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Document 31996R1313
Commission Regulation (EC) No 1313/96 of 8 July 1996 amending Regulation (EEC) No 2245/90 laying down detailed rules for the application of the import arrangements applicable to products falling within CN codes 0714 10 91 and 0714 90 11 and originating in the African, Caribbean and Pacific (ACP) States or in the overseas countries and territories (OCT)
Regolamento (CE) n. 1313/96 della Commissione dell'8 luglio 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 2245/90 recante modalità di applicazione del regime d'importazione dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11 originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)
Regolamento (CE) n. 1313/96 della Commissione dell'8 luglio 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 2245/90 recante modalità di applicazione del regime d'importazione dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11 originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)
GU L 170 del 9.7.1996, p. 11–17
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1997
Regolamento (CE) n. 1313/96 della Commissione dell'8 luglio 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 2245/90 recante modalità di applicazione del regime d'importazione dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11 originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)
Gazzetta ufficiale n. L 170 del 09/07/1996 pag. 0011 - 0017
REGOLAMENTO (CE) N. 1313/96 DELLA COMMISSIONE dell'8 luglio 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 2245/90 recante modalità di applicazione del regime d'importazione dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11 originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), modificato dal regolamento (CE) n. 1193/96 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, considerando che il regolamento (CEE) n. 2245/90 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 871/96 (4), ha previsto misure transitorie fino al 30 giugno 1996 per agevolare il passaggio al regime applicabile all'importazione dei prodotti di sostituzione dei cereali e dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, conformemente allo stesso regolamento, per l'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round; considerando che il periodo per l'adozione di misure transitorie è stato prorogato fino al 30 giugno 1997 dal regolamento (CE) n. 1193/96, recante proroga del periodo per l'adozione delle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round; che, in attesa dell'adozione di misure definitive da parte del Consiglio, è opportuno prorogare fino al 30 giugno 1997 le misure previste dal regolamento (CEE) n. 2245/90; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 2245/90 è modificato come segue: 1) il testo dell'articolo 1 è sostituito dai seguenti articoli: «Articolo 1 1. In applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio (*), i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'allegato A del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76 originari degli Stati ACP figurano nell'allegato del presente regolamento. 2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, i dazi doganali ridotti indicati nell'allegato del presente regolamento, applicabili all'importazione dei prodotti sotto elencati, originari degli Stati ACP, beneficiano della seguente riduzione: - 2,19 ECU/1 000 kg per i prodotti di cui ai codici NC 0714 10 99 ed ex 0714 90 19, escluse le radici di arrow-root; - 4,38 ECU/1 000 kg per i prodotti di cui ai codici NC 0714 10 10 ed ex 1106 20, escluse le farine e le semole di arrow-root; - 50 % per i prodotti di cui ai codici NC 1108 14 00 ed ex 1108 19 90, escluse le fecole di arrow-root. 3. In deroga al paragrafo 1, non vengono riscossi i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti che seguono, originari degli Stati ACP: - patate dolci di cui al codice NC 0714 20 10; - prodotti di cui al codice NC 0714 10 91; - radici di arrow-root di cui al codice NC 0714 90 11 ed ex 0714 90 19; - farine e semole di arrow-root di cui al codice NC ex 1106 20; - fecole di arrow-root di cui al codice NC ex 1108 19 90. Articolo 1 bis Gli articoli da 2 a 8 stabiliscono le modalità del regime di importazione: - dei prodotti di cui ai codici NC 0714 10 91 e 0714 90 11, originari degli Stati ACP nella Comunità (titolo I), - dei prodotti di cui al codice NC 0714 90 11 originari degli Stati ACP e dei PTOM, nei dipartimenti francesi d'oltremare (titolo II). (*) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.»; 2) all'articolo 2, paragrafo 2 e all'articolo 4, paragrafo 3, i termini «dazi all'importazione» sono sostituiti dai termini «dazi doganali fissati nella tariffa doganale comune» ogniqualvolta ricorrano; 3) è aggiunto in allegato il testo figurante nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105. (2) GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 1. (3) GU n. L 203 dell'1. 8. 1990, pag. 47. (4) GU n. L 118 del 15. 5. 1996, pag. 3. ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>