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Document 31996R2488

    Regolamento (CE) n. 2488/96 del Consiglio del 20 dicembre 1996 recante sospensione temporanea, totale o parziale, dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti della pesca (1997)

    GU L 338 del 28.12.1996, p. 9–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2488/oj

    31996R2488

    Regolamento (CE) n. 2488/96 del Consiglio del 20 dicembre 1996 recante sospensione temporanea, totale o parziale, dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti della pesca (1997)

    Gazzetta ufficiale n. L 338 del 28/12/1996 pag. 0009 - 0011


    REGOLAMENTO (CE) N. 2488/96 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1996 recante sospensione temporanea, totale o parziale, dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti della pesca (1997)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che, per il rifornimento di determinati prodotti della pesca, la Comunità dipende attualmente dalle importazioni provenienti da alcun paesi terzi; che è nell'interesse della Comunità sospendere interamente o parzialmente, i dazi doganali applicabili ai prodotti in questione; che, per evitare di compromettere le prospettive di sviluppo della produzione comunitaria di prodotti concorrenti pur garantendo un approvvigionamento soddisfacente alle industrie utilizzatrici, è opportuno prendere queste misure di sospensione solo per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997;

    considerando che spetta alla Comunità decidere di sospendere questi dazi autonomi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. I dazi autonomi della tariffa doganale comune applicabili ai prodotti indicati in allegato sono sospesi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997 al livello indicato a fronte di ciascuno di essi.

    2. Le importazioni dei prodotti in questione beneficiano delle sospensioni di cui al paragrafo 1 solo a condizione che il prezzo franco frontiera, stabilito dagli Stati membri a norma dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura (1), sia almeno equivalente al prezzo di riferimento che la Comunità ha stabilito o stabilirà per i prodotti o le categorie di prodotti in questione.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1997.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1996.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    S. BARRETT

    (1) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1891/93 (GU n. L 172 del 15. 7. 1993, pag. 1).

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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