Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R1315

Regolamento (CE) n. 1315/96 della Commissione dell'8 luglio 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 1466/95 che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

GU L 170 del 9.7.1996, p. 20–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/02/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1315/oj

31996R1315

Regolamento (CE) n. 1315/96 della Commissione dell'8 luglio 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 1466/95 che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Gazzetta ufficiale n. L 170 del 09/07/1996 pag. 0020 - 0020


REGOLAMENTO (CE) N. 1315/96 DELLA COMMISSIONE dell'8 luglio 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 1466/95 che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2931/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 14,

considerando che il regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1112/96 (4), ha fissato all'articolo 2 bis il valore nominale dei formaggi ammissibili al regime delle restituzioni all'esportazione; che tale valore, fissato dall'ultima modifica del regolamento (CE) n. 1466/95, ossia dal regolamento (CE) n. 823/96 della Commissione (5), è più elevato di quello precedentemente in vigore in virtù del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 823/96, e applicabile a tutti i formaggi; che tale misura è stata adottata per limitare le domande di titoli di esportazione, in modo da rispettare le quantità di formaggi ammessi ad essere esportati con il beneficio della restituzione conformemente agli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round; che, da allora, l'analisi dei vari mercati esterni evidenzia che, tenendo conto della differenziazione dei prezzi dei formaggi Feta fabbricati a base di latte vaccino, è preferibile, per il raggiungimento di tale obiettivo, effettuare un controllo diretto del volume dei titoli rilasciati, il quale permette di garantire che il volume indicato nei titoli rilasciati dal 1° luglio al 30 giugno resti ben al di sotto del volume corrispondente ai titoli rilasciati nello stesso periodo della campagna precedente; che, di conseguenza, è opportuno non applicare il valore minimo suddetto ai formaggi Feta ottenuti a base di latte vaccino;

considerando che il regolamento (CE) n. 1466/95 prevede, all'articolo 7, l'ammontare delle cauzioni per i titoli di esportazione relativi a taluni prodotti lattiero-caseari; che, per garantire la corretta gestione del regime delle restituzioni all'esportazione, in particolare per il latte scremato in polvere, ridurre il rischio di presentazione di domande a scopo speculativo e di turbative del regime e permettere una gestione più precisa del rilascio dei titoli, appare necessario aumentare l'importo della cauzione per tale prodotto;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non si è pronunciato nel termine impartito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1466/95 è modificato come segue:

1) all'articolo 2 bis si è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, il disposto del primo comma non si applica al formaggio di cui al codice 0406 90 33 919 della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.»;

2) all'articolo 7, paragrafo 1 il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

«b) al 15 % dell'importo della restituzione per i prodotti del codice NC 0402 10;»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 10.

(3) GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.

(4) GU n. L 148 del 21. 6. 1996, pag. 24.

(5) GU n. L 111 del 4. 5. 1996, pag. 9.

(6) GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

Top