Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R2194

    Regolamento (CE) n. 2194/96 della Commissione del 15 novembre 1996 recante modifiche del regolamento (CEE) n. 120/89 che stabilisce modalità comuni di applicazione dei prelievi e delle tasse all'esportazione per i prodotti agricoli

    GU L 293 del 16.11.1996, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2194/oj

    31996R2194

    Regolamento (CE) n. 2194/96 della Commissione del 15 novembre 1996 recante modifiche del regolamento (CEE) n. 120/89 che stabilisce modalità comuni di applicazione dei prelievi e delle tasse all'esportazione per i prodotti agricoli

    Gazzetta ufficiale n. L 293 del 16/11/1996 pag. 0003 - 0004


    REGOLAMENTO (CE) N. 2194/96 DELLA COMMISSIONE del 15 novembre 1996 recante modifiche del regolamento (CEE) n. 120/89 che stabilisce modalità comuni di applicazione dei prelievi e delle tasse all'esportazione per i prodotti agricoli

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 11 e l'articolo 16, paragrafo 2, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti agricoli,

    considerando che, a determinate condizioni, un prelievo o una tassa all'esportazione dei prodotti agricoli che rispondono alle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 10, paragrafo 1 del trattato, si applica alle operazioni di esportazione e alle uscite fisiche dei prodotti agricoli dal territorio doganale della Comunità;

    considerando che, a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), punto i) del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95 (4), il prodotto per il quale è stato presentato un titolo di esportazione deve lasciare il territorio doganale della Comunità entro 60 giorni dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione;

    considerando che l'articolo 32, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1384/95 (6), dispone che entro 60 giorni dalla data in cui hanno cessato di essere sottoposti al regime di cui agli articoli 4 o 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/83 (8), i prodotti o le merci debbano lasciare come tali il territorio doganale della Comunità;

    considerando che, qualora venga fissato un prelievo o una tassa all'esportazione in data successiva a quella di accettazione della dichiarazione di esportazione dei prodotti agricoli, questi prodotti non sono soggetti al pagamento del prelievo o della tassa se escono dal territorio doganale della Comunità entro il termine di 60 giorni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), punto i) del regolamento (CEE) n. 3719/88; che, parimenti, quando i prodotti agricoli sono sottoposti ad uno dei regimi di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80, il prelievo e la tassa all'esportazione non si applicano se tali prodotti sono esportati entro i termini fissati a norma dell'articolo 32, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3665/87;

    considerando che l'articolo 211 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (9), modificato da ultimo dall'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, prevede che l'inosservanza delle condizioni che hanno permesso l'uscita della merce dal territorio doganale della Comunità in esonero totale o parziale dai dazi all'esportazione ingenera un'obbligazione doganale all'esportazione; che tale obbligazione doganale sorge nel momento in cui le merci o i prodotti agricoli escono dal territorio doganale della Comunità; che il debitore è il dichiarante;

    considerando che l'articolo 251 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (10), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1676/96 (11), dispone che la dichiarazione in dogana sia invalidata quando le merci sono state dichiarate per l'esportazione, ma non sono uscite entro il termine stabilito; che tuttavia la realizzazione dell'operazione di esportazione non ne consente l'applicazione;

    considerando che il pagamento di una restituzione può derivare dall'applicazione di una maggiorazione mensile o di una rettifica positiva con un tasso di restituzione fissato a 0;

    considerando che è necessario apportare alcune modifiche al regolamento (CEE) n. 120/89 della Commissione, del 19 gennaio 1989 (12), modificato dal regolamento (CEE) n. 1431/93 (13), per definire i criteri a cui attenersi in funzione degli elementi predetti;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 120/89 della Commissione è completato dall'articolo 4 bis seguente:

    «Articolo 4 bis

    1. Qualora non si applichi il disposto dell'articolo 4 e se non viene concessa per i prodotti alcuna restituzione, il mancato rispetto del termine di 60 giorni previsto dall'articolo 32, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3665/87 o dall'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), punto i) del regolamento (CEE) n. 3719/88, ingenera, in caso di uscita dei prodotti, un'obbligazione doganale da parte del dichiarante che si considera avvenuta conformemente all'articolo 211 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (*) e secondo il tasso applicabile a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, ma in base ai dati che figurano sulla dichiarazione d'esportazione inizialmente accettata per quanto riguarda la natura, le caratteristiche e la quantità dei prodotti esportati.

    Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, non si applica il disposto dell'articolo 251, punto 2, lettera a), ultimo comma del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (**).

    2. Il luogo in cui si considera sorta l'obbligazione doganale è quello in cui è stata accettata la dichiarazione di esportazione.

    Dal giorno in cui un prelievo all'esportazione è applicabile ai prodotti di cui al paragrafo 1, l'ufficio doganale di uscita dal territorio della Comunità comunica all'ufficio doganale in cui sono state espletate le formalità di esportazione la data effettiva di uscita dei prodotti dal territorio doganale della Comunità tramite il rinvio dell'esemplare di controllo T 5 o la trasmissione di una sua fotocopia o di una comunicazione appositamente predisposta.

    Il documento inviato all'ufficio doganale in cui sono state espletate le formalità d'esportazione va completato, a cura dell'ufficio della dogana di uscita, dalla seguente menzione:

    Aplicación del artículo 4 bis del Reglamento (CEE) n° 120/89

    Anvendelse af artikel 4a i forordning (EØF) nr. 120/89

    Anwendung von Artikel 4a der Verordnung (EWG) Nr. 120/89

    ÅöáñìïãÞ ôïõ Üñèñïõ 4á ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÏÊ) áñéè. 120/89

    Application of Article 4a of Regulation (EEC) No 120/89

    Application de l'article 4 bis du règlement (CEE) n° 120/89

    Applicazione dell'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 120/89

    Toepassing van artikel 4 bis van Verordening (EEG) nr. 120/89

    Aplicação do artigo 4ºA do Regulamento (CEE) nº 120/89

    Asetuksen (ETY) N:o 120/89 4 a artiklan soveltaminen

    I enlighet med artikel 4a i förordning (EEG) nr 120/89.

    3. Qualora l'ufficio doganale presso il quale sono state espletate le formalità di esportazione non sia competente a riscuotere il prelievo all'esportazione, esso ritrasmette la comunicazione all'ufficio nazionale che ha tale competenza.

    (*) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

    (**) GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1996.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

    (2) GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

    (3) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

    (4) GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21.

    (5) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

    (6) GU n. L 134 del 20. 6. 1995, pag. 14.

    (7) GU n. L 62 del 4. 3. 1980, pag. 5.

    (8) GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.

    (9) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

    (10) GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

    (11) GU n. L 218 del 28. 8. 1996, pag. 1.

    (12) GU n. L 16 del 20. 1. 1989, pag. 19.

    (13) GU n. L 140 dell'11. 6. 1993, pag. 27.

    Top