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Document 31996R2492
Commission Regulation (EC) No 2492/96 of 23 December 1996 amending Annex I of Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff, as resulting from Regulations (EC) No 3009/95 and (EC) No 1035/96
Regolamento (CE) n. 2492/96 della Commissione del 23 dicembre 1996 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune così come esso risulta dai regolamenti (CE) n. 3009/95 e (CE) n. 1035/96
Regolamento (CE) n. 2492/96 della Commissione del 23 dicembre 1996 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune così come esso risulta dai regolamenti (CE) n. 3009/95 e (CE) n. 1035/96
GU L 338 del 28.12.1996, p. 16–26
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997; abrog. impl. da 397R2086
Regolamento (CE) n. 2492/96 della Commissione del 23 dicembre 1996 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune così come esso risulta dai regolamenti (CE) n. 3009/95 e (CE) n. 1035/96
Gazzetta ufficiale n. L 338 del 28/12/1996 pag. 0016 - 0026
REGOLAMENTO (CE) N. 2492/96 DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 1996 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune così come esso risulta dai regolamenti (CE) n. 3009/95 e (CE) n. 1035/96 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/96 della Commissione (2), in particolare gli articoli 9 e 12, considerando che i negoziati condotti con l'Argentina ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT dopo l'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia hanno portato a una serie di riduzioni tariffarie che sono state oggetto della decisione 96/611/CE del Consiglio (3); che è sembrato opportuno incorporare queste riduzioni nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, così come esso risulta dai regolamenti (CE) n. 3009/95 (4) e (CE) n. 1035/96 (5); considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere della sezione «nomenclatura tariffaria e statistica» del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 così come esso risulta dal regolamento (CE) n. 3009/95 viene modificato come segue: 1) nella seconda parte l'aliquota convenzionale (colonna 4) del codice NC 1508 10 10 viene modificata in «4,2»; 2) nella terza parte, sezione I, allegato 2, i codici NC 0805 30 20, 0805 30 30, da 0808 10 51 a 0808 10 79, 0808 20 31, 0808 20 37 e 0808 20 47 vengono modificati conformemente a quelli che figurano nell'allegato I del presente regolamento. Articolo 2 L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, così come esso risulta dal regolamento (CE) n. 1035/96, viene modificato come segue: 1) nella seconda parte l'aliquota convenzionale (colonna 4) del codice NC 1508 10 10 viene modificata in «3,3»; 2) nella terza parte, sezione I, allegato 2, i codici NC 0805 30 20, 0805 30 30, da 0808 10 51 a 0808 10 79, 0808 20 31, 0808 20 37 e 0808 20 47 vengono modificati conformemente a quelli che figurano nell'allegato I del presente regolamento; 3) - nella terza parte, sezione I, allegato 2, nella colonna 4, per i codici NC 2009 60 11, 2009 60 19, 2009 60 51 e 2009 60 90, dopo l'aliquota convenzionale viene aggiunto un rinvio il cui testo a piè i pagina (1) legge: «(1) A decorrere dal 1° settembre 1996, contingente tariffario OMC: cfr. allegato 7»; - nella terza parte, sezione III, allegato 7, viene inserito il contingente tariffario n. 77, lettera a) che figura nell'allegato II. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 1 è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1996. L'articolo 2 è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1996. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1996. Per la Commissione Mario MONTI Membro della Commissione (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) Vedi pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU n. L 271 del 24. 10. 1996, pag. 31. (4) GU n. L 319 del 30. 12. 1995, pag. 1. (5) GU n. L 152 del 26. 6. 1996, pag. 1. ALLEGATO I >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II >SPAZIO PER TABELLA>