Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R1974

Regolamento (CE) n. 1974/96 della Commissione del 15 ottobre 1996 recante modifica del regolamento (CE) n. 716/96 che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito

GU L 262 del 16.10.1996, p. 2–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

⏵Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1974/oj

31996R1974

Regolamento (CE) n. 1974/96 della Commissione del 15 ottobre 1996 recante modifica del regolamento (CE) n. 716/96 che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito

Gazzetta ufficiale n. L 262 del 16/10/1996 pag. 0002 - 0002


REGOLAMENTO (CE) N. 1974/96 DELLA COMMISSIONE del 15 ottobre 1996 recante modifica del regolamento (CE) n. 716/96 che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1588/96 (2), in particolare l'articolo 23,

considerando che il regolamento (CE) n. 716/96 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1846/96 (4), ha istituito misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito, in particolare autorizzando il pagamento ai produttori di 1 ECU/kg peso vivo per gli animali abbattuti nel quadro del regime istituito da detto regolamento; che, tenuto conto del recente andamento dei prezzi di mercato nel Regno Unito, è opportuno modificare detto importo; che occorre modificare di conseguenza anche il contributo comunitario espresso in ECU;

considerando che lo stesso regolamento prescrive che la testa, gli organi interni e la carcassa degli animali abbattuti in virtù delle sue disposizioni siano tinti con un colore indelebile e trasportati in contenitori sigillati ad impianti di incenerimento o di fusione per esservi trasformati e distrutti; che, fatti salvi i controlli necessari che le autorità competenti britanniche devono effettuare, dette autorità dovrebbero essere autorizzate a utilizzare un numero limitato di animali a scopi di ricerca e istruzione prima che siano distrutti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 716/96 è modificato come segue:

1) All'articolo 1 è aggiunto il paragrafo 6 seguente:

«6. In deroga al paragrafo 1 e fatti salvi i controlli necessari, le autorità competenti britanniche sono autorizzate ad utilizzare, prima che vengano sottoposti a trasformazione e distruzione, un numero limitato di animali per scopi di sperimentazione o istruzione.».

2) All'articolo 2, paragrafo 1, l'importo «1 ECU» è sostituito da «0,9 ECU» e l'importo di «392 ECU» da «353 ECU».

3) All'articolo 2, paragrafo 2, l'importo «1 ECU» è sostituito da «0,9 ECU».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica agli animali acquistati a partire dal primo lunedì successivo alla data della sua pubblicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 23.

(3) GU n. L 99 del 20. 4. 1996, pag. 14.

(4) GU n. L 245 del 26. 9. 1996, pag. 9.

Top