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Document 31996R1233

    Regolamento (CE) n. 1233/96 della Commissione del 28 giugno 1996 che stabilisce, per il secondo semestre 1996, le modalità di applicazione di un contingente tariffario per vacche e giovenche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna originarie di determinati paesi terzi

    GU L 161 del 29.6.1996, p. 94–100 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/01/1997

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1233/oj

    31996R1233

    Regolamento (CE) n. 1233/96 della Commissione del 28 giugno 1996 che stabilisce, per il secondo semestre 1996, le modalità di applicazione di un contingente tariffario per vacche e giovenche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna originarie di determinati paesi terzi

    Gazzetta ufficiale n. L 161 del 29/06/1996 pag. 0094 - 0100


    REGOLAMENTO (CE) N. 1233/96 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 1996 che stabilisce, per il secondo semestre 1996, le modalità di applicazione di un contingente tariffario per vacche e giovenche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna originarie di determinati paesi terzi

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), modificato dal regolamento (CE) n. 1194/96 (2), in particolare l'articolo 8,

    considerando che il regolamento (CE) n. 1194/96 ha previsto la proroga al secondo semestre 1996 di un contingente tariffario di 2 500 vacche e giovenche di alcune razze di montagna originarie dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Bulgaria, della Romania, della Lituania, della Lettonia e dell'Estonia con applicazione dell'aliquota dei dazi doganali ad valorem del 6 % prevista dal regolamento (CE) n. 3066/95; che è opportuno stabilire le misure di gestione per le importazioni di questi animali;

    considerando che, in base all'esperienza finora acquisita, la limitazione delle importazioni rischia di provocare la presentazione di domande di importazione ai fini speculativi; che, per garantire il corretto funzionamento delle misure previste, occorre quindi riservare la parte preponderante dei quantitativi disponibili agli importatori «tradizionali» di vacche e giovenche di alcune razze di montagna; che, per evitare un eccessivo irrigidimento nelle relazioni commerciali del settore, è tuttavia opportuno mettere una seconda quota del contingente a disposizione degli operatori che possono dimostrare la serietà della loro attività e che commercializzano quantitativi di una certa entità con paesi terzi; che, a tal fine ed anche per garantire una gestione efficace, è opportuno esigere che un minimo di 15 capi sia stato importato dagli operatori interessati nel periodo compreso tra il 1° luglio 1995 e il 30 giugno 1996; che una partita di 15 animali rappresenta in linea di massima un carico normale e che l'esperienza ha dimostrato che la vendita o l'acquisto di una sola partita costituisce il minimo per poter considerare che una transazione è reale e accettabile; che, per controllare l'osservanza dei suddetti criteri, è necessario che le domande di uno stesso operatore siano presentate nello stesso Stato membro;

    considerando che occorre garantire la parità di accesso alla ripartizione dei quantitativi disponibili agli operatori della prima categoria stabiliti nei nuovi Stati membri; che nei loro confronti è quindi opportuno prendere in considerazione, come quantitativi di riferimento che danno accesso alla parte riservata agli importatori «tradizionali», le importazioni da essi realizzate tra il 1° luglio 1993 e il 31 dicembre 1994 in provenienza dai paesi che, per i nuovi Stati membri, sono da considerarsi paesi terzi alla data del 31 dicembre 1994, nonché le importazioni da essi realizzate tra il 1° gennaio 1995 e il 30 giugno 1996 nell'ambito dello stesso tipo di contingente;

    considerando che, per evitare operazioni speculative, è necessario escludere dall'accesso al contingente gli operatori che, alla data del 1° luglio 1996, non esercitavano più alcuna attività nel settore delle carni bovine;

    considerando che è opportuno stabilire che la gestione del regime in causa preveda il ricorso ai titoli d'importazione; che a tal fine è d'uopo prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95 (4), e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2856/95 (6), che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (7), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, prevede, all'articolo 82, una vigilanza doganale per le merci immesse in libera pratica che fruiscono di un dazio all'importazione ridotto, a motivo della loro utilizzazione per fini particolari; che occorre sottoporre gli animali importati ad un controllo di non abbattimento durante un certo periodo; che è opportuno chiedere la costituzione di una cauzione onde garantire che gli animali non vengano abbattuti;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Per il secondo semestre 1996 è aperto il seguente contingente tariffario per animali originari dei paesi terzi elencati nell'allegato I:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2. Ai fini del presente regolamento si considerano non destinati alla macellazione gli animali di cui al paragrafo 1 che non vengono macellati entro quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

    Possono nondimeno essere concesse deroghe in casi di forza maggiore debitamente comprovati.

    Articolo 2

    1. Il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è suddiviso in due parti, rispettivamente dell'80 %, pari a 2 000 capi, e del 20 %, pari a 500 capi:

    a) la prima parte (80 %) è ripartita tra:

    - gli importatori della Comunità, come composta al 31 dicembre 1994, che possono comprovare di avere importato, durante il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1996, animali compresi nei contingenti d'importazione disciplinati dai regolamenti elencati nell'allegato III

    e

    - gli importatori dei nuovi Stati membri che possono comprovare di aver importato nello Stato membro in cui sono stabiliti, durante il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1994, animali dei codici NC di cui all'allegato II e del codice NC 0102 90 79 provenienti da paesi che sono da considerarsi per loro come paesi terzi al 31 dicembre 1994 e, durante il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1996, animali compresi nei contingenti d'importazione disciplinati dai regolamenti di cui alla lettera b) dell'allegato III;

    b) la seconda parte (20 %) è riservata agli importatori che possono comprovare di aver importato, durante il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996, almeno 15 animali vivi della specie bovina di cui al codice NC 0102 dei paesi terzi.

    Gli importatori devono essere iscritti in un registro nazionale dell'IVA.

    2. Per le domande di diritti d'importazione, la ripartizione della prima parte fra i diversi importatori è effettuata proporzionalmente alle importazioni degli animali ai sensi del paragrafo 1, lettera a), nel periodo compreso fra il 1° luglio 1993 e il 30 giugno 1996.

    3. Per le domande di diritti d'importazione, la ripartizione della seconda parte è invece effettuata proporzionalmente ai quantitativi richiesti dagli importatori di cui al paragrafo 1, lettera b).

    La domanda d'importazione:

    - deve riferirsi ad un quantitativo pari o superiore a 15 capi,

    e

    - non può riferirsi ad un quantitativo superiore a 50 capi.

    Qualora superi tale quantitativo, la domanda viene presa in considerazione solo entro i limiti di detto quantitativo.

    4. La prova di importazione è fornita esclusivamente tramite il documento doganale di immissione in libera pratica debitamente vistato dalle autorità doganali.

    Gli Stati membri possono accettare copia del documento suddetto debitamente certificata dall'autorità che l'ha rilasciata se il richiedente è in grado di provare alle autorità competenti che non gli è stato possibile ottenere il documento originale.

    Articolo 3

    1. Ai fini della ripartizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), non sono presi in considerazione gli operatori che, alla data del 1° luglio 1996, non esercitavano più alcuna attività nel settore delle carni bovine.

    2. La società sorta dalla fusione di imprese aventi ciascuna diritti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, gode degli stessi diritti delle imprese da cui è derivata.

    Articolo 4

    1. La domanda di dazio all'importazione può essere presentata unicamente nello Stato membro presso il quale il richiedente è iscritto in un registro nazionale dell'IVA.

    2. Una sola domanda può essere inoltrata da uno stesso interessato e deve riguardare soltanto una delle due parti del contingente.

    Se un richiedente inoltra più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili.

    3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), la domanda di diritti d'importazione, corredata della prova di cui all'articolo 2, paragrafo 4, deve essere sottoposta dagli operatori alle autorità competenti entro il 17 luglio 1996.

    Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 luglio 1996, l'elenco degli operatori che rispondono alle condizioni di accettazione, indicando il loro nome e indirizzo ed i quantitativi di animali importati durante il periodo di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

    4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), le domande di diritti d'importazione, corredate della prova di cui all'articolo 2, paragrafo 4, sono presentate dagli operatori sino al 17 luglio 1996.

    Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 luglio 1996, l'elenco dei richiedenti e dei quantitativi richiesti.

    5. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax; ove vengano presentate domande d'importazione, vanno compilati i moduli riprodotti negli allegati IV e V del presente regolamento.

    Articolo 5

    1. La Commissione decide entro quali limiti possono essere accolte le domande.

    2. Per quanto riguarda le domande di cui all'articolo 4, paragrafo 4, se i quantitativi di cui è stata chiesta l'importazione superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

    Se con la riduzione di cui al primo comma si ottiene un quantitativo inferiore a 15 capi per domanda, i quantitativi vengono assegnati mediante estrazione a sorte per partite di 15 capi a cura degli Stati membri interessati. Qualora vi sia un quantitativo residuo di meno di 15 capi è emesso un solo titolo per tale quantitativo.

    Articolo 6

    1. L'importazione dei quantitativi assegnati è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

    2. La domanda del titolo d'importazione può essere presentata soltanto all'autorità competente dello Stato membro presso il quale il richiedente è iscritto in un registro nazionale dell'IVA.

    3. Sulla base delle comunicazioni della Commissione in merito all'assegnazione dei quantitativi, i titoli d'importazione sono rilasciati tempestivamente su richiesta e al nome degli operatori che hanno ottenuto diritti all'importazione. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione, da parte del richiedente, di una cauzione di 25 ECU per ogni capo.

    La cauzione è svincolata non appena i titoli sono restituiti all'organismo emittente, con le annotazioni delle autorità doganali che hanno constatato l'importazione degli animali.

    4. La durata di validità dei titoli d'importazione è fissata a novanta giorni a decorrere dal rilascio effettivo. Tuttavia, la validità dei titoli scade al più tardi il 31 dicembre 1996.

    5. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

    6. Fatto salvo quanto disposto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.

    Tuttavia, non si applicano l'articolo 8, paragrafo 4 e l'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88.

    Articolo 7

    1. Il controllo di non abbattimento degli animali importati nel periodo di quattro mesi decorrente dalla data di immissione in libera pratica viene effettuato conformemente alle disposizioni dell'articolo 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

    2. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92, l'importatore deposita una cauzione di 1 280 ECU/t presso le autorità doganali competenti per garantire il rispetto dell'obbligo di non abbattimento.

    La cauzione è immediatamente svincolata se viene fornita la prova alle autorità doganali competenti che gli animali:

    a) non sono stati macellati prima dello scadere del periodo di quattro mesi dalla data di immissione in libera pratica,

    oppure

    b) sono stati abbattuti prima dello scadere di tale periodo per causa di forza maggiore o per motivi sanitari o sono morti in seguito a malattia o incidente.

    Articolo 8

    La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

    a) nella casella 8, l'indicazione dei paesi menzionati nell'allegato I; il titolo obbliga ad importare da uno o più dei paesi indicati;

    b) nella casella 16, i codici NC di cui all'allegato II;

    c) nella casella 20 una delle diciture seguenti:

    - Razas de montaña [Reglamento (CE) n° 1194/96]

    - Bjergracer (forordning (EF) nr. 1194/96)

    - Hoehenrassen (Verordnung (EG) Nr. 1194/96)

    - Ïñaaóssâéaaò oeõëÝò [Êáíïíéóìueò (EÊ) áñéè. 1194/96]

    - Mountain breeds (Regulation (EC) No 1194/96)

    - Races de montagne [règlement (CE) n° 1194/96]

    - Razze montagna [regolamento (CE) n. 1194/96]

    - Bergrassen (Verordening (EG) nr. 1194/96)

    - Raças de montanha [Regulamento (CE) nº 1194/96]

    - Vuoristorotuja [Asetus (EY) N:o 1194/96]

    - Bergraser (foerordning (EG) nr 1194/96).

    Articolo 9

    Al più tardi tre settimane dopo l'importazione degli animali di cui al presente regolamento, l'importatore comunica all'autorità competente che ha rilasciato il titolo d'importazione il numero e l'origine degli animali importati. Detta autorità trasmette tali informazioni alla Commissione all'inizio di ogni mese.

    Articolo 10

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

    Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

    ALLEGATO I

    Elenco dei paesi terzi

    - Ungheria,

    - Polonia,

    - Repubblica ceca,

    - Slovacchia,

    - Romania,

    - Bulgaria,

    - Lituania,

    - Lettonia,

    - Estonia.

    ALLEGATO II

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO III

    Regolamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1

    a) Regolamenti del Consiglio: (CEE) n. 1918/93 (GU n. L 174 del 17. 7. 1993, pag. 3)

    (CEE) n. 1919/93 (GU n. L 174 del 17. 7. 1993, pag. 10)

    b) Regolamenti:

    - del Consiglio: (CE) n. 1800/94 (GU n. L 184 del 23. 7. 1994, pag. 20)

    - delle Commissione: (CE) n. 1485/95 (GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 52)

    (CE) n. 2483/95 (GU n. L 256 del 26. 10. 1995, pag. 52)

    (CE) n. 207/96 (GU n. L 27 del 3. 2. 1996, pag. 9)

    ALLEGATO IV

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    Telefax: (32-2) 296 60 27 / 295 36 13

    Applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1233/96

    COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG VI/D/2 - CARNI BOVINE

    DOMANDA DI DIRITTI D'IMPORTAZIONE

    Data: Periodo:

    Stato membro:

    Numero d'ordine Richiedente (nome e indirizzo) Quantitativo (capi) dall'1. 7. 1993 al 30. 6. 1996

    Totale

    Stato membro: Telefax:

    Telefono:

    >FINE DI UN GRAFICO>

    ALLEGATO V

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    Telefax: (32-2) 296 60 27 / 295 36 13

    Applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1233/96

    COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG VI/D/2 - CARNI BOVINE

    DOMANDA DI DIRITTI D'IMPORTAZIONE

    Data: Periodo:

    Stato membro:

    Numero d'ordine Richiedente (nome e indirizzo) Quantitativo (capi)

    Totale

    Stato membro: Telefax:

    Telefono:

    >FINE DI UN GRAFICO>

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