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Document 31996R1309

Regolamento (CE) n. 1309/96 della Commissione del 5 luglio 1996 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Spagna

GU L 170 del 9.7.1996, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1309/oj

31996R1309

Regolamento (CE) n. 1309/96 della Commissione del 5 luglio 1996 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Spagna

Gazzetta ufficiale n. L 170 del 09/07/1996 pag. 0001 - 0001


REGOLAMENTO (CE) N. 1309/96 DELLA COMMISSIONE del 5 luglio 1996 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), modificato dal regolamento (CE) n. 2870/95 (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3074/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1996 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1088/96 (4), prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 1996;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM VII b, c, d, e, f, g, h, j, k, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zona CE) da parte di navi battenti bandiera della Spagna o registrate nella Spagna hanno esaurito il contingente assegnato per il 1996; che la Spagna ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 18 giugno 1996; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM VII b, c, d, e, f, g, h, j, k, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zona CE) eseguite da parte di nave battenti bandiera della Spagna o registrate nella Spagna abbiano esaurito il contingente assegnato alla Spagna per il 1996.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM VII b, c, d, e, f, g, h, j, k, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zona CE) eseguita da parte di navi battenti bandiera della Spagna o registrate nella Spagna è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile dal 18 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1996.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

(1) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

(2) GU n. L 301 del 14. 12. 1995, pag. 1.

(3) GU n. L 330 del 30. 12. 1995, pag. 1.

(4) GU n. L 144 del 18. 6. 1996, pag. 1.

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