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Document 31996R1974
Commission Regulation (EC) No 1974/96 of 15 October 1996 amending Regulation (EC) No 716/96 adopting exceptional support measures for the beef market in the United Kingdom
Regolamento (CE) n. 1974/96 della Commissione del 15 ottobre 1996 recante modifica del regolamento (CE) n. 716/96 che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito
Regolamento (CE) n. 1974/96 della Commissione del 15 ottobre 1996 recante modifica del regolamento (CE) n. 716/96 che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito
GU L 262 del 16.10.1996, p. 2–2
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No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014
Regolamento (CE) n. 1974/96 della Commissione del 15 ottobre 1996 recante modifica del regolamento (CE) n. 716/96 che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito
Gazzetta ufficiale n. L 262 del 16/10/1996 pag. 0002 - 0002
REGOLAMENTO (CE) N. 1974/96 DELLA COMMISSIONE del 15 ottobre 1996 recante modifica del regolamento (CE) n. 716/96 che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1588/96 (2), in particolare l'articolo 23, considerando che il regolamento (CE) n. 716/96 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1846/96 (4), ha istituito misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito, in particolare autorizzando il pagamento ai produttori di 1 ECU/kg peso vivo per gli animali abbattuti nel quadro del regime istituito da detto regolamento; che, tenuto conto del recente andamento dei prezzi di mercato nel Regno Unito, è opportuno modificare detto importo; che occorre modificare di conseguenza anche il contributo comunitario espresso in ECU; considerando che lo stesso regolamento prescrive che la testa, gli organi interni e la carcassa degli animali abbattuti in virtù delle sue disposizioni siano tinti con un colore indelebile e trasportati in contenitori sigillati ad impianti di incenerimento o di fusione per esservi trasformati e distrutti; che, fatti salvi i controlli necessari che le autorità competenti britanniche devono effettuare, dette autorità dovrebbero essere autorizzate a utilizzare un numero limitato di animali a scopi di ricerca e istruzione prima che siano distrutti; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 716/96 è modificato come segue: 1) All'articolo 1 è aggiunto il paragrafo 6 seguente: «6. In deroga al paragrafo 1 e fatti salvi i controlli necessari, le autorità competenti britanniche sono autorizzate ad utilizzare, prima che vengano sottoposti a trasformazione e distruzione, un numero limitato di animali per scopi di sperimentazione o istruzione.». 2) All'articolo 2, paragrafo 1, l'importo «1 ECU» è sostituito da «0,9 ECU» e l'importo di «392 ECU» da «353 ECU». 3) All'articolo 2, paragrafo 2, l'importo «1 ECU» è sostituito da «0,9 ECU». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica agli animali acquistati a partire dal primo lunedì successivo alla data della sua pubblicazione. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 23. (3) GU n. L 99 del 20. 4. 1996, pag. 14. (4) GU n. L 245 del 26. 9. 1996, pag. 9.