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Document 31996R1313

    Regolamento (CE) n. 1313/96 della Commissione dell'8 luglio 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 2245/90 recante modalità di applicazione del regime d'importazione dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11 originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)

    GU L 170 del 9.7.1996, p. 11–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1997

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1313/oj

    31996R1313

    Regolamento (CE) n. 1313/96 della Commissione dell'8 luglio 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 2245/90 recante modalità di applicazione del regime d'importazione dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11 originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)

    Gazzetta ufficiale n. L 170 del 09/07/1996 pag. 0011 - 0017


    REGOLAMENTO (CE) N. 1313/96 DELLA COMMISSIONE dell'8 luglio 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 2245/90 recante modalità di applicazione del regime d'importazione dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11 originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), modificato dal regolamento (CE) n. 1193/96 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2245/90 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 871/96 (4), ha previsto misure transitorie fino al 30 giugno 1996 per agevolare il passaggio al regime applicabile all'importazione dei prodotti di sostituzione dei cereali e dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, conformemente allo stesso regolamento, per l'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

    considerando che il periodo per l'adozione di misure transitorie è stato prorogato fino al 30 giugno 1997 dal regolamento (CE) n. 1193/96, recante proroga del periodo per l'adozione delle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round; che, in attesa dell'adozione di misure definitive da parte del Consiglio, è opportuno prorogare fino al 30 giugno 1997 le misure previste dal regolamento (CEE) n. 2245/90;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 2245/90 è modificato come segue:

    1) il testo dell'articolo 1 è sostituito dai seguenti articoli:

    «Articolo 1

    1. In applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio (*), i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'allegato A del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76 originari degli Stati ACP figurano nell'allegato del presente regolamento.

    2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, i dazi doganali ridotti indicati nell'allegato del presente regolamento, applicabili all'importazione dei prodotti sotto elencati, originari degli Stati ACP, beneficiano della seguente riduzione:

    - 2,19 ECU/1 000 kg per i prodotti di cui ai codici NC 0714 10 99 ed ex 0714 90 19, escluse le radici di arrow-root;

    - 4,38 ECU/1 000 kg per i prodotti di cui ai codici NC 0714 10 10 ed ex 1106 20, escluse le farine e le semole di arrow-root;

    - 50 % per i prodotti di cui ai codici NC 1108 14 00 ed ex 1108 19 90, escluse le fecole di arrow-root.

    3. In deroga al paragrafo 1, non vengono riscossi i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti che seguono, originari degli Stati ACP:

    - patate dolci di cui al codice NC 0714 20 10;

    - prodotti di cui al codice NC 0714 10 91;

    - radici di arrow-root di cui al codice NC 0714 90 11 ed ex 0714 90 19;

    - farine e semole di arrow-root di cui al codice NC ex 1106 20;

    - fecole di arrow-root di cui al codice NC ex 1108 19 90.

    Articolo 1 bis

    Gli articoli da 2 a 8 stabiliscono le modalità del regime di importazione:

    - dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11, originari degli Stati ACP nella Comunità (titolo I),

    - dei prodotti di cui al codice NC 0714 90 11 originari degli Stati ACP e dei PTOM, nei dipartimenti francesi d'oltremare (titolo II).

    (*) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.»;

    2) all'articolo 2, paragrafo 2 e all'articolo 4, paragrafo 3, i termini «dazi all'importazione» sono sostituiti dai termini «dazi doganali fissati nella tariffa doganale comune» ogniqualvolta ricorrano;

    3) è aggiunto in allegato il testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1996.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

    (2) GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 1.

    (3) GU n. L 203 dell'1. 8. 1990, pag. 47.

    (4) GU n. L 118 del 15. 5. 1996, pag. 3.

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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