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Document 31996R2333
Commission Regulation (EC) No 2333/96 of 5 December 1996 amending Regulation (EC) No 2051/96 laying down certain detailed rules for granting of assistance for the export of beef and veal which may benefit from a special import treatment in Canada and amending Regulation (EC) No 1445/95
Regolamento (CE) n. 2333/96 della Commissione del 5 dicembre 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 2051/96 che stabilisce modalità di applicazione del regime di assistenza all'esportazione di prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in Canada e che modifica il regolamento (CE) n. 1445/95
Regolamento (CE) n. 2333/96 della Commissione del 5 dicembre 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 2051/96 che stabilisce modalità di applicazione del regime di assistenza all'esportazione di prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in Canada e che modifica il regolamento (CE) n. 1445/95
GU L 317 del 6.12.1996, p. 13–13
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 13/11/2008; abrogato da 32008R1041
Regolamento (CE) n. 2333/96 della Commissione del 5 dicembre 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 2051/96 che stabilisce modalità di applicazione del regime di assistenza all'esportazione di prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in Canada e che modifica il regolamento (CE) n. 1445/95
Gazzetta ufficiale n. L 317 del 06/12/1996 pag. 0013 - 0013
REGOLAMENTO (CE) N. 2333/96 DELLA COMMISSIONE del 5 dicembre 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 2051/96 che stabilisce modalità di applicazione del regime di assistenza all'esportazione di prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in Canada e che modifica il regolamento (CE) n. 1445/95 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96 (2), in particolare gli articoli 9 e 13, considerando che il regolamento (CE) n. 2051/96 della Commissione (3) stabilisce alcune modalità di applicazione per le esportazioni di carni bovine in Canada, in particolare la gestione trimestrale dei titoli; che, tenendo conto delle norme adottate dal Canada per l'attuazione del contingente tariffario di carni bovine nel quadro dell'OMC, è opportuno modificare alcune disposizioni dei regolamenti (CE) n. 2051/96 e (CE) n. 1445/95 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2051/96; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2051/96, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il presente regolamento stabilisce alcune modalità di applicazione relative all'esportazione in Canada di 5 000 tonnellate, per anno civile, di carni bovine fresche, refrigerate o congelate di origine comunitaria, che beneficiano di un trattamento speciale.» Articolo 2 L'articolo 12 bis del regolamento (CE) n. 1445/95 è modificato come segue: 1) Il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. Le domande di titolo possono essere presentate esclusivamente nei primi 5 giorni di ogni mese.» 2) Al paragrafo 8, ultima frase, il termine «trimestre» è sostituito dal termine «mese». 3) Il testo del paragrafo 9 è sostituito dal seguente: «9. I titoli sono rilasciati al più tardi il ventunesimo giorno di ogni mese.» Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50. (3) GU n. L 274 del 26. 10. 1996, pag. 18. (4) GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.