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Document 31996R2052
Commission Regulation (EC) No 2052/96 of 25 October 1996 fixing the single reduction coefficient for determining the provisional quantity of bananas to be allocated to each Category C operator within the tariff quota for 1997
Regolamento (CE) n. 2052/96 della Commissione del 25 ottobre 1996 che fissa il coefficiente uniforme di riduzione per stabilire il quantitativo provvisorio di banane da attribuire ad ogni operatore della categoria C nel quadro del contingente tariffario per il 1997
Regolamento (CE) n. 2052/96 della Commissione del 25 ottobre 1996 che fissa il coefficiente uniforme di riduzione per stabilire il quantitativo provvisorio di banane da attribuire ad ogni operatore della categoria C nel quadro del contingente tariffario per il 1997
GU L 274 del 26.10.1996, p. 23–23
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 25/06/1997; abrogato da 397R1156
Regolamento (CE) n. 2052/96 della Commissione del 25 ottobre 1996 che fissa il coefficiente uniforme di riduzione per stabilire il quantitativo provvisorio di banane da attribuire ad ogni operatore della categoria C nel quadro del contingente tariffario per il 1997
Gazzetta ufficiale n. L 274 del 26/10/1996 pag. 0023 - 0023
REGOLAMENTO (CE) N. 2052/96 DELLA COMMISSIONE del 25 ottobre 1996 che fissa il coefficiente uniforme di riduzione per stabilire il quantitativo provvisorio di banane da attribuire ad ogni operatore della categoria C nel quadro del contingente tariffario per il 1997 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), visto il regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione, del 10 giugno 1993, recante modalità di applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1409/96 (4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, considerando che, il 4 aprile 1995, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento recante adattamento del regolamento (CEE) n. 404/93 per quanto il volume del contingente tariffario annuo di importazione di banane nella Comunità a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia; che a tutt'oggi il Consiglio nonostante la Commissione si sia fatta parte diligente, non ha adottato alcuna decisione in merito all'aumento del contingente tariffario da essa proposto; considerando che, fatte salve le misure da decidersi dal Consiglio, è opportuno stabilire provvisoriamente i quantitativi da assegnare agli operatori della categoria C per il 1997, per permettere il rilascio dei titoli di importazione nei primi trimestri dello stesso anno; che a tal fine si ravvisa l'opportunità di calcolare il coefficiente di riduzione applicabile agli operatori della categoria C in base ad un contingente tariffario di 2 200 000 tonnellate; che il volume dei quantitativi richiesti per il 1997 ammonta a 199 347 000 tonnellate e supera la quota di 77 000 tonnellate del contingente tariffario fissata conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 404/93; che è pertanto opportuno fissare una percentuale uniforme di riduzione da applicare ai quantitativi richiesti da ciascun operatore; considerando che è necessario che le disposizioni del presente regolamento entrino immediatamente in vigore, tenendo conto dei termini stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1442/93, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nel quadro del contingente tariffario di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93, il quantitativo provvisorio da assegnare a ciascun operatore della categoria C per il 1997 si ottiene applicando al volume indicato nella domanda di assegnazione di ciascun operatore il coefficiente uniforme di riduzione pari a 0,000386, conformemente all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1442/93. Articolo 2 Le disposizioni previste dal presente regolamento si applicano fatte salve le misure da adottarsi in applicazione di decisioni ulteriori del Consiglio. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1. (2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105. (3) GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6. (4) GU n. L 181 del 20. 7. 1996, pag. 13.