equivalenti un paese terzo può presentare alla Commissione una proposta di riconoscimento in tal senso;

    considerando che le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La presente decisione stabilisce le condizioni sanitarie specifiche per l'importazione di ovoprodotti destinati sia al consumo umano diretto che alla produzione di generi alimentari.

    Articolo 2

    Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 89/437/CEE.

    Articolo 3

    L'importazione di ovoprodotti è subordinata alle seguenti condizioni:

    1) sono stati ottenuti da uova di gallina, anatra, oca, tacchina, gallina faraona o quaglia, escluse le miscele di specie diverse;

    2) sono stati trattati e preparati in uno o più stabilimenti riconosciuti dall'autorità competente e soddisfano le condizioni fissate ai capitoli I e II dell'allegato alla direttiva 89/437/CEE;

    3) sono stati preparati nelle condizioni igieniche stabilite ai capitoli III e V dell'allegato alla direttiva 89/437/CEE, con uova che soddisfano le condizioni di cui al capitolo IV dell'allegato alla medesima direttiva;

    4) sono stati sottoposti ad un trattamento che consente loro di soddisfare le caratteristiche analitiche di cui al capitolo VI dell'allegato alla direttiva 89/437/CEE;

    5) possiedono le caratteristiche analitiche di cui al capitolo VI dell'allegato alla direttiva 89/437/CEE;

    6) sono stati sottoposti ad un controllo sanitario, conformemente al capitolo VII dell'allegato alla direttiva 89/437/CEE;

    7) sono stati imballati conformemente alle prescrizioni dal capitolo VIII dell'allegato alla direttiva 89/437/CEE;

    8) sono stati immagazzinati e trasportati conformemente alle disposizioni dei capitoli IX e X dell'allegato alla direttiva 89/437/CEE;

    9) rispettando la normativa comunitaria vigente in materia di residui di sostanze nocive o che possono alterare le caratteristiche organolettiche o rendere eventualmente pericoloso o nocivo per la salute umana il consumo di ovoprodotti.

    Articolo 4

    Ogni spedizione di ovoprodotti deve essere accompagnata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente compilato, firmato e datato, composto di un solo foglio conformemente al modello di cui in allegato.

    Articolo 5

    Il certificato va redatto almeno in una delle lingue ufficiali del paese d'introduzione nella Comunità.

    Articolo 6

    La presente decisione si applica a partire dal 1° gennaio 1997.

    Articolo 7

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1996.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

    (2) GU n. L 165 del 4. 7. 1996, pag. 40.

    (3) GU n. L 212 del 22. 7. 1989, pag. 87.

    (4) GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 10.

    ALLEGATO

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    CERTIFICATO DI SANITÀ

    relativo agli ovoprodotti

    N. di riferimento:

    Paese esportatore:

    Autorità competente:

    Ministero:

    I. Identificazione degli ovoprodotti

    Ovoprodotti di: (specie di origine)

    Natura del prodotto:

    Percentuale degli elementi costitutivi delle uova (1):

    Tipo di imballaggio:

    Numero di unità d'imballaggio:

    Data del trattamento:

    Temperatura di deposito e di trasporto:

    Periodo di conservazione garantito:

    Peso netto:

    II. Provenienza degli ovoprodotti

    Indirizzo e numero di riconoscimento dello o degli stabilimenti di produzione:

    III. Destinazione degli ovoprodotti

    Gli ovoprodotti sono spediti

    da: (luogo di spedizione)

    a: (paese e luogo di destinazione)

    con il seguente mezzo di trasporto:

    Nome e indirizzo dello speditore:

    Nome e indirizzo del destinatario nel luogo di destinazione:

    IV. Attestato di sanità

    Il sottoscritto certifica che gli ovoprodotti di seguito indicati:

    1) sono stati ottenuti da uova di gallina, anatra, oca, tacchina, gallina faraona o quaglia, escluse le miscele di specie diverse;

    2) sono stati trattati e preparati in uno o più stabilimenti riconosciuti dall'autorità competente e soddisfano le condizioni fissate ai capitoli I e II dell'allegato alla direttiva 89/437/CEE;

    (1) Qualora gli ovoprodotti siano parzialmente completati da altri prodotti alimentari o da additivi autorizzati entro i limiti previsti.

    3) sono stati preparati nelle condizioni igieniche stabilite ai capitoli III e V dell'allegato alla direttiva 89/437/CEE, con uova che soddisfano le condizioni di cui al capitolo IV dell'allegato alla medesima direttiva;

    4) sono stati sottoposti ad un trattamento che consente loro di soddisfare le caratteristiche analitiche previste al capitolo VI dell'allegato alla direttiva 89/437/CEE;

    5) possiedono le caratteristiche analitiche previste al capitolo VI dell'allegato alla direttiva 89/437/CEE;

    6) sono stati sottoposti ad un controllo sanitario conformemente al capitolo VII dell'allegato alla direttiva 89/437/CEE;

    7) sono stati imballati conformemente alle precrizioni del capitolo VIII dell'allegato alla direttiva 89/437/CEE;

    8) sono stati immagazzinati e trasportati conformemente alle disposizioni dei capitoli IX e X dell'allegato alla direttiva 89/437/CEE;

    9) rispettano la normativa comunitaria vigente in materia di residui di sostanze nocive o che possono alterare le caratteristiche organolettiche o rendere eventualmente pericoloso a nocivo per la salute umana il consumo di ovoprodotti.

    Timbro (1) Fatto a ,

    (luogo) il (data)

    (Firma dell'autorità competente) (1) (Nome in stampatello, titolo e mansioni del firmatario)

    (1) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

    >FINE DI UN GRAFICO>

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