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Document 31996R1318

    Regolamento (CE) n. 1318/96 della Commissione dell'8 luglio 1996 che deroga al regolamento (CEE) n. 2456/93 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, per quanto riguarda il pubblico intervento

    GU L 170 del 9.7.1996, p. 26–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/04/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1318/oj

    31996R1318

    Regolamento (CE) n. 1318/96 della Commissione dell'8 luglio 1996 che deroga al regolamento (CEE) n. 2456/93 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, per quanto riguarda il pubblico intervento

    Gazzetta ufficiale n. L 170 del 09/07/1996 pag. 0026 - 0027


    REGOLAMENTO (CE) N. 1318/96 DELLA COMMISSIONE dell'8 luglio 1996 che deroga al regolamento (CEE) n. 2456/93 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, per quanto riguarda il pubblico intervento

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 894/96 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7 e l'articolo 22 bis, paragrafo 3,

    considerando che a causa del calo dei consumi di carni bovine che si registra attualmente sui mercati della Comunità, persiste una significativa flessione dei prezzi in tale settore; che di fronte a questa situazione è necessario adottare misure di sostegno;

    considerando che a tal fine è opportuno adottare alcune deroghe alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 307/96 (4), per le gare aperte nei mesi di luglio, agosto e settembre 1996;

    considerando che, in via eccezionale, nei mesi di aprile, maggio e giugno non era di applicazione il peso massimo stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, lettera h) del regolamento (CEE) n. 2456/93; che è opportuno ripristinare progressivamente il limite di peso inizialmente previsto; che tuttavia, per attenuare l'incidenza di tale adeguamento per gli operatori, è opportuno ammettere in via transitoria, nei mesi di luglio e agosto, l'acquisto di capi più pesanti, limitando tuttavia il versamento del prezzo di acquisto al peso massimo autorizzato;

    considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 2456/93:

    a) sono ammessi all'intervento i prodotti della categoria A classificati O2 e O3 e i prodotti della categoria C classificati O3 e O4 in base alla tabella di classificazione comunitaria.

    La differenza tra il prezzo d'intervento della qualità R3 e quello della qualità O4 è fissata a 30 ECU/100 kg.

    Il coefficiente da applicare per convertire le offerte presentate per la qualità R3 in offerte per la qualità O4 è fissato a 0,914 (centro della classe);

    b) gli altri prodotti che possono essere acquistati all'intervento, sebbene non siano compresi nell'allegato III dello stesso regolamento, sono i seguenti:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    c) tuttavia, per le gare del mese di luglio 1996, per la categoria A nel Regno Unito, lo stato di ingrassamento n. 2 è sostituito dallo stato di ingrassamento n. 4.

    2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2456/93:

    a) non possono essere acquistate all'intervento carcasse e mezzene di animali castrati, allevati nel Regno Unito, di età superiore a 30 mesi;

    b) possono essere acquistati all'intervento quarti anteriori ottenuti da carcasse o mezzene, secondo quanto stabilito nello stesso paragrafo.

    3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, lettera h) del regolamento (CEE) n. 2456/93, il peso massimo delle carcasse ivi stabilito non può superare:

    - 410 kg per le gare del mese di luglio 1996,

    - 400 kg per le gare del mese di agosto 1996,

    - 390 kg per le gare del mese di settembre 1996.

    Tuttavia, per le gare dei mesi di luglio e agosto 1996, possono essere acquistate all'intervento carcasse di peso superiore ai livelli sopra indicati; in tal caso il prezzo di acquisto è versato soltanto per il peso massimo suindicato, oppure, per i quarti anteriori, per il 40 % del peso massimo suindicato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica alle gare aperte nei mesi di luglio, agosto e settembre 1996.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1996.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

    (2) GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 1.

    (3) GU n. L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.

    (4) GU n. L 43 del 21. 2. 1996, pag. 3.

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