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Document 31996R1218
Commission Regulation (EC) No 1218/96 of 28 June 1996 on partial import duty exemption for certain cereals sector products as provided for in the Agreements between the European Community and the Republic of Poland, the Republic of Hungary, the Czech Republic, the Slovak Republic, the Republic of Bulgaria and Romania
Regolamento (CE) n. 1218/96 della Commissione del 28 giugno 1996 relativo all'esonero parziale dal dazio all'importazione, per alcuni prodotti del settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Bulgaria e la Romania
Regolamento (CE) n. 1218/96 della Commissione del 28 giugno 1996 relativo all'esonero parziale dal dazio all'importazione, per alcuni prodotti del settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Bulgaria e la Romania
GU L 161 del 29.6.1996, p. 51–54
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000; abrogato da 32000R2809
Regolamento (CE) n. 1218/96 della Commissione del 28 giugno 1996 relativo all'esonero parziale dal dazio all'importazione, per alcuni prodotti del settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Bulgaria e la Romania
Gazzetta ufficiale n. L 161 del 29/06/1996 pag. 0051 - 0054
REGOLAMENTO (CE) N. 1218/96 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 1996 relativo all'esonero parziale dal dazio all'importazione, per alcuni prodotti del settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Bulgaria e la Romania LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) 1194/96 (2), in particolare l'articolo 8, considerando che si era previsto di sostituire tali misure con protocolli interinali aggiuntivi agli accordi europei; che tuttavia, a causa dei tempi troppo brevi, tali protocolli non potranno entrare in vigore il 1° luglio 1996; che pertanto il termine di validità del regolamento (CE) n. 3066/95 è stato prorogato al 31 dicembre 1996; considerando che, essendo stata prorogata la validità del regolamento (CE) n. 3066/95 dal regolamento (CE) n. 1194/96, e a fini di chiarezza, è opportuno sostituire con un nuovo regolamento, da un lato, il regolamento (CE) n. 121/94 della Commissione, del 25 gennaio 1994, relativo all'esonero dal dazio all'importazione per alcuni prodotti del settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 286/96 (4), dall'altro, il regolamento (CE) n. 1606/94 della Commissione, del 1° luglio 1994, relativo all'esonero dal prelievo all'importazione per alcuni prodotti del settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria e la Romania (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2252/95 (6), e che abroga il regolamento (CE) n. 335/94 della Commissione (7); considerando che è prevedibile che, nell'ambito dei quantitativi stabiliti, i titoli d'importazione dei prodotti di cui trattasi vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti; che, qualora si applichi la percentuale unica di riduzione, gli operatori possono ritirare le loro domande; considerando che è opportuno prescrivere le indicazioni che devono figurare nelle domande e nei titoli, in deroga agli articoli 8 e 21 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95 (9); considerando che, per tener conto delle condizioni di fornitura, è opportuno che i titoli d'importazione siano validi dalla data del rilascio alla fine del terzo mese successivo a tale data; che la validità dei titoli deve venir limitata alla fine del gennaio 1997 nel caso dei titoli rilasciati per il quantitativo massimo previsto per il primo semestre della campagna; considerando che, ai fini di una gestione efficace del regime, la cauzione relativa ai titoli d'importazione, in deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione (10), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1029/96 (11), è fissata a 25 ECU/t; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento originari della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, beneficiano dell'esonero parziale dal dazio all'importazione, entro i limiti quantitativi e secondo le aliquote di riduzione o gli importi indicati nel medesimo allegato. I prodotti devono essere scortati, all'atto dell'immissione in libera pratica sul mercato interno della Comunità, dall'originale del certificato EUR.1 rilasciato dalle competenti autorità del paese esportatore. Articolo 2 1. Le domande di titoli d'importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro il secondo lunedì di ciascun mese, entro le ore 13 (ora di Bruxelles). Le domande di titoli non possono riguardare un quantitativo superiore a quello disponibile per l'importazione del prodotto in causa durante l'anno di cui trattasi. 2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per telex o telefax, le domande di titoli d'importazione entro le ore 18 (ora di Bruxelles) del giorno della presentazione delle domande stesse. Questa informazione dev'essere comunicata separatamente da quelle relative alle altre domande di titoli d'importazione per cereali. 3. Se le domande di titoli d'importazione superano il quantitativo del contingente previsto in allegato, la Commissione fissa un coefficiente unico di riduzione dei quantitativi richiesti entro il terzo giorno lavorativo successivo alla presentazione delle domande. La domanda di titolo può essere ritirata entro il giorno lavorativo successivo alla data di fissazione del coefficiente di riduzione. 4. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 3, i titoli sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda. 5. In deroga all'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la durata di validità del titolo è calcolata a decorrere dal giorno del suo effettivo rilascio. Articolo 3 In deroga all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1162/95, i titoli d'importazione sono validi dal giorno del rilascio alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio. Tuttavia, la loro validità scade alla fine del mese di gennaio. Articolo 4 In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i diritti che derivano dal titolo d'importazione non sono trasferibili. Articolo 5 In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo immesso in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra 0. Articolo 6 Se un prodotto viene importato avvalendosi della riduzione del dazio all'importazione prevista dall'articolo 1, la domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano: a) nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine del prodotto; b) nella casella 20, una delle seguenti diciture: - Reglamento (CE) n° 1218/96 - Forordning (EF) nr. 1218/96 - Verordnung (EG) Nr. 1218/96 - Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1218/96 - Regulation (EC) No 1218/96 - Règlement (CE) n° 1218/96 - Regolamento (CE) n. 1218/96 - Verordening (EG) nr. 1218/96 - Regulamento (CE) nº 1218/96 - Asetus (EY) N:o 1218/96 - Förordning (EG) nr 1218/96. Il titolo obbliga ad importare da tale paese. Il titolo d'importazione reca inoltre, nella casella 24, l'aliquota di riduzione del dazio all'importazione applicabile oppure, ove del caso, l'importo dell'aliquota applicabile. Articolo 7 In deroga all'articolo 10, lettere a) e b) del regolamento (CE) n. 1162/95, la cauzione relativa ai titoli d'importazione di cui al presente regolamento è fissata a 25 ECU/t. Articolo 8 I regolamenti (CE) n. 121/94 e (CE) n. 1606/94 sono abrogati. Tuttavia, i titoli rilasciati a norma di tali regolamenti rimangono validi fino alla fine del luglio 1996. Articolo 9 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1996. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31. (2) Vedi pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 3. (4) GU n. L 36 del 14. 2. 1996, pag. 6. (5) GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 13. (6) GU n. L 230 del 27. 9. 1995, pag. 12. (7) GU n. L 43 del 16. 2. 1994, pag. 4. (8) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1. (9) GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21. (10) GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2. (11) GU n. L 137 dell'8. 6. 1996, pag. 1. ALLEGATO I. Prodotti originari della Repubblica di Ungheria >SPAZIO PER TABELLA> II. Prodotti originari della Repubblica ceca >SPAZIO PER TABELLA> III. Prodotti originari della Repubblica slovacca >SPAZIO PER TABELLA> IV. Prodotti originari della Repubblica di Polonia >SPAZIO PER TABELLA> V. Prodotti originari della Repubblica di Bulgaria >SPAZIO PER TABELLA> VI. Prodotti originari della Romania >SPAZIO PER TABELLA>